- Dettagli
- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
L'avviso bonario dell'agenzia delle entrate va comunicato al contribuente e non al commercialista delegato per la dichiarazione dei redditi
L'avviso bonario ai sensi dell'articolo 36 bis, in caso di irregolarità riscontrate dall'agenzia delle entrate, deve essere comunicato direttamente al contribuente oppure al commercialista delegato per l'invio della dichiarazione dei redditi?
Per un'azienda, come sempre, abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi specificando di essere delegato.
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso bonario per una variazione di imposta notificandolo al contribuente che ha iniziato da due anni a pagare ratealmente il tributo considerandolo come notificato al professionista iniziando a pagare la prima rata entro i novanta giorni! Ora l'Agenzia delle Entrate - Riscossione notifica un cartella di pagamento per il residuo in quanto le rate sono state pagate in ritardo di un mese ciascuna.
La domanda: l'Agenzia delle Entrate non doveva notificate il documento al Professionista?
Grazie
RISPOSTA
Il documento in questione deve essere comunicato al contribuente, secondo la granitica giurisprudenza di Cassazione.
Vediamo innanzitutto se ho compreso bene di cosa si tratta: parliamo dell'avviso bonario ex art. 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600. L’avviso bonario è’ una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati. Con la sentenza n.7344 del 2012 la Corte di Cassazione ha sancito che anche le comunicazioni di irregolarità (ex art.36-bis del D.P.R. n.600 del 1973 o ex art.54-bis del D.P.R. n.633 del 1972) sono atti impugnabili. Leggiamo il comma 2 dell'articolo 36 bis:
“2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta”.
Come ed a chi sono notificate le comunicazioni ex art. 36 bis?
Dal 20 novembre 2024, le comunicazioni e gli esiti dei controlli automatici (36-bis del Dpr n. 600/1973 e art. 54 del DPR n. 633 del 1972) sono disponibili nel cassetto fiscale, oltre ad essere inviati via raccomandata o pec.
Prima del 20 novembre 2024 come funzionava la notifica dell'avviso ex art. 36 bis?
Per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l’avviso bonario deve essere notificato al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo dell’imposta nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi contenga delle irregolarità.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11429 del 6 luglio 2012: «l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli arti. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis. comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi».
Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Corte di cassazione con sentenza 23 luglio 2010, n. 17396. La Cassazione con sentenza n. 19052/2015 ha ribadito l'obbligo di comunicare al contribuente le irregolarità riscontrate in dichiarazione, in caso di controlli automatizzati
In sintesi, trattandosi di atto impugnabile in presenza di irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi, secondo la Cassazione la comunicazione deve essere effettuata al contribuente e non al professionista delegato. Quanto fatto dall'agenzia delle entrate è pertanto legittimo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.