Tassazione somma corrisposta per risoluzione contratto di lavoro
VERBALE DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
L'ACCORDO PREVEDE "LA DITTA SI IMPEGNA A CORRISPONDERE IN VIA CONCILIATIVA E A TITOLO TRANSATTIVO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.000,00 OLTRE LE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO E TFR LA SOMMA VERRA' CORRISPOSTA € 2000,00 MENSILI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DALLA NOSTRA INTERPRETAZIONE, LA SOMMA DEVE ESSERE ASSOGGETTATA A TASSAZIONE SEPARATA , MENTRE NON E' ASSOGGETTABILE A CONTRIBUZIONE IN QUANTO CORRISPOSTA AL SOLO SCOPO DI PORRE FINE ALLA LITE SENZA ALCUN NESSO CON PRETESE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO .
SI CHIEDE PARERE IN MERITO
Confermo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del testo unico pubblico imposte sui redditi D.P.R., 22/12/1986 n° 917; il legislatore distingue tra transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” (lett. a) e transazione intervenuta nel corso di tale rapporto (lett. b), prevedendo solo nel primo caso l’assoggettamento a tassazione separata.
In questo caso l'importo è assoggettato a tassazione separata.
Di seguito il testo della norma in questione:
“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”
Quali sono invece le somme esenti dall'obbligo contributivo previdenziale?
-TFR e altre somme la cui erogazione trae origine dalla risoluzione del rapporto di lavoro;
-le indennità erogate a titolo di risarcimento danni;
-le somme provenienti da fondi previdenziali obbligatori;
-le somme a carico del datore di lavoro per il finanziamento della previdenza complementare.
Attenzione, non è assoggettabile a contribuzione solo ciò che, in sede formalmente transattiva, venga corrisposto al solo scopo di porre fine alla lite senza alcun nesso con le pretese inerenti al rapporto di lavoro.
In questo caso, sussiste l'assenza di assoggettamento a contribuzione della somma avente origine transattiva.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.