1 - Tassazione immobili in Italia del residente a Londra iscritto all'AIRE
Gentile Staff di Legale consulenza, mi chiamo xxxxxxxx e sono una cittadina italiana iscritta all AIRE qui a Londra.
In Italia sono proprietaria di due immobili, per i quali pago regolarmente le tasse in Italia.
Qualche giorno fa ho ricevuto una lettera da HRMC ove (informati dei miei immobili in Italia) mi si chiede di confermare la mia posizione per quanto riguarda la mia eventuale tassazione UK dei miei immobili italiani.
RISPOSTA
Devi barrare il punto numero 4 del modello di lettera HRMC: “non ho dichiarato il mio reddito e / o guadagni all'estero in quanto non sono soggetti all'imposta britannica, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione internazionale sulla doppia imposizione ITA – UK del 05/11/1990 n. 329 (nelle fonti).
Non ci sono i presupposti per barrare gli altri punti.
Ho chiamato l'ufficio di Risk and intelligence Service Offshore, il quale mi ha detto che visto che i guadagni provenienti dagli affitti vanno a ripagare i mutui accesi per l'acquisto delle case (e non vi è quindi un profitto diretto) non è necessario che io paghi altre tasse qui in UK oltre quelle già pagate in Italia.
RISPOSTA
Devi restituire il documento dopo aver barrato il punto 4.
Tra 9 anni -quando i mutui verranno estinti - hanno invece specificato dovrò pagare anche qui in UK le tasse per gli immobili italiani di mia appartenenza.
RISPOSTA
Questo non mi risulta affatto!
Leggiamo insieme l'articolo 6 della convenzione Italia – Uk in materia di doppia imposizione. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (ossia in Italia). Questa norma si applica ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
Sei forse legale rappresentante di una società immobiliare ed i predetti immobili costituiscono il patrimonio societario?
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati «beni immobili» l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
Mi hanno quindi consigliato di barrare la opzione 2 del loro questionario senza dare ulteriori spiegazioni riguardo tax year/gains
Potete darmi conferma di quanto sopra?
Disponibile al pagamento per la vostra consulenza
Cordialmente ringrazio in anticipo.
RISPOSTA
Non dovrai pagare le imposte in UK, relative a codesti immobili, né adesso né in futuro!
Allego la convenzione internazionale ITA – UK e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
2 - Tassazione plusvalenza immobiliare dell'immobile in Italia di proprietà dell'italiano all'estero
Salve ho letto l'articolo sul vostro sito intitolato:
"Tassazione immobili in Italia del residente a Londra iscritto all'AIRE"
Vorrei sapere se siete in grado di offrire consulenza sull’eventuale vendita di un immobile in Italia, perché essendo iscritto all'Aire e avendo residenza in UK, vorrei capire se sono soggetto a plusvalenza/capital gains in UK.
Ringraziando
RISPOSTA
Risponderò al tuo quesito, dapprima in linea generale, salvo poi entrare nello specifico, chiedendoti alcuni chiarimenti.
Secondo l’art. 23, comma 1, lett. f), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir-testo unico imposte dirette italiano), ai fini dell’applicazione delle imposte dirette ai non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato Italiano, i redditi diversi che hanno origine da attività svolte nel territorio dello Stato nonché da beni ubicati nel territorio italiano. Ai fini delle plusvalenze normate dall’art. 67 Tuir possiamo affermare quanto segue:
- la plusvalenza è soggetta a tassazione, in quanto reddito derivante da bene immobile ubicato in Italia;
- in caso di immobile con destinazione abitativa, adibito, per la maggior parte del periodo di possesso, ad abitazione principale di un familiare del soggetto alienante (ad esempio tramite contratto di comodato), anche se la rivendita avviene prima dell'arco temporale di 5 anni dall’acquisto, la plusvalenza non tassabile.
Dobbiamo tuttavia esaminare la normativa nazionale con l’eventuale convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza del soggetto alienante (nel tuo caso il Regno Unito).
L’art. 13, comma 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, prevede l’imponibilità delle plusvalenze da cessione onerosa di immobili nello Stato in cui questi sono ubicati (anche se si tratta di immobili che fanno parte di un’ impresa ovvero destinati ad attività professionale).
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 della presente Convenzione situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Sulla stessa linea di indirizzo anche l'articolo 6 della Convenzione Italia – Uk in materia di doppia imposizione. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (ossia in Italia).
Tanto premesso e considerato, possiamo escludere che la plusvalenza sarà tassata in Regno Unito, in ragione della Convenzione contro la doppia imposizione ITA - UK.
Se l'acquisto è avvenuto da oltre un quinquennio, la plusvalenza non sarà tassata nemmeno in Italia.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.