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Regime impatriati proroga acquisto dell'abitazione in Italia successivamente al rientro





Egr. avvocato, vorrei una consulenza in materia di regime degli impatriati, in vigore dall'anno 2024, rientro in Italia ed acquisto dell'abitazione.
Ho sempre lavorato all'estero come professionista – lavoratore autonomo, se rientrassi in Italia nell'anno 2026 ed acquistassi una casa, sempre entro il 31/12/2026, avrei diritto ad una proroga degli anni di detassazione?
Avrei diritto in sostanza ad un arco temporale superiore di detassazione rispetto all’ordinario?
Ho una laurea triennale in Management conseguita presso un'università italiana (Alma Mater Studiorum di Bologna) e una laurea specialistica in Finanza conseguita all'estero a Parigi.
Grazie avvocato.

RISPOSTA

La risposta è negativa.
L'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (recante ''Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale'') ha introdotto il ''nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'' (di seguito ''nuovo regime'') che si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
1. sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
2. sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».
In base al successivo comma 2 «si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti, tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto».
La proroga/estensione di tre anni si applica soltanto a coloro che hanno trasferito la loro residenza dall'estero in Italia nell'anno 2024, avendo acquistato un immobile residenziale entro il 31/12/2023. Attualmente il regime degli impatriati consente di beneficiare di una tassazione limitata al 50% nel limite di 600.000 euro annui, in riferimento ai redditi da lavoro dipendente – assimilati – autonomo (derivanti dall'esercizio di arti e professioni), per l'anno in cui ci si trasferisce in Italia e per i 4 anni successivi, a condizione che l'impatriato non sia stato residente in Italia nei 3 periodi precedenti al trasferimento.
L'attività deve essere prestata per la maggior parte dell'anno sul territorio italiano e l'impatriato deve avere i requisiti di professionalità previsti dalla legge (appartenenza a categorie con elevata qualificazione o specializzazione).
L'estensione del periodo di detassazione di ulteriori 3 anni spetta in ragione dei seguenti requisiti:
a) trasferimento della residenza anagrafica dall'estero in Italia nell'anno 2024;
b) acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Attenzione perché l'ulteriore agevolazione per cui si riduce la base imponibile al 40 per cento anziché al 50%, per i contribuenti con figli minori non si applica agli ulteriori tre periodi d’imposta oggetto di estensione.
Nel caso in cui il lavoratore impatriato dovesse decadere dal beneficio, ad esempio perché costretto dalle varie circostanze a tornare a lavorare all'estero, dovrà versare al fisco l'imposta piena con gli interessi, ma senza sanzioni amministrative.
La normativa relativa agli impatriati antecedente l'entrata in vigore dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è quindi abrogata.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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