Multa per superamento limiti velocità neopatentati: sanzione pecuniaria sospensione patente minimo due mesi ma non è prevista decurtazione dei punti
Buonasera, ho ricevuto la sospensione patente. Era arrivato verbale a proprietario veicolo che indicava sanzione pecuniaria e decurtazione punti patente, ma essendo io il conducente al momento dell'infrazione ho firmato e mi sono indicata conducente. Ora è arrivato nuovo verbale datato mesi dopo (27/08 e ricevuto in data 14/11) che prevede un'ulteriore sanzione pecuniaria e la sospensione della patente.
Io ho preso la patente il 28/02/2024, quindi sono neopatentata, e mi aspettavo la decurtazione doppia dei punti patente, ma non la sospensione. Perché è successo? È normale?
Ho letto che qualsiasi sanzione preveda decurtazione di due o più punti si tramuta in sospensione patente se neopatentati è così?
Altro motivo potrebbe essere dato dall'alta cilindrata del veicolo, però al momento dell'infrazione io avevo la patente da più di un anno quindi potevo essere alla guida, avendo preso la patente prima dell'entrata in vigore del nuovo codice giusto? Non è retroattivo? Quindi per me doveva essere valido il limite di un anno per la cilindrata e non tre come previsto ora. Potrebbe esserci stato un errore dettato dal fatto che hanno visto neopatentata, anche se prima del nuovo codice?
Sul mio verbale appena arrivato, c'è scritto solo l'articolo violato 117 c.2, non è indicato né di quanto superato il limite, né la data dell'infrazione.
Ora sto aspettando la sospensione quindi, di quanto sarà se è normale che ci sia? Non sono recidiva, mai commesso infrazioni, e al momento ho 20 punti sulla patente come previsto.
Grazie mille
RISPOSTA
La norma violata è l'articolo 117 comma 2 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).
La sanzione è indicata nel comma 5 del medesimo articolo.
Leggiamo la norma in questione:
Art. 117 del codice della strada. Limitazioni nella guida
1. (Abrogato dal D.Lgs. 59/2011)
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW.
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida (*).
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
In data 27/08/2025 alle ore 10,30 hai superato il limite di 90 Km/h su strada provinciale; è irrilevante la cilindrata della Mercedes che guidavi.
Non è prevista decurtazione di punti dalla patente, ma soltanto la sanzione pecuniaria di 180 euro complessivi e la sospensione della patente da due a otto mesi.
Siccome la sanzione pecuniaria ti è stata calcolata in ragione del minimo edittale, è ragionevole ipotizzare che anche la sospensione della patente ti sarà comminata in ragione del minimo edittale, ossia due mesi.
Riguardo la retroattività della norma sulla cilindrata del veicolo consentita ai neopatentati, hai perfettamente ragione ma non è questo il motivo per cui ti è stata comminata la multa. La multa è stata comminata per la violazione del comma 2 dell'articolo 117 del codice della strada.
La mancata indicazione nel verbale della norma del codice della strada violata, è causa di nullità dello stesso, tuttavia la Cassazione ha sentenziato [Cassazione sentenza n. 1930/2018] che anche in mancanza dell’indicazione dell’articolo del codice della strada violato, se il comportamento contestato al conducente viene descritto in modo preciso dagli agenti all’interno del verbale stesso, la multa si può ugualmente considerare valida.
A mio parere la multa è valida e sconsiglio di fare ricorso al Prefetto anziché al Giudice di Pace. Il ricorso sarebbe certamente respinto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










