1 - Limite di 20.000 euro per Equitalia per iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore





Gentile avvocato, ha dovuto chiudere l’attività nel 1999 perché' non lavoravo più e passavo il mio tempo a giocarmi tutti i miei soldi nelle agenzie ippiche; ho ricevuto le cartelle esattoriali che ho qui allegato, perché' non solo non pagavo le tasse l’Iva etc. , non pagavo neanche i contributi inps dei collaboratori familiari.
Volevo sapere se era possibile fare ricorso contro l’iscrizione della relativa ipoteca, tenendo conto che il debito, dopo gli sgravi delle cartelle esattoriali richiesti ed ottenuti, è sceso sotto gli ottomila euro.
E’ intervenuta la prescrizione del debito ???
Il decreto legge sulle semplificazioni di Monti (Decreto legge 16/2012), prevede che non si possa iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, nel caso in cui la pretesa iscritta a ruolo sia inferiore a 20.000.
Questa norma si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del decreto legge 70 del 2011 ??? Si applica quindi a tutte le ipoteche ???
Grazie avvocato, attendo speranzoso …

Limite di 20.000 euro per Equitalia per iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore.



RISPOSTA



La prescrizione è decennale, ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile. La prescrizione è interrotta in caso di notifica di una diffida di pagamento al debitore ovvero a seguito del ricorso introduttivo di un processo civile, per il recupero della somma a credito. Ad oggi quindi, non è intervenuta la prescrizione. Il creditore notificando periodicamente una diffida al creditore, praticamente, può impedire la prescrizione del suo diritto di credito.

Attualmente, l'articolo 7 del decreto legge 70 del 2011, così come modificato dal decreto legge sulle semplificazioni di Monti (DL 16/2012), prevede che non si possa iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, nel caso in cui la pretesa iscritta a ruolo sia inferiore a 20.000.

Questa norma si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del decreto legge 70 del 2011 ??? Si applica a tutte le ipoteche ???
La richiesta di ipoteca che mi hai inviato è del 2003: presumo quindi che l'ipoteca sia stata iscritta in precedenza rispetto all'entrata in vigore delle norme che pongono un tetto all'iscrizione del diritto reale di garanzia.
La corte di cassazione ha chiarito che il divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dal Fisco di importo inferiore a 8.000 euro, deve intendersi applicabile anche in via retroattiva alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del d.l. 40/2010. Con sentenza n. 5771/2012, la Corte di Cassazione ha risolto definitivamente la questione relativa alla possibilità per Equitalia di mantenere le ipoteche iscritte precedentemente alla riforma prevista dal decreto legge 40/2010, convertito in legge 73/2010: tale recente normativa prevede una soglia minima di 8.000 euro, al di sotto della quale gli agenti della riscossione non possono procedere ad iscrivere ipoteca sugli immobili dei debitori. 
La riforma era scaturita da una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione (n. 5771/2010), la quale aveva spiegato che, poiché l’ipoteca costituiva un atto preordinato all'espropriazione, essa doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti stabiliti per quest’ultima: appunto 8.000 euro.

Equitalia in precedenza aveva dato un’interpretazione restrittiva della formulazione dell’art. 3, comma 2 ter del d.l. 40/2012:A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro”, sostenendo che il divieto valesse soltanto per il futuro.
Per la Corte di Cassazione invece, il divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dal Fisco di importo inferiore a 8.000 euro, deve intendersi applicabile anche in via retroattiva alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del d.l. 40/2010.
Equitalia a seguito della sentenza della Cassazione, sarà obbligata ad operare le cancellazioni delle ipoteche richieste dai cittadini, per le iscrizioni antecedenti al decreto legge 40 del 2012.


Il principio ribadito dalla sentenza 5771 del 2012, ossia l’applicazione retroattiva della soglia minima prevista dalla legge per l’iscrizione dell’ipoteca, deve trovare applicazione anche per quanto riguarda il nuovo limite normativo di 20.000 euro, introdotto dal decreto fiscale Monti (decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012).

Consiglio quindi ai debitori che hanno un’ipoteca iscritta su un proprio bene immobile per un debito verso l’erario inferiore a 20.000 euro, di presentare alla società di riscossione istanza di cancellazione dell’ipoteca a spese di Equitalia Non sussistendo più i presupposti per il mantenimento della misura cautelare, il contribuente ha diritto di chiedere con raccomandata a/r, il riesame della sua posizione debitoria, quindi la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ipotecaria, con oneri di iscrizione e cancellazione a carico della società di riscossione entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, nonché' la comunicazione tempestiva della avvenuta cancellazione.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.



2 - Limiti pignoramento iscrizione ipoteca da parte di Equitalia sulla prima casa del debitore





Buongiorno io sarei intenzionato a comprare una casa intorno ai 100.000 euro però avendo un’attività imprenditoriale mi trovo ad avere un debito con equitalia e di tasse non pagate perché in attesa di avviso dell'agenzia delle entrate di circa 200.000 euro, volevo capire se acquistando una casa e se in futuro non dovessi riuscire a saldare i debiti stessi possono pignorare la case e prendersela loro?

Grazie mille



RISPOSTA



Confermo: Equitalia potrebbe pignorare l'immobile.

Non potrebbe procedere al pignoramento se l'immobile fosse intestato al coniuge in regime di separazione dei beni.

A seguito della riforma compiuta con il decreto legge 69 del 2013,

-se il debito con Equitalia è inferiore a 20mila euro, l'ente non può iscrivere ipoteca né procedere al pignoramento dell'immobile.

-per debiti superiori ai 20.000 euro, e comunque inferiori a 120.00 mila euro, Equitalia può iscrivere ipoteca sull'immobile anche se questo è la prima casa del debitore.

Se il debito con Equitalia è superiore a 120.000 euro, l'ente titolare della riscossione può non soltanto iscrivere garanzia ipotecaria, ma procedere con la vendita al pubblico incanto dell'immobile, per recuperare il credito fiscale.

Mi parli di un debito di 200.000 euro (sei in attesa degli avvisi di accertamento, probabilmente hai ricevuto una verifica fiscale); in tal caso, ci sarebbero tutti i presupposti per una vendita all'asta dell'immobile del debitore, in caso di sua morosità.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca