Opposizione del controinteressato all'accesso civico alla documentazione del procedimento disciplinare del dipendente pubblico provvedimento Garante della Privacy
Egr. avvocato, sono un dipendente pubblico ministeriale e sono stato sottoposto ad un procedimento disciplinare per essere stato colto dal mio dirigente, in atteggiamenti teneri con una collega che all'epoca era la mia amante.
Peccato che fosse anche l'amante del mio dirigente … ma questo non potevo saperlo, ma soprattutto non si tratta di una circostanza inerente alla domanda che vorrei rivolgere al vostro studio legale online.
Sono riuscito ad evitare il licenziamento per giusta causa, ma la sanzione disciplinare è stata particolarmente afflittiva: la sospensione dal servizio senza retribuzione per 4 mesi.
Mi hanno riferito che il marito della mia collega con la quale all'epoca intrattenevo una relazione, ha presentato istanza di accesso civico agli atti del mio procedimento disciplinare, per capire meglio le circostanze durante le quali è stato tradito da sua moglie.
Ha presentato istanza di accesso civico agli atti del procedimenti disciplinare di Mario Rossi (conosce il mio nome che ovviamente non è Mario Rossi … ).
Ho ricevuto dall'Ufficio Personale la notifica in favore del controinteressato, pertanto mi chiedo se posso oppormi e sulla base di quale referente normativo oppure in ragione di quale sentenza oppure provvedimento del Garante della Privacy.
Ho il terrore dell'uso che potrebbe fare quest'uomo delle informazioni che riuscirebbe ad ottenere laddove avesse accesso all'intero fascicolo del procedimento disciplinare.
La ringrazio in anticipo.
RISPOSTA
Hai diritto di opporti a questa istanza di accesso civico generalizzato, in qualità di controinteressato, in ragione delle motivazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 566 del 25 settembre 2025:
Provvedimento n. 566 del 25 settembre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali
Il richiedente non ha diritto di ottenere né l’ostensione integrale della documentazione inerente al procedimento disciplinare avviato nei confronti del dipendente pubblico, né alla trasmissione della suddetta documentazione con oscuramenti mirati (ad esempio oscurando il nome e cognome del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare; il soggetto istante già conosce infatti l’identità del dipendente controinteressato e quest’ultimo riceverebbe in ogni caso un pregiudizio alla protezione dei propri dati personali).
Il Garante della Privacy ha evidenziato l’esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in caso di accesso civico generalizzato agli atti di un procedimento disciplinare.
Le informazioni richieste, se fornite dal datore di lavoro, potrebbero essere utilizzate da terzi, per arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. 33/2013.
Sebbene il Garante abbia escluso la possibilità di un accesso civico generalizzato agli atti del procedimento disciplinare, l'Autorità indipendente ha lasciato la porta aperta alla possibilità di un accesso documentale, previa verifica nel caso concreto, dell’esistenza di un interesse qualificato del richiedente (un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”) nonché dei presupposti per l’esercizio del diverso accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.
In questo caso, poiché la richiesta nasce soltanto da una pruriginosa curiosità da parte del marito tradito, non emergono nemmeno i presupposti di un accesso documentale ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.










