Sanzione per il proprietario del ciclomotore guidabili senza patente
Buongiorno Avvocato, 2 anni fa ho venduto una vespa 50 per 400 euro intestata a mia cognata che vive a Brescia, l'aveva lasciata nel mio garage, non funzionante già da diversi anni, infatti l'ultima polizza assicurativa risale al 2018. Mi sono trattenuto la targa, e ho raccomandato l'acquirente di fare il passaggio di proprietà, purtroppo non sapevo che mia cognata doveva fare la comunicazione alla motorizzazione civile.
RISPOSTA
In caso di passaggio di proprietà di un ciclomotore, il venditore
1) Deve presentare la comunicazione di sospensione di ciclomotore dalla circolazione per successiva vendita. L’operazione è gratuita.
2) La vecchia targa rimane a lui e potrà riutilizzarla su un altro ciclomotore quando lo immatricolerà a suo nome.
3) Gli viene rilasciato un certificato di avvenuta sospensione dalla circolazione.
4) Di questo certificato dovrà fare una fotocopia e consegnarla all’acquirente unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di autentica dello stesso.
Tua cognata, giuridicamente, è rimasta proprietaria del ciclomotore, nei rapporti con i terzi, con la pubblica amministrazione ed in particolare con la motorizzazione civile.
Il 19 Settembre a Modugno è stato fermato un ragazzo con la vespa: senza targa, senza assicurazione e senza patente, mai conseguita. Le multe sono rispettivamente di € 80, € 868 e € 5000, (se si pagano entro 60 gg) il ragazzo ha riferito ai carabinieri che non paga nulla perchè la vespa non è sua.
Il 3 Ottobre mia cognata è stata convocata a Brescia dai Carabinieri, notificandole, come obbligato in solido, le 3 multe. Io adesso mi sento responsabile con mia Zia in quanto lei non sapeva nulla di questa storia, perchè l'aveva lasciata a me piuttosto che demolirla.
Vorrei pagare subito le prime due multe da € 80 e € 868, e sapere se mia zia può difendersi in qualche modo, anche demolendo la vespa, se lo può fare in questo stato, e soprattutto se è obbligata in solido anche per la guida senza patente, perchè se non si paga entro 60 gg arriva a 15.000 euro circa.
La vespa è in fermo amministrativo e affidata in custodia al trasgressore.
Saluti
RISPOSTA
Tua cognata deve rispondere della sanzione amministrativa di cui al comma 14 dell'articolo 116 del nuovo codice della strada: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.
Il conducente risponderà invece della fattispecie di cui al comma 15 del medesimo articolo.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. “Nuovo Codice della strada”
Art. 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
… 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
E' prevista una sanzione per il proprietario del veicolo che “ne consente” la guida a persona senza patente. Si tratta dell'ipotesi sanzionatoria dell'incauto affidamento di veicoli a persona senza patente.
A disposizione per chiarimenti.
Resto in attesa delle multe da esaminare.
Cordiali saluti.










