Errore compilazione domanda di ammissione termine per la correzione
Sono quasi certa di aver commesso un errore nella compilazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, indicando probabilmente il mio impiego nel riquadro corrispondente al curriculum professionale anziché in quello corrispondente ai titoli di carriera, per cui mi è stato attribuito un punteggio di 0,40 per anno di attività professionale di lavoro autonomo nel profilo professionale di interesse, piuttosto che 4,00 punti per anno di servizio reso, in qualità di dipendente a tempo indeterminato, nel profilo professionale a selezione presso strutture convenzionate o accreditate, valutato per il 30% della sua durata.
RISPOSTA
Si tratta di un errore commesso in assoluta buona fede che peraltro ti ha penalizzato ai fini della graduatoria definitiva, pertanto non si configura alcuna dichiarazione mendace ai sensi degli artt. 75 e 76 del dpr 445/2000 (fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera).
Il mio quesito rimane lo stesso: è possibile richiedere una modifica della valutazione dei titoli, visto l'errore commesso in fase di iscrizione?
RISPOSTA
E' possibile richiedere una modifica della mancata o non corretta indicazione del possesso di titoli nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, entro una deadline definita dalla giurisprudenza.
Qual è il termine essenziale?
Secondo la Terza sezione del T.A.R. del Lazio, sentenza n. 7769 del 10 agosto 2007, la mancata o non corretta indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso, non può precludere la valutazione da parte dell'Amministrazione nel caso in cui gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.
A conferma possiamo citare anche una sentenza del Consiglio di Stato relativamente recente (sentenza del Consiglio di Stato del 5 agosto 2019, n. 5536): “l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell’Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l’esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e in difetto di una puntuale indicazione dell’interessata non può assolutamente scattare il potere-dovere dell’Amministrazione di integrare la relativa documentazione”.
Se sì, in che modo? E quando? Subito, in attesa della graduatoria provvisoria, quando questa sarà pubblicata o dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva?
Distinti saluti e ringraziamenti
RISPOSTA
Tanto premesso, siccome provare non costa nulla, né tanto meno dall'invio di una pec potrebbero derivare responsabilità civili o penali ... nonostante la suddetta giurisprudenza amministrativa, ti consiglio di inviare una pec, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria (il prima possibile … ) chiedendo alla Commissione esaminatrice di non considerare il mero errore materiale nella compilazione della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio e della classificazione in graduatoria della candidata.
Nella peggiore delle ipotesi, rigetteranno la tua richiesta di correzione, essendo stata presentata oltre il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.