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Fuochi pirotecnici: è illegittima l'ordinanza del sindaco che vieta i botti di Capodanno





Egr. avvocato, si avvicina Capodanno e molti sindaci adottano ordinanze per vietare i botti durante la notte di San Silvestro, ordinanze puntualmente disattese dalla cittadinanza.
Mi chiedo se queste ordinanze sono legittime e se si possa limitare questa libertà, sia dal punto di vista del commerciante che del cliente – cittadino.
La ringrazio per questa sua risposta.

RISPOSTA

In considerazione della normativa di settore e della giurisprudenza amministrativa, un’ordinanza sindacale che vieti la vendita e l’utilizzo di prodotti pirotecnici sarebbe palesemente illegittima, in quanto restrittiva del mercato.
La vendita e l’utilizzo dei prodotti pirotecnici sono già normati dal D. Lgs.n. 123/2015, al fine di “attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale”.
La normativa nazionale “individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato” (art. 1).

Il D. Lgs. 123/2015 già disciplina i seguenti aspetti relativi alla vendita di articoli pirotecnici:
a) limitazioni alla vendita degli articoli pirotecnici (art. 5);
b) l’obbligo di etichettatura degli articoli pirotecnici, recante, tra l’altro, in lingua italiana, chiara e leggibile, “i limiti di età e le altre condizioni di vendita, “l’istruzione per l’uso”, “la distanza minima di sicurezza” (art. 8);
c) specifici obblighi, a carico di istituzioni pubbliche, di “sorveglianza del mercato e di controllo degli articoli pirotecnici” (artt. 29-32)
La normativa già prevede garanzie di sicurezza nell’utilizzo dei prodotti pirotecnici legalmente commercializzati, i quali hanno ottenuto il marchio CE, essendo risultati conformi attraverso specifici test agli standards di sicurezza europei.
Se il materiale pirotecnico è legale, quale rischio ci potrebbe mai essere per la pubblica e privata incolumità, anziché per la tutela dell’ambiente, tale da giustificare un’ordinanza sindacale contingibile e urgente?
I produttori, gli importatori ed i rivenditori di prodotti pirotecnici legali sono titolari di specifiche autorizzazioni “prefettizie” all’esercizio delle loro attività!
Questa eventuale ordinanza sindacale sarebbe legittima soltanto se circoscritta in ristretti ambiti territoriali, ad esempio la piazza dove si svolgerà il concerto di fine anno, in ragione del probabile affollamento.
I botti di Capodanno, i fuochi d'artificio non sono inoltre una circostanza straordinaria ed imprevedibile, che è condizione necessaria per giustificare l’utilizzo dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente (art. 54 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000).
Consiglio di impugnare queste ordinanze illegittime, con ricorso al TAR.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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