Effetti sentenza TAR concorso MIUR per candidati che non hanno presentato il ricorso





Buonasera Avvocato, avrei un quesito da porre.
In data 13 luglio 2022 ho sostenuto il Concorso Miur 304 posti per funzionario giuridico - contabile e amministrativo ( con la pubblicazione della graduatoria gli iniziali 304 posti sono stati aumentati a 593). Il concorso, a prova unica, si componeva di 40 domande a risposta multipla e si raggiungeva l'idoneità e dunque l'inserimento in graduatoria con il punteggio minimo di 21/30. Io ho totalizzato 23,45 e dunque sono entrato in graduatoria. Tale esito mi ha permesso di posizionarmi a ridosso dei vincitori del concorso medesimo (la graduatoria definitiva è stata pubblicata il 4 ottobre 2022).
Nel frattempo il Tar del Lazio ha accolto alcuni ricorsi su un quesito occorso anche nella mia prova ed, in base a tali pronunce, potrei richiedere la rettifica della graduatoria e beneficiare di un punteggio aggiuntivo di 0,35 il quale mi permetterebbe di posizionarmi direttamente tra i vincitori del concorso (e dunque di poter scegliere una sede gradita).

RISPOSTA

Quali sono gli effetti del giudicato amministrativo, in caso di sentenza del TAR avente ad oggetto la graduatoria di un concorso pubblico?
Abbiamo una recente sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che fa chiarezza sull'argomento.
La regola generale è la seguente: la sentenza amministrativa, e in particolare quella di annullamento, ha effetti limitati alle parti del giudizio, mentre solo eccezionalmente produce effetti a favore dei terzi controinteressati che non hanno impugnato il provvedimento amministrativo. In particolare gli gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della sentenza operano solo nei confronti delle parti del giudizio (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenze del 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5).
Il giudicato amministrativo opera soltanto tra le parti processuali, secondo quanto prevede per il giudicato civile l’art. 2909 del codice civile. (“L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”). I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto.
Quali sono pertanto le fattispecie in cui la sentenza del TAR produce effetti “ultra partes” (anche nei confronti di terzi che non hanno preso parte al processo amministrativo) ? Le sentenze di annullamento di un atto plurimo inscindibile o scindibile, come il caso in cui un ricorso viene accolto, per un vizio comune alla posizione soggettiva di tanti destinatari (ad esempio, il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale annullato per un vizio comune).
In questo caso invece, l'oggetto del ricorso al TAR presentato soltanto da alcuni candidati idonei, non è stata la generica richiesta di annullamento del decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale, ma la rettifica della posizione (in graduatoria) di Tizio, anziché di Caio. Non si tratta pertanto dell'annullamento di un atto plurimo scindibile né inscindibile, ma di una rettifica relativa al solo candidato – ricorrente. Gli effetti del giudicato della sentenza del TAR pertanto, non ti riguardano, non avendo presentato ricorso al TAR.



Il mio dubbio concerne la possibilità di poter presentare un ricorso al Tar nei termini previsti dalla legge, posto che:
1 Non ho impugnato l'esito della prova scritta nel quale era presente la domanda incriminata (l'esito è stato pubblicato il 18 luglio 2022);
2 Non ho impugnato l'elenco idonei pubblicato il 4 agosto 2022);
3 La graduatoria definitiva, come suindicato, è stata pubblicata il 4 ottobre 2022;
4 Dopo la pubblicazione della graduatoria è stata avviata da parte del Ministero dell'Istruzione la procedura di convocazione del 593 vincitori con le relative assegnazioni delle sedi previste nel bando (a riguardo le prese di servizio sono terminate in data 16 novembre 2022);
5 A seguito delle assegnazioni già svolte, la sede che avrei potuto scegliere qualora avessi beneficiato del punteggio aggiuntivo predetto, risulta essere già stata assegnata.
Chiedo se, nonostante non abbia impugnato l'esito della prova scritta nei termini di legge, posso comunque impugnare la graduatoria definitiva per poter ottenere, tramite ricorso al Tar, la rettifica del punteggio e dunque una migliore posizione in graduatoria e l'assegnazione della sede gradita. Nell'attesa di una Sua risposta, le porgo cordiali saluti.

RISPOSTA

Non puoi impugnare la graduatoria definitiva, essendo ormai decorso il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso al TAR.
Non sei nemmeno legittimato a presentare ricorso per il giudizio di ottemperanza, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo, decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, non essendo una parte processuale del giudizio instaurato dinanzi al TAR.
Puoi tuttavia presentare istanza di annullamento parziale della graduatoria, in autotutela, con richiesta ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge n. 241/1990, relativamente al punteggio che ti è stato assegnato ed al conseguente posizionamento definitivo in graduatoria.
Al momento infatti, non è decorso il termine “ragionevole” per procedere in autotutela, termine non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria concorsuale.
Art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Annullamento d'ufficio.
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
La richiesta di annullamento in autotutela può essere presentata a mezzo pec (istanza firmata digitalmente), al MIUR (al Dirigente responsabile unico del procedimento), anche successivamente al momento in cui i vincitori hanno preso servizio presso le sedi di prima assegnazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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