1 - Guida in stato di ebbrezza, ritiro e sospensione della patente
Buongiorno, sono cortesemente a chiedere Vs. aiuto in merito un semplice quesito. Sabato notte mi è stata sospesa la patente per guida in stato di ebrezza (prima valutazione 0,55 e seconda valutazione 0,57).
Ovviamente non mi è ancora stata notificata l'esatta tempistica inerente il tempo della sospensione che a detta dell'agente dovrà avvenire entro due settimane.
La mia domanda è la seguente: c'è un modo per chiedere la restituzione della patente di guida in quanto a me serve per lavoro e senza di quella potrei correre dei grossi rischi di licenziamento.
Specifico che non sono neo-patentato.
Certi di un Vs. cortese riscontro in merito ringrazio e porgo cordiali saluti
RISPOSTA
La patente sospesa può essere restituita al suo titolare, prima del termine del periodo di sospensione, in caso di archiviazione del verbale di accertamento, a seguito di ricorso, ovvero per mancata emissione dell'ordinanza di sospensione, da parte del prefetto, entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento del verbale di infrazione inviato dalla Polizia Stradale (gli accertatori hanno 5 giorni di tempo per inviare il verbale in Prefettura).
Dal contenuto della mail, mi sembra che la patente sia stata ritirata contestualmente alla contestazione dell'illecito. In tal caso, trascorsi 15 giorni dall'invio del documento, se non si provvede ad emanare l'ordinanza di sospensione, l'avente diritto può richiedere la restituzione della patente, con istanza indirizzata alla Prefettura competente per territorio (in ragione del luogo dove è avvenuta la violazione).
La restituzione del documento equivale alla possibilità di libera circolazione per il conducente: non essendo stata ancora emessa l’ordinanza di sospensione, né avendo più effetto la misura strumentale e cautelare del ritiro della patente (il ritiro ha un effetto temporale massimo, pari a 15 giorni), l'automobilista è autorizzato a circolare liberamente.
La sanzione pecuniaria principale (l'importo in denaro dovuto a seguito dell'infrazione al Codice della strada) invece, rimane perfettamente valida ed efficace e segue il suo normale iter procedimentale.
In estrema sintesi: decorsi 15 giorni dall'invio del documento (verbale della Polizia stradale) alla Prefettura, senza emissione dell'ordinanza di sospensione, l'utente, fino a quando perdura l'inadempienza dell'Amministrazione pubblica, ha il diritto di riavere la patente ritirata. Da quel momento può continuare a circolare liberamente e la sospensione non può essere più disposta.
Il Prefetto, in mancanza di richiesta di restituzione o comunque fino a quando questa non interviene, può comunque emettere ordinanza di sospensione (anche oltre i 15 giorni previsti), con effetti decorrenti dal giorno in cui è stato ritirato il documento.
Tanto premesso, in caso di mancata emissione dell'ordinanza di sospensione, nel termine di 15 giorni dall'invio del verbale e degli atti amministrativi di rito (la polizia stradale ha 5 giorni di tempo per l'invio della suddetta documentazione), devi provvedere immediatamente a presentare l’istanza di restituzione della patente, soprattutto per impedire l'emissione del provvedimento di sospensione, da parte del prefetto, oltre il termine di 15 giorni, previsto dalla legge.
Con l'istanza di restituzione, non consentirai al prefetto di esercitare la facoltà di emettere l'ordinanza di sospensione, oltre il termine di 15 giorni dall'invio del verbale degli agenti.
Il nostro staff sarà a tua disposizione per la redazione dell’istanza di restituzione della patente.
Puoi ottenere la restituzione della patente, anche a seguito di ricorso all’autorità giudiziaria competente (Giudice di Pace, competente territorialmente).
Per presentare ricorso giudiziario è necessario evidenziare dei vizi di nullità - annullabilità del verbale redatto dagli agenti della Polizia stradale.
Elenco in seguito alcuni dei motivi di nullità del verbale e quindi di ricorso al giudice:
1) Il Decreto Legge n. 92/08 prevede che il conducente possa essere sottoposto all’accertamento tramite l’etilometro, il quale misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Tale esame deve essere ripetuto due volte, a distanza di 5 minuti.
2) Motivi di nullità relativi alla forma
* Omessa indicazione che la copia del verbale notificata è autentica e conforme all’originale
* Omessa indicazione dei rimedi attraverso i quali è consentita l’opposizione
* Omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo
* Omessa indicazione dell’agente accertatore
3) Mancanza di elementi di riscontro dell’infrazione
* Omessa indicazione del luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
* Omessa indicazione dell’ora in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
* Per i verbali redatti a mano, inintellegibilità della grafia
Se ritieni che il verbale possa essere dichiarato nullo dall’autorità giudiziaria, rivolgiti ad un avvocato per presentare ricorso giudiziario e ottenere la restituzione della patente.
Per completezza espositiva, riporto in seguito, gli articoli del Codice della Strada, applicabili alla tua fattispecie, in particolare l’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Articolo 218 codice della strada: sanzione accessoria del ritiro della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 (ricorso all’autorità giudiziaria).
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693,13 a euro 6.773,63. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo
Cordiali saluti.
2 - Sospensione della patente ordinanza del prefetto termine per emissione ordinanza
Buongiorno,
chiedo gentilmente una consulenza in merito al ritiro della mia patente e sospesa per 3 mesi in quanto il tasso alcolico rilevato era 0,66 in data 19 gennaio dalla polizia stradale.
Il 2 febbraio richiedo la restituzione della patente in quanto erano trascorsi i 15 giorni senza l'ordinanza del prefetto ma dall' ufficio patenti della prefettura di Torino mi viene detto che dovevano passare 20 giorni per poterlo fare.
E' corretto?
Cordiali saluti,
RISPOSTA
Confermo, purtroppo per te.
I termini sono i seguenti. La polizia stradale che accerta la violazione ha 5 giorni di tempo per inviare il verbale in prefettura. Il prefetto ha 15 giorni di tempo per emettere il decreto, a partire dal ricevimento del verbale dell'infrazione, da parte degli agenti accertatori.
Quello che ti è stato riferito è corretto e conforme alla legge.
A conferma di ciò, in una nostra precedente pubblicazione. Avevamo scritto:
“In estrema sintesi: decorsi 15 giorni dall'invio del documento (verbale della Polizia stradale) alla Prefettura, senza emissione dell'ordinanza di sospensione, l'utente, fino a quando perdura l'inadempienza dell'Amministrazione pubblica, ha il diritto di riavere la patente ritirata. Da quel momento può continuare a circolare liberamente e la sospensione non può essere più disposta”.
… ed avevamo pubblicato anche l'articolo 218 comma 2 del codice della strada che prevede i 20 giorni complessivi, ossia 5 giorni per l'invio del verbale in prefettura e 15 giorni per l'emissione del decreto.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Visita presso commissione medica, guida in stato di ebbrezza, sospensione in via cautelare della patente
Buongiorno,
ho scritto qualche settimana fa in merito al chiarimento circa gli esami a cui sottopormi in seguito a patente sospesa per tasso alcolemico pari a 0.7
. Purtroppo la domanda di permesso provvisorio di guida è stata respinta ma la notifica di sospensione affidata ai carabinieri non mi è ancora arrivata, ho delegato quindi mio padre per recarsi personalmente in prefettura per avere informazioni in merito.
Riassumendo:
-25 Dicembre mi viene accertato l'illecito di guida in stato di ebbrezza con tasso pari a 0.7
-04 Gennaio invio domanda di permesso guida provvisoria
-24 Gennaio Non avendo alcuna risposta delego mio padre a recarsi in prefettura per avere informazioni - gli viene comunicato che in data 17 gennaio hanno inviato ai carabinieri del mio comune, il decreto di sospensione di mesi 3 da notificarmi, ad oggi non ho avuto alcuna notifica dai carabinieri e che la domanda di permesso provvisorio è respinta perché gli orari non sono definiti correttamente.
Nel decreto del prefetto mi viene ordinato di prenotare una VISITA presso la commissione medica, volevo capire in cosa consiste tale visita: Solo domande?? se sì che tipo di domande?? ha qualche esempio da fornirmi?? esami a sorpresa? entrambe le cose???
In attesa di una risposta ringrazio in anticipo Cordialità
RISPOSTA
Riguardo la fattispecie “de quo”, il prefetto ha ordinato al conducente di sottoporsi a visita medica, ai sensi dell’articolo 187, sesto comma del nuovo codice della strada che rinvia all’articolo 119; leggiamo le norma in questione.
Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
Articolo 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
1. …
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
In concreto, a quali accertamenti medici sarai sottoposto durante la visita, presso la USL di competenza territoriale ???
Ci tengo a precisare che ogni Regione, d’accordo con i servizi sanitari locali, pur attendendosi a quanto stabilito dalle norme nazionali, definisce e applica proprie procedure di accertamento medico legale.
Il prefetto ha effettuato la richiesta della visita medica, sospettando la non permanenza dell’idoneità psico-fisica alla guida del conducente. La visita medica dovrà accertare la permanenza di tale idoneità psico-fisica.
Generalmente, in caso di revisione per guida in stato di ebbrezza è richiesto l’esame del sangue (emocromo, GOT, GPO, YGT) e l’esame dell’urina e/o del capello. In caso di revisione per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti è richiesta una valutazione tossicologica dopo un periodo di osservazione di tre - sei mesi.
Tali esami sono effettuati presso i laboratori/ambulatori di struttura pubblica o presso i centri per la disintossicazione dall’alcool o presso i Sert (dipende dal Comune di residenza dell’interessato).
La commissione medica non applica sanzioni bensì esprime un giudizio di idoneità/non idoneità alla guida. In caso di risposta positiva ad abuso di alcol o al consumo abituale di sostanze stupefacenti è rilasciato un certificato di non idoneità temporanea alla guida e l’interessato è inviato al Centro alcologico di riferimento (alcol) o all’ambulatorio di consulenza tossicologica (sostanze stupefacenti) per una valutazione alcologica o tossicologica da effettuarsi dopo un’ osservazione di almeno sei mesi.
Tanto premesso, ti invito a non fare uso di alcool almeno tre giorni prima della visita medica; non deve risultare alcool nel sangue … il tempo necessario per smaltire l’alcool assunto, è diverso da individuo a individuo, quindi non è il caso di rischiare …
Ribadisco che tali procedure mediche variano a seconda della regione d’appartenenza (ho esperienza diretta, per quanto riguarda la Regione Toscana); ho telefonato a conoscenti ed amici residenti in Emilia-Romagna e mi hanno confermato che anche in tale regione, i controlli medici si svolgono secondo la procedura appena delineata.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
4 - Confisca del veicolo solo se l'auto è parzialmente o totalmente di proprietà di colui che ha commesso il reato di guida in stato di ebbrezza
Un parente mi ha chiesto in prestito per un giorno l'auto, ho saputo che questo mio parente ogni tanto fa uso di alcool tanto che e' stato al sera, volevo chiedere se in caso di incidente dovesse risultare positivo all'alcool test cosa rischio io ( proprietario dell'auto e titolare della relativa assicurazione. Grazie
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 2054 comma III del codice civile, risponderai in solido con il conducente di tutti i danni che quest'ultimo avrà cagionato, mentre era alla guida, nei confronti dei terzi. Ovviamente di tutti i danni che non saranno coperti dall'assicurazione del veicolo nei confronti di terzi. Questa responsabilità solidale tra il conducente ed il proprietario del veicolo, vale a prescindere dallo stato di ebbrezza del conducente “occasionale”.
Art.2054 del codice civile. Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Per il resto, nel caso di guida in stato di ebbrezza, la confisca dell’auto scatta quando è riscontrata un’alcolemia nel sangue maggiore di 1,5 grammi per litro. Se ciò accade, sono previsti l’arresto per il conducente da sei mesi ad un anno, un’ammenda che va dai 1.500 ai 6.000 euro, la sospensione della patente da uno a due anni e – in caso di un incidente o di recidiva nel corso del biennio successivo da parte dell’automobilista – la revoca della patente.
Attenzione però: la confisca del veicolo è applicata solo se questi sia parzialmente o totalmente di proprietà di colui che ha commesso il reato di guida in stato di ebbrezza. Escludo in questo caso la confisca del veicolo.
Attenzione: se il parente dovesse essere un tuo convivente (ad esempio, suocero convivente nella stessa abitazione), la costante giurisprudenza della Cassazione ritiene che sia applicabile la confisca del veicolo, poiché non si tratta di conducente occasionale dell'auto ma abituale.
Dal contenuto del tuo quesito, ritengo che si tratta di conducente occasionale, quindi escludo che possa essere applicata la confisca del veicolo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.
- Art. 2054 del codice civile