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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Esonero tasse universitarie genitore beneficiario di una pensione di inabilità





Buongiorno, Vi chiedo se i miei figli hanno diritto all'esenzione delle tasse universitarie in base all'art. 30 della legge 118/71 in quanto io sono un invalido di servizio.

RISPOSTA

Soltanto se sei beneficiario di una pensione di inabilità.
Per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della Legge 118/1971, secondo quanto previsto dall'art. 30 della stessa legge, l’esonero si ottiene senza partecipare a bandi, ma semplicemente inviando via e-mail alla segreteria studenti un'autocertificazione attestante la propria condizione.
L’esonero delle tasse universitarie si applica anche ai mutilati e invalidi civili con una riduzione di due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie in una situazione economica disagiata.
Il singolo Ateneo determina tramite bando pubblico per la concessione dell'esonero dalle tasse universitarie, cosa si deve intendere per famiglia in una situazione economica disagiata.



Fino all'anno scorso non pagavano le tasse perchè mia moglie (che purtroppo ora è deceduta) era beneficiaria di pensione di inabilità.
Grazie

RISPOSTA

Se il genitore è percettore di una pensione di inabilità, l'esonero spetta a prescindere dal bando, dall'ISEE ovvero dalla condizione economica della famiglia.
Nel vostro caso pertanto, l'esonero dalle tasse universitarie non spetta.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • LEGGE 30 marzo 1971, n. 118 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
 

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