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Codice 68 sulla patente durante il periodo di sorveglianza del conducente dopo la restituzione della patente sospesa per guida in stato di ebbrezza





Salve, vi contatto per un eventuale chiarimento sulla mia posizione.
Ho avuto una sospensione della patente nel 2022.

RISPOSTA

Si tratta del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, ossia con tasso alcolemico superiore a 0,8 al momento dell'accertamento; in particolare si tratta della fattispecie intermedia di cui all'articolo 186 comma 2 lettera b) del codice della strada: “valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)”. L'illecito penale è stato posto in essere prima della recente riforma del Codice della Strada.



E da allora ho effettuato quattro visite mediche presso la Commissione medica legale tutte con esami richiesti perfetti. Nell'ultima visita avuta il 06/05/2026 mi è stato esentato il prossimo rinnovo presso la CML tornando quindi a rinnovi normali ma mi è stato applicato l'articolo 68.

RISPOSTA

L'articolo 186 comma 9-ter del codice della strada fa riferimento in modo combinato sia al codice 68 che al codice 69, quindi non è inerente alla presente fattispecie:
9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna”.
Questa norma non si applica alla tua fattispecie, poiché presuppone, ai fini della sua applicazione, l'applicazione combinata dei codici unionali 68 e 69. Nel tuo caso è stato applicato soltanto il codice 68. Niente alcool. Cerchiamo di capire allora quale norma rappresenta il referente normativo della presente consulenza.



Ho contattato la commissione stessa per chiedere il motivo dell'applicazione del suddetto articolo e mi è stato risposto che è stato applicato perché' sono recidivo avendo avuto un ritiro patente anche nel 2001 (25 anni fa).

RISPOSTA

La motivazione comunicata telefonicamente non è corretta giacché non mi risulta affatto che il solo codice 68 possa essere applicato per la recidiva relativa alla guida in stato di ebbrezza.



Sul referto della commissione c’è scritto testualmente: "E' in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per la patente di guida della categoria AM B CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI ( CODICI UNIONALI ARMONIZZATI PREVISTI DALL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 2006/126/CE ): 6800".

RISPOSTA

In base a quale norma di legge i medici della Commissione hanno applicato questa prescrizione unionale?
Sulla base di quale norma la commissione ha applicato il codice 68 ZERO ALCOL, ma non il codice 69? Si tratta dell'articolo 331 del regolamento di attuazione del codice della strada, comma 2:
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento”.
Nel tuo caso, la commissiona medica accertatrice ha ritenuto necessario imporre al richiedente una specifica prescrizione, ossia ha applicato il codice 68 ZERO ALCOL, sulla base di una valutazione di natura tecnico-discrezionale.
Per quale motivo?
Hanno barrato nell'apposito documento “PAC in consumatori occasionali o problematici di bevande alcoliche: A) molto basso”.
Se non avessero messo quella crocetta su “A) molto basso”, quindi se non vi fosse stata nessuna crocetta in quel paragrafo, come nel successivo paragrafo "PAC importanti", non sarebbe stato applicato il codice 68.
Come impugnare questa relazione medica?
Con richiesta di una nuova visita medica, a proprie spese, presso l'Unità Sanitaria Territoriale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per ottenere eventualmente una valutazione diversa. Il costo della visita è di € 500,00. E' sempre possibile fare ricorso al TAR entro 60 giorni, ma il giudice amministrativo non può sostituirsi alla discrezionalità tecnica della commissione medica, quindi lo sconsiglio fortemente.



Considerando il tutto volevo sapere se è legittima l'applicazione del codice 68 ZERO ALCOL da parte della commissione, se eventualmente ho delle possibilità di ricorso e le eventuali sanzioni previste visto che nell'unico articolo dove si nomina esplicitamente il codice 68 ( Art.185 9-ter) sembra che le sanzioni che prevede siano legate all'applicazione in combinata del codice 69 (alcolock).

RISPOSTA

Sì, l'applicazione è legittima a seguito di una valutazione tecnico-discrezionale della Commissione medica, prevista dalla norma di legge.



Mi sono stati suggeriti 2 articoli dove potrebbero rientrare le sanzioni previste che sono: Art.125 comma 3-bis oppure art.186 bis comma 2 del codice della strada.

RISPOSTA

Sono norme contenenti sanzioni, ma non disciplinano certamente le fattispecie alle quali si appone il solo codice 68.
L'articolo 186 bis comma 2 si applica ai neopatentati, quindi non è inerente alla tua fattispecie anche se speculare.



Resta il fatto che in questi giorni dopo la suddetta visita ho trovato molta confusione a riguardo e nessuna certezza.
Vorrei sapere quali sono le sanzioni previste se vengo fermato con 0,2 di alcool per esempio?
Visto che nel mio caso non sono applicabili le sanzioni dell'articolo 186 9-ter, quali sono le sanzioni previste dalla violazione del solo codice 68? Questo è tutto. Vi ringrazio anticipatamente per i vostri consigli ed attendo una vostra risposta in merito.

RISPOSTA

Nel provvedimento della Commissione medica si fa riferimento ad un periodo di sorveglianza del conducente, parificabile ad una patologia oppure ad un trattamento farmacologico.
Durante questo periodo di sorveglianza si applica la prescrizione relativa al codice 68. Tornando all'esempio di cui sopra, la sanzione è amministrativa ed è prevista dall'articolo 125 comma 3 bis del codice della strada che rinvia alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 3: “3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

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