Ricorso al TAR contro giudizio di non ammissione esame di riparazione due gravi insufficienze
Buongiorno, scrivo per chiedere, cortesemente, un parere in merito ad una questione inerente al diritto scolastico. Mio figlio non è stato ammesso alla classe terza del Liceo Scientifico, successivamente all'esito delle prove per il recupero dei debiti scolastici di matematica e fisica. Vorrei avere un parere per valutare se ci siano i presupposti per la presentazione di un reclamo alla scuola e/o ricorso al Tar per impugnare il provvedimento di non ammissione, ed in tal caso quali siano i documenti da chiedere nell'istanza di accesso agli atti alla scuola utili per il sostegno dell'eventuale ricorso.
RISPOSTA
Prima di decidere se procedere con ricorso cautelare d'urgenza al TAR, dobbiamo necessariamente procedere con l'istanza di accesso agli atti, per accertare il corretto e legittimo esercizio della discrezionalità dell'insegnante delle materie oggetto di debito scolastico, e soprattutto del consiglio di classe. Teoricamente lo studente rimandato agli esami di riparazione di settembre, potrebbe anche essere promosso nonostante l'insufficienza alle prove di recupero, se il giudizio complessivo del Consiglio di Classe (organo collegiale che decide la promozione o la bocciatura dell'alunno) fosse comunque positivo.
Di seguito riassumo i fatti:
A giugno è arrivata la comunicazione di giudizio sospeso per le materie di matematica (con il 4) e di fisica (con il 5, nonostante la media aritmetica fosse 5,58),
RISPOSTA
Non esiste una regola matematica per l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, della media dei voti ottenuti alle interrogazioni ed ai compiti in classe.
Anche in questo caso decide il consiglio di classe alla fine dell'anno scolastico, e questa valutazione discrezionale dell'organo collegiale non è censurabile dinanzi al TAR, se non per manifesta illogicità – irragionevolezza, oppure per disparità di trattamento con gli altri compagni di classe.
Con indicazione che sarebbe stato sufficiente lo studio individuale per il recupero di entrambe le materie. La scuola ha poi attivato i corsi di recupero, che mio figlio ha, ovviamente, frequentato. Purtroppo le prove scritte in entrambe le materie non sono andate bene, perché il ragazzo non è riuscito a rispondere nei tempi a disposizione a tutti i quesiti (circa 2 ore di tempo per 6 esercizi di fisica, e 2 ore di tempo per 8 esercizi di matematica).
RISPOSTA
Tuo figlio non aveva diritto ai così detti “tempi aggiuntivi” per il compito scritto, motivo per cui il tempo a disposizione di tuo figlio era lo stesso previsto per tutti gli studenti rimandati a settembre. Se tuo figlio non ha risposto ai quesiti, sarà molto difficile contestare il voto insufficiente agli scritti.
Agli orali, invece, il ragazzo riferisce di aver saputo rispondere a tutte le domande e che i docenti stessi lo rassicuravano sul fatto che avesse risposto correttamente.
RISPOSTA
Nell'istanza di accesso agli atti, presentata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiederete non soltanto il verbale del consiglio di classe che ha deciso la bocciatura di tuo figlio, ma anche il verbale contenente le votazioni della prova scritta ed orale dell'esame di riparazione, nonché i criteri determinati a monte, per l'attribuzione del punteggio sia nell'una che nell'altra prova. Non possiamo escludere che tuo figlio abbia preso il voto 3 alla prova scritta ed il voto 5 alla prova orale, considerato che non ha risposto ad alcuni quesiti scritti, come da te indicato.
Sabato 31 agosto viene pubblicata la pagella finale sul registro elettronico con giudizio di non ammissione.
RISPOSTA
È il momento dell'iniziale decorrenza del termine di 60 giorni per procedere con ricorso al TAR. Considerato che siamo già a settembre, sarebbe opportuno anticipare i tempi della presentazione del ricorso, in via cautelare ed urgente, con richiesta della sospensiva del giudizio di non ammissione all'anno successivo, in modo da consentire a tuo figlio di iscriversi al quarto anno del Liceo Scientifico.
Nella pagella il voto di matematica è rimasto 4, mentre di fisica dal 5 di giugno è stato abbassato a 4.
RISPOSTA
Probabilmente sarà la media del voto dello scritto e dell'interrogazione dell'esame di riparazione.
La media aritmetica dei voti in pagella comprese le insufficienze è un 6 abbondante.
RISPOSTA
Non esiste una norma di legge indicante il numero delle insufficienze necessarie per essere bocciati a scuola.
Secondo la più recente giurisprudenza del TAR, bastano due gravi insufficienze per bocciare l'alunno; per grave insufficienza, si intende il voto 4.
Nel momento in cui hanno abbassato il voto di fisica, da 5 a 4, hanno di fatto “condannato” tuo figlio alla non ammissione all'anno successivo.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione V, sentenza del 15 gennaio 2024, n. 76, sussistendo due insufficienze gravi all'esame di riparazione, se il consiglio di classe dichiara a verbale che l'alunno non ha fornito prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l’anno successivo, il giudizio di non ammissione alla classe successiva è pienamente legittimo.
Il d.P.R. n. 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia), prevede quali presupposti per la mancata promozione all'esame di riparazione, la constatazione dell’insufficiente preparazione e l’incompleta maturazione personale dello studente.
La costatazione dell'insufficiente preparazione viene accertata dall'insegnante al termine delle prove scritte e/o orali.
L’incompleta maturazione personale dello studente è accertata dal consiglio di classe, successivamente all'esito delle suddette prove.
Premesso che non vogliamo che nostro figlio sia promosso immeritatamente, vorremmo che fossero più chiare le motivazioni che hanno portato il Consiglio di classe a decidere per la bocciatura e anche sapere se sia legittimo abbassare un voto senza sapere come siano state valutate le prove d'esame.
RISPOSTA
Procedete con istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto il verbale del consiglio di classe che ha deliberato la bocciatura di tuo figlio, ma anche il verbale contenente le votazioni della prova scritta ed orale dell'esame di riparazione, nonché i criteri di valutazione predeterminati.
Secondo il TAR Lombardia, Milano, sez. V, sentenza n. 3166/23, il verbale di scrutinio finale del consiglio di classe è “basato sulla valutazione finale o sommativa, orientata a tirare le somme del processo formativo e a giudicare/valutare quello che è stato appreso nel corso dell’intervento didattico dei corsi di recupero che si sono tenuti d'estate”. Per questi motivi, la media complessiva dei voti, comprensiva anche delle due gravi insufficienze, è priva di pregio giuridico, nella misura in cui il consiglio di classe abbia valutato che le carenze nelle due importanti materie possono pregiudicare il proseguimento alla classe successiva del percorso di studi dello studente.
In ultimo valutare se un ricorso al Tar possa essere fondato, ed in tal caso quali siano i documenti da chiedere alla scuola nella richiesta di accesso agli atti. Ringraziando per la cortese attenzione, porgo cordiali saluti.
RISPOSTA
Trasmettere il reclamo all'Ufficio scolastico regionale non costa nulla, giacché si tratta di inviare una semplice pec all'ex Provveditorato agli Studi. Il reclamo deve essere trasmesso entro 30 giorni dal 31 agosto, a pena di decadenza. Il ricorso al TAR presenta un costo importante e soprattutto il TAR non potrebbe sostituirsi nel merito della valutazione dell'insegnante e del consiglio di classe, se non nelle eccezionali ipotesi di manifesta infondatezza, irragionevolezza, disparità di trattamento.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.