Autocertificazione per esenzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, familiare convivente





Sei mesi fa ho compilato un’autocertificazione per esenzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, causa rito del lavoro. Il modulo di esenzione recita come segue: Che il proprio reddito compreso quello dei famigliari conviventi non supera euro 34.585,00, altresì dichiara che, il proprio nucleo famigliare è così composto: Io ho inserito lo stato di famiglia dell'anagrafe comunale, dove risulto io e i miei 2 figli. Oggi mi è arrivata una lettera dal Tribunale dove mi chiede di versare il contributo unificato in quanto da un controllo effettuato risulta superata la cifra per reddito del coniuge. La domanda è questa: Mio marito per motivi di lavoro e di famiglia, ha la residenza in altra città, e non risulta sullo stato di famiglia.

Lui però fa il 730 congiunto con me. Se il modulo del Tribunale parla chiaramente di famigliari conviventi, è giusto che venga considerata nei redditi una persona che non convive, ovvero che non risulta sullo stato di famiglia?
Rischio anche un eventuale falsa dichiarazione?
Io ho dichiarato la verità, anzi ho allegato proprio lo stato di famiglia (e il mio reddito è di 15.000 annui). Grazie

 

RISPOSTA



Cosa dobbiamo intendere per familiare convivente ai sensi dell'articolo 76 d.p.r. 15/2002? Una domanda che si fanno in tanti, prima di firmare un'autocertificazione come quella riportata nel seguente link, relativa alla richiesta di esenzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per un processo dinanzi al tribunale del lavoro.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE ( art. 46 D.P.R. dicembre 2000 n. 445 ) ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1° BIS D.P.R. 30/5/2002 N. 115

Occorre considerare i redditi dei familiari che convivono in modo stabile con il richiedente l'esenzione; non soltanto il coniuge ed i figli, ma anche tutti quei soggetti che risultano dal certificato anagrafico di stato di famiglia del richiedente. Persino il convivente more uxorio, anche se non risulta dal certificato anagrafico, come precisato dalla giurisprudenza della Cassazione penale sentenza del 17 febbraio 2005, n. 19349.

Il rapporto di convivenza è essenziale, visto che sempre la Cassazione penale, con sentenza del 23 ottobre 2008, n. 45022, precisa che occorre considerare anche il reddito del coniuge divorziato, se continua a convivere con il richiedente!

Se tuo marito non è presente nel certificato anagrafico, non è indicato nello stato di famiglia; se tuo marito risiede stabilmente (parliamo di residenza anagrafica), per motivi di lavoro, presso un'altra abitazione, in una località differente dalla tua, non sarai tenuta a versare il contributo unificato richiesto.

Escludo, ad ogni modo, la commissione di un reato relativo alla presunta dichiarazione mendace, stante la tua buona fede, comprovata dall'avere allegato lo stato di famiglia!

Secondo l'articolo 125, D.P.R. 115/2002: “Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1549,37. La pena è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

PS: la circostanza del modello 730 congiunto è irrilevante ai fini della presente consulenza.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca