Chi paga in caso di tamponamento a catena di veicoli? Lo scontro coinvolge veicoli in movimento oppure di una colonna in sosta?





Gentile avvocato, una domanda: chi paga in caso di tamponamento a catena di veicoli?
Sono stato coinvolto in un tamponamento a catena che ha riguardato 4 veicoli sulla statale 100 tra Bari e Taranto, direzione Taranto.
I 4 veicoli erano tutti in movimento al momento dell'incidente.
Pagherà il conducente dell'ultimo veicolo della catena coinvolta nel tamponamento oppure tutti i veicoli che hanno tamponato?
Grazie.

RISPOSTA

La giurisprudenza prevede quanto segue.

1)se lo scontro coinvolge automobili in movimento si presume che tutti i conducenti coinvolti non abbiano rispettato le distanze di sicurezza e pertanto, i danni verranno ripartiti tra le parti, secondo quanto previsto dalla sentenza nr. 15923 del 7/6/24 della III sezione della Cassazione nonché l’art. 2054 II comma del Codice Civile: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

2)se lo scontro coinvolge veicoli che fanno parte di una colonna in sosta, l'unico responsabile è l'automobilista che ha tamponato da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna, fatta salva la possibilità di fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Sempre la suddetta sentenza della Cassazione prevede quanto segue: “Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, Cod. Civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

A conferma dell'orientamento giurisprudenziale, possiamo citare l'ordinanza della Corte di Cassazione sezione III n. 12663 del 9/5/2024.
La dinamica dell'incidente è la seguente: una Fiat Tempra viene tamponata da una Nissan Micra, e poi finisce contro l'autoarticolato Daf; l'incidente ha cagionato anche la morte di un passeggero.

La questione fattuale dirimente oggetto di accertamento da parte del consulente tecnico d'ufficio era la seguente: i veicoli erano in movimento oppure in una situazione di traffico con veicoli fermi in colonna?

I principi giurisprudenziali che possono essere enucleati dalla suddetta ordinanza della Suprema Corte, sono i seguenti:

a) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 cod.civ. comma 2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (vedi ad esempio, Cassazione, sentenza 31/05/2017, n. 13703);

b) viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054 cod.civ., comma 2, con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;

c) nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (vedi Cass. 19/02/2013, n. 4021; Cass. 15/06/2018, n. 15788; Cass. 18/02/2021, n. 4304).


A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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