Redditi da pensione convenzione contro la doppia tassazione Italia Spagna
Un mio parente di cittadinanza spagnola pensando di venire ad abitare presso di me in Italia nel 2015 ha abbandonato la propria residenza in Spagna e si è iscritto tra i residenti in Italia. Per diversi motivi personali il trasferimento non si è più realizzato ma, continuando a vivere lì e nella convinzione quindi di dover tributare in Spagna, non ha proceduto a richiedere la detassazione della pensione di lavoro lì percepita, unica sua fonte di reddito tassabile, sulla quale quindi è stata trattenuta l' IRPEF prevista dalla legislazione spagnola.
Mi sembra di capire che il tuo parente abbia spostato la residenza in Italia, tuttavia lo stesso ha continuato a dimorare in Spagna.
Dobbiamo innanzitutto capire se si applica l'articolo 18 oppure l'articolo 19 della convenzione Italia Spagna per la doppia imposizione (in allegato).
Si tratta di una pensiona maturata a seguito di un lavoro nel pubblico impiego svolto presso lo Stato spagnolo? Oppure di una pensione maturata lavorando presso un'azienda privata?
E' stato recentemente contattato dall'Agenzia delle Entrate italiana che gli ha richiesto la dichiarazione dei redditi relativa al 2015 ed agli anni successivi in cui è risultato residente fiscale in Italia. Nella dichiarazione che si appresta a fare rivolgendosi ai vostri uffici vorrebbe sapere se dell'IRPEF già versata in Spagna potrebbe chiederne la deducibilità in virtù del Trattato di doppia imposizione esistente tra i due paesi. Grazie
Ai sensi dell'articolo 18 della convenzione (ipotizziamo che abbia lavorato presso un'azienda privata, prima di andare in pensione), la pensione deve essere tassata esclusivamente nello stato di residenza del contribuente, ossia l'Italia.
Articolo 18 – Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Le trattenute effettuate in Spagna, a titolo di imposte dirette, non possono essere utilizzate in Italia, a titolo di compensazione d'imposta, giacché la predetta compensazione non è stata prevista dalla convenzione, nell'eventualità di errore del contribuente ovvero di omessa comunicazione. Il tuo parente pagherà le imposte dirette in Italia e chiederà il rimborso di quanto trattenuto a titolo di Irpef in Spagna. Deve quindi presentare domanda di rimborso delle imposte dirette trattenute dall'amministrazione finanziaria spagnola, entro i termini di decadenza previsti dalla legge spagnola. Gli errori come questo si rimediano con un'istanza di rimborso.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.