Contributi consortili, consorzio di bonifica cartella esattoriale fase bonaria di invito al pagamento





Qualche giorno fa ho ricevuto un avviso di pagamento bonario emesso dal Consorzio di bonifica, con il quale viene chiesto il pagamento del contributo di bonifica (cod. tributo XXX) relativo all'anno 2009-2010-2011-2012 per la somma totale di euro 150,00.

Il calcolo del contributo è del tutto incomprensibile, vengono riportati i dati catastali del fabbricato di mia proprietà, al quale viene applicato un coefficiente per il calcolo.

Devo precisare inoltre che negli anni richiesti non è stato realizzato nessun tipo di intervento e/o lavori nel sito dove ricadono gli immobili tassati.

Considerando quanto sopra le mie domande sono:

1) esistono i presupposti per fare ricorso?

2) se si devo fare ricorso all'avviso bonario o devo aspettare la cartella di pagamento?

3) quali sono i motivi in fatto e diritto da esporre nell'eventuale ricorso?

Grazie e cordiali saluti



RISPOSTA



1) Contro l’avviso di pagamento non è possibile fare ricorso, ai sensi dall‘articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Occorre attendere la cartella esattoriale.

2) Devi attendere la cartella di pagamento. Nel frattempo, ti consiglio di chiedere spiegazioni all’ufficio URP del consorzio. E’ altresì possibile chiedere direttamente al consorzio, la rettifica parziale dell’avviso di pagamento con una domanda di autotutela.
In caso di mero errore di calcolo, sarà il consorzio a rettificare la sua pretesa contributiva.

3) Ovviamente avrei necessità di leggere l’avviso bonario. In concreto, l’unico motivo per impugnare la successiva cartella esattoriale, sarà l’errore di calcolo dei contributi dovuti ovvero l’assenza di opere che costituiscono il presupposto per la richiesta del contributo.

A mio parere, prima di prendere qualsiasi decisione, sarebbe il caso di chiedere informazioni più dettagliate all’ufficio URP del consorzio.
Ovviamente sono a disposizione per leggere l’avviso bonario di pagamento.

Il Consorzio di bonifica è un ente pubblico che coordina interventi pubblici e controlla l'attività dei privati sulla bonifica del territorio di competenza. Questo ente è amministrato da consorziati che sono i proprietari degli immobili (terreni, abitazioni, fabbricati in genere...) compresi nella zona di competenza dell'ente stesso. I consorziati sostengono economicamente le opere di bonifica tramite delle specifiche imposte, che variano a seconda dell'entità degli interventi, secondo quanto ricordato da specifiche leggi regionali.
La riscossione dei contributi consortili, nella fase bonaria di invito al pagamento, è gestita direttamente dal Consorzio di Bonifica. Attraverso il servizio postale si provvede a spedire i bollettini agli indirizzi di recapito comunicati direttamente dai consorziati ai quali naturalmente è demandato segnalare eventuali variazioni di residenza.
Nel caso in cui dovessero verificarsi degli errori di calcolo, relativi al contributo, è sempre possibile rivolgersi agli uffici relazioni con il pubblico (URP) per chiedere delle spiegazioni.
L‘avviso di pagamento è un avviso bonario che viene inviato per posta a tutti i contribuenti che sono iscritti nei ruoli del Consorzio e che consente ai contribuenti il pagamento dei contributi di bonifica risparmiando la somma di 5,88 euro, che diversamente sarebbero dovuti per la notifica delle cartelle di pagamento. L’importo in esso riportato viene calcolato in base ai terreni ed ai fabbricati inseriti nell‘archivio catastale del Consorzio e rappresenta il corrispettivo del lavoro che il Consorzio svolge sul territorio a beneficio di tutti gli immobili ricadenti nel proprio comprensorio.
L‘AVVISO DI PAGAMENTO emesso dal creditore è un atto che precede l‘emissione della CARTELLA DI PAGAMENTO, espressamente previsto nell‘ambito della procedura di "Riscossione spontanea a mezzo RUOLO" disciplinata dall‘articolo 32 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
L‘AVVISO DI PAGAMENTO si configura come un invito di pagamento che il creditore rivolge al suo debitore, senza che a esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario.
L‘AVVISO DI PAGAMENTO non è autonomamente impugnabile, non essendo ricompreso nell‘elenco degli atti tassativamente indicati dall‘articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Qualora l‘avviso di pagamento resti insoluto, si procede all‘emissione della CARTELLA DI PAGAMENTO, a mezzo del Concessionario per la riscossione.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

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