Dal 31 dicembre 2025 fine della proroga della sospensione di 85 giorni dei termini di accertamento fiscale per covid 19
Buongiorno, abbiamo inserito nella rottamazione ter due cartelle una di iva del 1995 notificata nel 2001 quindi decaduta e una del 1999 contenente irap, addizionali regionale e comunale e una micro parte di iva, il commercialista ci ha convinti a fare la rottamazione ter, una cartella era prescritte e prima ancora decaduta con interessi e sanzioni prescritto almeno 3 volte, l'altra anche lei prescritta e interessi e sanzioni prescritti.
Una volta capito il GRAVE errore commesso non abbiamo pagato la prima rata del 2019 e siamo decaduti subito dalla rottamazione.
RISPOSTA
Non avendo corrisposto la prima rimessa, siete decaduti dai benefici previsti dalla rottamazione-ter, ossia dalla possibilità di beneficiare di una dilazione del debito; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe dovuto avviare le pratiche per recuperare il credito subito dopo la decadenza dalla rottamazione ter.
Passati oltre 5 anni abbiamo pensato alla prescrizione di interessi e sanzioni ma abbiamo un dubbio sullo spostamento del periodo covid, se 85 giorni oppure altro. Siamo combattivi ma l'inganno del commercialista e dell'AdE ci fa star male.
Attendiamo una vostra gentile risposta
Grazie e cordiali saluti
RISPOSTA
Secondo la più recente posizione assunta dalla Corte di Cassazione, il termine di sospensione di 85 giorni previsto dal Decreto “Cura Italia” (art. 67 DL 18/2020) per fronteggiare l’emergenza COVID 19 (sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori) non è applicabile in via generalizzata, quindi non si applica alla vostra concreta fattispecie.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025 ha deciso che il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, differito dall’art. 157, comma 1, decreto legge n. 34/20, al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione sostiene che il periodo di sospensione di 85 giorni riguarda il solo anno 2020 caratterizzato dall’emergenza della pandemia.
Sulla stessa linea argomentativa più favorevole al contribuente, si era posizionata anche la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con la sentenza n. 632/16/2025.
Secondo la suddetta Corte territoriale non potrebbe operare la proroga prevista dall’articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020, in quanto questa non opererebbe in via generalizzata e "sine die", ma posticiperebbe i termini solo nel periodo di emergenza sanitaria (esclusivamente per le annualità in scadenza nel 2020).
A conferma di questa linea interpretativa prevalente, il Consiglio dei Ministri ha decretato l'inapplicabilità dal prossimo 31 dicembre 2025 della sospensione dei termini prevista dall’art. 67, D.L. 18/2020, per gli avvisi di accertamento autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di un'ulteriore conferma della prevalenza dell'indirizzo giurisprudenziale più favorevole al contribuente, applicabile anche in riferimento alla vostra posizione debitoria.
Risulta pertanto superata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 960 del 15/01/2025 che sosteneva la proroga della sospensione degli 85 giorni, anche oltre il perimetro temporale del solo anno caratterizzato dall’emergenza pandemica.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.










