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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

2 Consulenze:

1 - Convenzione doppia imposizione Italia Gran Bretagna





Salve, avrei bisogno di un vostro consulto per capire se sono soggetto al pagamento di tasse in Italia. La mia situazione è la seguente. Risiedo in Italia (io sono cittadino italiano nato in Italia) ma sono assunto in Gran Bretagna una compagnia britannica con sede legale ed operativa ad Aberdeen ed ho un contratto impiegatizio britannico con busta paga e trattenute tasse/pensione in Gran Bretagna.
La compagnia si occupa di rilievi idrografici in mare in acque internazionali per l'industria xxxxxxx. Il mio contratto prevede che io trascorra circa 170 giorni l'anno imbarcato in mare e i restanti a riposo a casa in Italia dove ho la mia residenza ufficiale.
Dal punto di vista delle tasse io sono necessariamente costretto a pagarle interamente in UK visto che "avviene tutto li" e non c'è nessuna connessione con l'Italia a parte la mia residenza e il fatto che ho una casa di proprietà in Italia. Ricevo uno stipendio netto con una regolare busta paga in cui compaiono le trattenute varie e a fine anno mi viene consegnato il CUD inglese (loro lo chiamano P60). Nessuno tra commercialisti CAF e consulenti vari ha saputo dirmi finora con certezza se e quante tasse devo pagare eventualmente in Italia ognuno mi dice una cosa diversa e vorrei capire una volta per tutte se devo pagare una differenza anche in Italia (ribadisco che io già pago le tasse in Gran Bretagna). Inoltre, se devo pagare le tasse anche in Italia, ho diritto ad una pensione in Italia?

Attualmente essendo la compagnia britannica con sede legale in Gran Bretagna, questa non e' tenuta a versare alcun contributo in Italia (a che titolo poi?).
Cordiali Saluti

 

RISPOSTA



L'Italia e la Gran Bretagna hanno stipulato tra loro una convenzione per evitare la doppia imposizione anche del reddito da lavoro dipendente.
Come precisato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 24112, depositata il 13 ottobre 2017, “se la Convenzione per evitare le doppie imposizioni prevede la tassazione solo nel Paese in cui viene svolto il lavoro dipendente, l’italiano che lavora in Gran Bretagna non può essere tassato nel nostro Paese. Ciò in quanto il potere impositivo, quale prerogativa esclusiva di uno Stato, può subire delle considerevoli limitazioni, fino a tradursi in una vera e propria rinuncia condizionata come accade nelle ipotesi previste e codificate dalle convenzioni bilaterali”. Quale convenzione?
La corte di Cassazione fa riferimento alla convenzione del 21 ottobre 1988 tra Italia e Regno Unito. La convenzione prevale sulla normativa nazionale, in quanto di carattere speciale. La predetta convenzione è stata ratificata dal parlamento italiano, con legge nazionale n. 329 del 5 novembre 1990:

LEGGE 5 novembre 1990, n. 329 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.

È necessario fare riferimento all'articolo 15 della convenzione, in materia di lavoro subordinato.

Il comma 3 prevede che “le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa”.
… quindi nel tuo caso, in Gran Bretagna!

Qual è la regola generale?

Lo stipendio che il cittadino italiano, residente in Italia, riceve quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, quindi nel caso “de quo” in Gran Bretagna!

Mi dirai … egregio avvocato, io lavoro in acque internazionali, non in Gran Bretagna??!!
Niente di più sbagliato!!!

“Territoire flottant” … il territorio di uno stato moderno comprende non soltanto la terraferma, le acque territoriali ma anche territoire flottant, ossia le navi e gli aerei che battono la bandiera di quello stato.
Ogni qualvolta ti trovi sulla nave battente bandiera inglese, tu stai lavorando sul territorio inglese, esattamente come se ti trovassi a Trafalgar Square!!!

Articolo 15. Lavoro subordinato (Testo: in vigore dal 30/12/1990 con effetto dal 01/01/1991)
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l’attività e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale;
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Non devi versare né imposte né contributi nei confronti dello Stato italiano.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Tassazione doppia imposizione Italia Regno Unito dipendente università residenza fiscale e rientro dei cervelli in Italia





Vorrei una consulenza sulla legge sulla doppia imposizione fra Italia e Regno Unito. La mia situazione è la seguente.
Attualmente sono impiegato a tempo indeterminato sia in Regno Unito che in Italia, in due rispettive Università. Da una lettura della legge sulla doppia imposizione, ed in particolare dell'articolo 15, ed a seguito di una interpellanza all'agenzia delle entrate, sembrerebbe che le tasse sul reddito prodotto in Regno Unito vanno tassate solo in Regno Unito, e quelle prodotte in Italia solo in Italia.

 

RISPOSTA

 

Esatto; a seguito di un'attenta analisi, parola per parola, del comma 1 dell'articolo 15 della convenzione contro la doppia imposizione, emerge quale regola generale, esattamente quanto suindicato. Il reddito da lavoro dipendente prodotto in UK sarà tassato in UK (il tuo paese di residenza), mentre il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia, sarà tassato in Italia. Diciamo che il comma 1 rappresenta la regola generale, mentre il comma 2 rappresenta l'eccezione alla predetta regola generale.
L'eccezione alla regola generale si applica soltanto in caso di contestuale sussistenza dei presupposti di cui alle lettere a), b), c). Nella fattispecie “de quo”, non sussistendo il presupposto di cui alla lettera b), troverà applicazione il comma 1, esattamente come rimarcato a seguito di interpellanza all'agenzia delle entrate.



Questo nonostante io passi in Italia meno di 183 giorni, perché le lettere a,b,c al comma 2 dell'articolo 15 non sono soddisfatte in concorrenza (in particolare la b, in quanto il datore di lavoro in Italia è residente in Italia, e quello in Regno Unito è residente in Regno Unito). Di conseguenza a me sembrerebbe essere esentato dal dichiarare il mio reddito UK in Italia e viceversa il mio reddito Italiano in UK. Assumendo che questo sia corretto (un parere sarebbe gradito),

 

RISPOSTA

 

Confermo l'interpellanza dell'agenzia delle entrate; del resto, è sufficiente un esame approfondito dei termini utilizzati nella convenzione, per cogliere il rapporto “regola generale – eccezionale” intercorrente tra il primo ed il secondo comma.



Il quesito che vorrei porre però è il seguente. In quanto impiegato a tempo indefinito in entrambi i Paesi, ed avendo la cittadinanza di entrambi i Paesi, credo di avere diritto ad avere la residenza fiscale in entrambi i Paesi, in quanto il centro dei miei interessi è legittimamente suddiviso fra i due Paesi.

 

RISPOSTA

 

“Residenza fiscale” … è un concetto giuridico inesistente!
Non facciamo confusione …
Si parla di residenza anagrafica ossia la dimora abituale dichiarata ed accertata dall'ufficio anagrafe comunale, ai sensi dell'articolo 43 del codice civile.
Si parla invece di domicilio fiscale, ai sensi dell'articolo 58 DPR 600/1973: le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Le persone fisiche non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
Sei residente all'estero; quindi oltre ad avere un domicilio fiscale in UK, hai un domicilio fiscale in Italia, nel comune dove produci il tuo reddito italiano da lavoro dipendente.



Questo nonostante la mia famiglia viva in Regno Unito, ed io possieda immobili solo in Regno Unito.

 

RISPOSTA

 

Secondo me, mi stai chiedendo in realtà se puoi avere la residenza anagrafica in entrambi i paesi. La risposta è: assolutamente no ! Assolutamente no, quanto meno per la legge italiana (dubito che l'ordinamento giuridico in UK te lo consenta, certamente non è consentito dall'ordinamento giuridico italiano).
Fintanto che sei residente in UK, ove vive la tua famiglia e ci sono anche la maggior parte dei tuoi interessi economici (immobili), non puoi essere residente in Italia.
In Italia hai però un domicilio fiscale (ove è prodotto il reddito), funzionale alla sola tassazione del reddito percepito dal datore di lavoro italiano.



Acquisire la residenza italiana mi consentirebbe di accedere alla normativa per agevolare il "rientro cervelli", per la quale l'imponibile Italiano si abbatterebbe del 90% per 13 anni (ho tre figli a carico, che vivono in Inghilterra).

 

RISPOSTA

 

Acquisire la residenza italiana, significa perdere la residenza in UK, quanto meno secondo il punto di vista dell'ordinamento italiano.
Confermo che l'acquisizione della residenza italiana ti consentirebbe di avere accesso al beneficio per il rientro dei cervelli, tuttavia, siccome parliamo di residenza anagrafica (visto che la residenza fiscale non esiste nel nostro ordinamento … non dobbiamo confonderla infatti con il domicilio fiscale), dovresti quanto meno prendere casa in locazione nel nostro paese.
Residenza in Italia, ma dove? A casa di un parente? di un collega? presso una casa in locazione?
Considera che a seguito del tuo spostamento della residenza in Italia, ad esempio presso l'abitazione di un collega, partirebbero i controlli da parte della polizia locale, finalizzati ad accertare la veridicità di quanto affermato all'ufficiale d'anagrafe, al momento del cambio della tua residenza. Se mi scrivi che trascorri in Italia molto meno di 183 giorni annui, dichiarare all'ufficiale d'anagrafe che la tua dimora abituale è in Roma, via del babbuino 63 (per esempio) presso l'abitazione del collega signor Rossi, significa commettere il reato di falso ideologico in autocertificazione, quindi tutto ciò equivale al rischio di un decreto penale di condanna, con effetti pregiudizievoli anche per la tua carriera di docente universitario italiano.
Consideriamo anche gli effetti collaterali della tua iniziativa, cercando di essere molto concreti …



La circolare N. 17 /E del 23/05/2017 dell'agenzia delle entrate sembrerebbe in questo caso stipulare che, in quanto residente in Italia, accederei al beneficio "rientro cervelli" per il reddito Italiano, ma dovrei dichiarare il reddito UK, e sul quale sarei soggetto alla tassazione ordinaria.

 

RISPOSTA

 

Esatto, confermo quello che hai scritto.



Io però contesterei che, non rinunciando alla residenza fiscale UK, rimarrebbe applicabile l'articolo 15, comma 1 della legge sulla doppia imposizione, per cui il reddito generato in UK va tassato solo in UK. Quale il vostro parere?

 

RISPOSTA

 

… e no!
Questo passaggio logico è errato! Per l'ordinamento giuridico italiano, nel momento in cui dovessi spostare la tua residenza anagrafica in Roma via del babbuino 63, presso la casa di un collega, il tuo domicilio fiscale sarebbe unicamente quello di Roma via del babbuino 63, come da articolo 58 del DPR 600/1973: le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. In nessun altro comune di diverso stato europeo!
La rinuncia alla residenza fiscale in UK è superflua per lo stato italiano, nel momento in cui la tua residenza anagrafica diviene Roma via del babbuino 63; quello sarà anche il tuo unico domicilio fiscale!
Non confondere la residenza anagrafica (ossia la dimora abituale) con il domicilio fiscale (ossia il centro di imputazione della tassazione) che, per i residenti, coincide con il comune di residenza italiano.
Fatta chiarezza su questo concetto, prova a rileggere le norme di legge e la suindicata circolare; vedrai che le interpreterai con una prospettiva differente, più conforme alle norme civilistiche e tributarie.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 24112 Anno 2017
  • CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
  • Art. 43 del codice civile
  • Circolare Agenzia delle Entrate N. 17 /E del 23/05/2017 - Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia - Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati - Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia - Chiarimenti interpretativi
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
 

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