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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Utili S.r.l. non trasparente del settore extralberghiero e assenza di minimale INPS per i contributi previdenziali del socio lavoratore
Egr. avvocato, il mio quesito riguarda gli utili nelle SRL non trasparenti ed il calcolo dei contributi INPS, con particolare riferimento alle SRL che operano nell'ospitalità extralberghiera, gestendo strutture ricettive.
In particolare, chiedo in che modo ed in quale misura gli utili prodotti da una SRL non trasparente e mantenuti all'interno della società (quindi non distribuiti ai soci), concorrono al calcolo dei contributi previdenziali del socio lavoratore e del socio che partecipa alla SRL apportando esclusivamente il capitale.
Non parliamo di SRL che hanno optato per la trasparenza ex artt. 115 e 116 TUIR (Testo unico del 22/12/1986 n. 917).
Grazie avvocato.
RISPOSTA
Alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenze numero 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e le numero 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026), possiamo schematizzare la questione degli utili nelle SRL non trasparenti, ai fini del calcolo dei contributi INPS, come di seguito specificato:
Socio non lavoratore che apporta esclusivamente il capitale: i redditi dalla partecipazione societaria in una Srl non trasparente sono qualificati come redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile della Gestione Artigiani e Commercianti.
Socio lavoratore di SRL non trasparente: il reddito prodotto non può essere automaticamente considerato reddito del socio lavoratore ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del DL n. 384/1992 per cui la contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti è rapportata alla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF. Gli utili prodotti e non distribuiti sono assoggettati al calcolo dei contributi del socio lavoratore nell'anno in cui vengono distribuiti dalla società e percepiti dal socio lavoratore, secondo il principio di cassa.
Ad ogni modo, resta pur sempre l'obbligo di versamento dei contributi minimali INPS per i soci lavoratori iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, lavorando abitualmente e prevalentemente per la SRL (minimale di reddito previsto dall’INPS per il 2026: 18.808 euro annui. Contributi minimi obbligatori: 4.612 euro annui per i commercianti e 4.521 euro per gli artigiani).
La particolarità della SRL che gestisce strutture extralberghiere secondo la Corte di Cassazione è proprio l'assenza di un minimale INPS, in deroga a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 84/2021: “… la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci”.
Se una SRL non trasparente che opera in questo settore, ad esempio degli affittacamere, decidesse di reinvestire gli utili anziché di distribuirli ai soci lavoratori, il reddito societario prodotto non sarebbe incluso nella base contributiva del socio lavoratore.
In riferimento a questa fattispecie, pertanto, potrebbe verificarsi il caso di assenza di obbligo di versamento dei contributi previdenziali, fermo restando comunque quello di iscrizione alla gestione commercianti.
Questa recente giurisprudenza apre scenari potenzialmente molto favorevoli per il settore delle strutture ricettive gestite in forma societaria (SRL) come le case vacanze, gli affittacamere, i B&B etc etc
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.