Dichiarazione di successione integrativa modificativa presentata dopo dieci anni dalla morte dei genitori





La presente richiesta di consulenza riguarda la dichiarazione di successione integrativa modificativa, presentata dopo dieci anni dalla morte dei genitori.
Nel novembre del 2006 è deceduto il mio genitore.
Ho presentato denuncia di successione, a suo tempo, entro il termine previsto dalla norma.

RISPOSTA

Secondo l'articolo 31 comma 1 del Testo Unico sulle successioni e donazioni - D.lgs. del 31 ottobre 1990, n. 346, “la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione”.



Ora, a distanza di molti anni, mi sono accorto di avere omesso la denuncia di un terreno, omesso anche nella successiva denuncia di morte di mia mamma, avvenuta nel 2008.

RISPOSTA

Al momento, questo terreno risulta ancora intestato, sia al catasto che alla conservatoria, ai tuoi genitori.



Ora intendo presentare, per mia tranquillità, le denunce integrative. Quali imposte dovrò pagare in sede di autoliquidazione?

RISPOSTA

Tuo padre è morto dopo il 3 ottobre 2006, pertanto era in vigore l'imposta sulla successione, con la franchigia di un milione di euro per il coniuge ed i parenti in linea retta (figli) e aliquota al 4% per l'importo eccedente l'importo di un milione di euro.
Sui terreni non edificabili, è dovuta l'imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore catastale. Sui terreni non edificabili, è dovuta anche l'imposta catastale nella misura del 1% del valore catastale.
Sui terreni edificabili, è dovuta l'imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore commerciale. Sui terreni edificabili, è dovuta anche l'imposta catastale nella misura del 1% del valore commerciale.

Stessa identica tassazione relativamente alla successione di tua madre, avvenuta nel 2008. Immagino pertanto che tu non abbia pagato alcuna imposta di successione (ti sei collocato sotto la franchigia di un milione di euro), ma soltanto le imposte ipotecarie e catastali, relative agli immobili ereditati dai tuoi genitori.



Dovrò aspettarmi accertamenti d'ufficio da parte della Agenzia?
Dovrò calcolare interessi ed altro? Grato per la consulenza.
Con distinti saluti.

RISPOSTA

Occorre presentare una dichiarazione di successione modificativa, ai sensi dell'art. 28 comma 6 e dell'articolo 31 comma 3 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, per procedere all'inserimento di questo bene immobile appunto nella pratica successoria; seguiranno le formalità di trascrizione.
Siccome sono trascorsi oltre sei anni dal decesso dei tuoi genitori, le sanzioni sono prescritte (sanzioni amministrative - pecuniarie pari al 30% dell'imposta ipotecarie e catastale dovuta all'apertura della successione) e quindi non è possibile procedere con il ravvedimento operoso (non avrebbe senso applicare al caso “de quo” la normativa in materia di ravvedimento operoso).
Trascorsi sei anni dal decesso del “de cuius”, in assenza di accertamento da parte dell'agenzia delle entrate, le sanzioni sono prescritte, motivo per cui è possibile presentare la dichiarazione di successione modificativa, versando esclusivamente le imposte (ipotecaria e catastale) in vigore alla data dell'apertura della successione nel 2006 e nel 2008.
Ti ricordo che i singoli tributi devono essere maggiorati degli interessi moratori calcolati giorno per giorno in base al tasso legale in vigore.
Non ci saranno accertamenti d'ufficio da parte della Agenzia delle Entrate.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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