Equiparazione alla cessione a titolo oneroso anche del trasferimento titoli a dossier intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza
Avendo trasferito titoli esteri da dossier cointestato a mia moglie a dossier intestato solo a lei, la Banca ha applicato una "ritenuta su titoli esteri" sulla plusvalenza emergente a tale data senza tener conto che alla richiesta di trasferimento dei titoli avevo allegato copia autenticata del rogito notarile relativo alla donazione degli stessi con accettazione espressa della donataria.
La "ritenuta" è stata eseguita, con addebito in c/c a me intestato, senza alcuna utile indicazione circa l'aliquota applicata e gli importi assogettati.
Avevo optato per tale soluzione, accollandomi l'onere delle competenze notarili, per ovviare alla tassazione del 26% delle plusvalenze emergenti per gli stessi titoli, giusta comma 6 dell'art. 6 del D,Lvo nr. 461/1997.
RISPOSTA
Si tratta di un errore evidentemente derivante dalla disattenta lettura della norma di legge, sempre che il funzionario di banca l'abbia mai letto il comma 6 dell'articolo 6 del D.Lvo. nr. 461/1997:
“6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché' a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti”.
Alle mie rimostranze il Funzionario della Banca mi ha semplicemente invitato a richiedere il rimborso delle ritenute addebitate alla Agenzia delle Entrate in quanto la Banca per prassi applica la norma generale (equiparazione alla cessione a titolo oneroso anche del trasferimento titoli a dossier intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza) senza considerare le eccezioni (successione e donazione) pure esplicitamente previste dal medesimo comma. Poichè ritengo sconcertante tale risposta e non intendendo sopportare anche gli oneri connessi all'avvio di un contenzioso fiscale, a prescindere dall'esito e dai tempi necessari, pregoVi indicarmi una soluzione alternativa. Ringrazio e porgo distinti saluti.
RISPOSTA
Mi chiedi di indicare una soluzione alternativa che ovviamente non comporti spese legali: reclamo agli uffici centrali della banca alla quale ti sei rivolto.
Il Funzionario fa riferimento ad una prassi bancaria che con tutta evidenza esiste soltanto nella sua testa (prassi adottata soltanto dalla filiale dove lavora? C'è forse una circolare interna valida in tutte le filiali di questa banca, in violazione di una norma di legge?).
Probabilmente il funzionario è semplicemente lobotomizzato e non riesce a fare un ragionamento logico – giuridico fondato su di una norma di legge che espressamente prevede un'eccezione alla regola generale (… salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione).
Non esiste nessuna prassi riconosciuta ufficialmente dall'Ufficio Legale Centrare di questa banca. Come presentare questo reclamo?
Ciascuna banca ha il suo form oppure il suo indirizzo pec da utilizzare per inviare il reclamo.
Consiglio di inviare questo reclamo, per conoscenza, anche alla pec della Banca d'Italia ( PEC bancaditalia@pec.bancaditalia.it ) competente in materia di vigilanza del sistema bancario.
A mio parere, questo funzionario rischia un procedimento disciplinare interno, perché ha arrecato un danno patrimoniale ad un cliente, agendo in difformità da una norma di legge.
Vorrei ricordare a questo funzionario che esiste una gerarchia delle fonti del diritto (art. 1 della preleggi al codice civile). Quand'anche questa prassi bancaria esistesse per davvero, le prassi e gli usi sono una fonte del diritto subordinata alla legge e pertanto non possono derogarla.
Nel reclamo farai presente che il funzionario ha agito in ragione di una presunta prassi aziendale, senza specificare la fonte di questa prassi, ossia una circolare interna anziché un regolamento aziendale che comunque non avrebbe potuto derogare una norma di legge chiara nella sua interpretazione, stante il principio della gerarchia delle fonti del diritto (art. 1 della preleggi al codice civile).
Pertanto mi corre l'obbligo di segnalare che presso la filiale di Gioia Tauro, non viene applicata la legge, ma le consuetudini errate poste in essere da funzionari che giustificano le loro lacune normative, sulla base di banali constatazioni della serie “qui dentro si è sempre fatto così”, invitando il cliente a rimediare alla loro ignoranza in materia, chiedendo un rimborso fiscale all'agenzia delle entrate.
A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti.










