Tassazione e deducibilità dell’assegno di mantenimento versato al coniuge separato



 

Spett.le avvocato

di seguito vengo in breve a spiegarVi il mio problema.

In sede di separazione io e la mia ex moglie avevamo convenuto un mantenimento di Euro 160 " al netto delle imposizioni fiscali".

Ella, ha sempre sostenuto che in virtù della precisazione "al netto delle imposizioni fiscali" dovevo corrisporle oltre al mantenimento anche l'IRPEF che ella pagava per le somme da me ricevute quale, appunto, mantenimento.

Per i primi due anni (2003 e 2004) sono sottostato a questa condizione. Tra l'altro proprio per quei due anni avevo messo anche io in deduzione dai miei redditi il mantenimento al coniuge.

Stanco di questo, da me considerato, sopruso, per gli anni a seguire, gli ho versato solo il mantenimento, evitando di metterlo in deduzione dai miei redditi.

Attualmente siamo divorziati ed abbiamo concordato la revoca dell'assegno di mantenimento.

Ieri ricevo lettera dal avvocato della mia ex, con la quale mi chiede di versarle la cifra di Euro 2467,20 ammontante, a suo dire, all'IRPEF da ella pagata negli anni 2005,2006,2007,2008 a titolo degli assegni da me percepiti.

Anticipandole che è la prima volta che sento parlare di IRPEF accoppiato al mantenimento i quesiti che Le sottopongo sono :

1) la richiesta è lecita?

2) qualora lo fosse, devo pagare ciò che chiede o è meglio far fare una verifica da un commercialista sull'equità della cifra? (la mia ex è appunto una commercialista).

3) se lo fosse ed io non volessi comunque pagarla cosa potrebbe succedere?

All'uopo allego copia di:
- lettera dell'avvocato
- omologa della separazione
- omologa del divorzio.
(Sono costretto ad inviarvi gli allegati in più mails in quanto il sistema non mi consente farlo in una sembra perchè troppo pesanti, spero che ciò non comporti problemi. )
Sperando di esser stato esaustivo, in attesa di riscontro e relativa richiesta di preventivo porgo i più cordiali saluti.

 

RISPOSTA



Non si è trattato di un sopruso subito, ma del legittimo adempimento di un obbligo, previsto nelle condizioni della separazione legale dei coniugi. Al punto 3 del verbale di udienza, il marito si impegna a versare mensilmente l’assegno di mantenimento al coniuge; per determinare l’entità dell’assegno, si fa riferimento ad un importo calcolato al netto delle tasse, tuttavia, il marito è comunque obbligato a versare il mantenimento, al lordo dell’imposizione fiscale.
Obbligarsi a versare “la somma di euro 160,00 al netto delle imposizioni fiscali” equivale a dire “obbligarsi a versare la somma complessiva lorda di 177,78 (160 imponibile + 17,78 imposta, ipotizzando un aliquota del 10%)”.
La circostanza per cui i coniugi hanno fatto riferimento, nel verbale di udienza, ad un importo calcolato al netto delle imposte (IRPEF), non esenta il marito, obbligato al versamento, a corrispondere alla moglie, l’importo comprensivo delle tasse dovute (un importo quindi, necessariamente superiore ai 160,00 euro, variabile in ragione del reddito complessivo di tua moglie, essendo, l’IRPEF, un’imposta progressiva sul reddito globale della persona fisica, calcolata secondo determinati scaglioni).
Tua moglie è obbligata a versare l’IRPEF, sull’importo percepito a titolo di mantenimento, in quanto detti assegni periodici costituiscono, per il coniuge che ne beneficia, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e “si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli” (artt. 50, comma 1, lett. i) e 52, comma 1, lett. c), del Testo unico imposte sui redditi).
Specularmene, le somme versate a titolo di mantenimento dal marito, sono parimenti deducibili dal reddito del coniuge obbligato, con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (modello Unico o modello 730).
Ai fini della deducibilità e dell’imponibilità delle somme in questione, è richiesto dalla legge che la misura e la periodicità di corresponsione delle stesse, risultino dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Premesso quindi, che sei obbligato al rimborso dell’IRPEF che tua moglie ha dovuto anticipare all’erario, relativamente agli assegni di mantenimento percepiti “al netto delle imposte”, per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008, è necessario fare alcune considerazioni in merito al calcolo dell’imposta che ti è stata richiesta dall’avvocato della signora.
Non conoscendo il reddito complessivo della signora (reddito da lavoro autonomo, d’impresa, da fabbricati, da lavoro dipendente), essendo, l’IRPEF, un’imposta calcolata in base a scaglioni ad aliquota progressiva, non sono in grado di pronunciarmi sulla correttezza del calcolo. Vorrei evidenziare che, relativamente ai vari anni d’imposta, l’IRPEF è stata calcolata, applicando diverse aliquote:

2005 24%

2006 28%

2007 27%

2008 27%

Delle due l’una: o il calcolo delle imposte è errato oppure tua moglie ha percepito altri redditi, di importo diverso, nei suddetti anni d’imposta.

Ad ogni modo, il prospetto redatto dall’avvocato della signora è incompleto: tua moglie deve indicare l’aliquota d’imposta applicata, per calcolare l’IRPEF richiesta, ed il reddito complessivo annuale percepito.
La somma richiesta deve essere giustificata, alla luce di queste fondamentali precisazioni; in mancanza non devi versare nulla, perché hai diritto di conoscere il procedimento di calcolo, in maniera più dettagliata.
Rispondo alla tua ultima domanda: nell’ipotesi in cui non dovessi versare l’IRPEF richiesta a rimborso, tua moglie soddisferà il suo credito con un procedimento di espropriazione forzata. Provvederà a far pignorare i tuoi beni immobili, mobili registrati ovvero il quinto del tuo stipendio.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per determinare l’esatto importo dell’IRPEF dovuta.
Cordiali saluti.

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