Tempistiche delle prove concorsuali e obblighi di pubblicazione dell'esito della prova orale e della graduatoria di merito e finale
Egr. avvocato, nonostante abbiamo fatto diversi concorsi pubblici, non ci sono chiari alcuni aspetti relativi agli obblighi di pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali e della graduatoria definitiva; non ci è chiara soprattutto la tempistica della pubblicazione stessa.
Chiediamo pertanto lumi in riferimento a questi aspetti, anche per valutare la possibilità di procedere con un ricorso al TAR.
L'esito della prova orale può essere pubblicato a distanza di giorni dalla stessa?
Come avviene la pubblicazione della prova scritta e le convocazioni dei candidati alle prove concorsuali?
Entro quanti mesi si deve concludere un concorso pubblico?
Grazie in anticipo per la sua consulenza e distinti saluti.
RISPOSTA
Sebbene il singolo Ente che bandisce il concorso abbia la possibilità di disciplinare questi aspetti con un proprio regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (ad esempio un regolamento comunale o provinciale), in generale possiamo affermare che i referenti normativi della presente consulenza sono l'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 e il D.P.R. n. 487/1994.
L'intero concorso pubblico deve terminare entro 180 giorni dalla conclusione delle prove scritte; si tratta di un termine che la commissione esaminatrice dovrebbe tenere bene a mente al momento della correzione appunto degli elaborati scritti dei candidati.
A proposito della tempestiva comunicazione delle prove concorsuali e del loro esito, dobbiamo fare riferimento all'articolo 4 comma 6 del D.P.R. n. 487/1994: "Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse".
ATTENZIONE: il candidato deve essere convocato sia per le prove scritte che per l'esame finale orale, con un preavviso di almeno 15 giorni, attraverso l'apposito Portale InPA.
Il legislatore ai fini delle suddette comunicazioni, raccomanda alla Pubblica Amministrazione la massima tempestività.
Passiamo adesso all'esito della prova orale, facendo riferimento all'articolo 7 comma 5 del D.P.R. n. 487/1994: "Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso".
La comunicazione dell'esito della prova orale deve avvenire al termine di ogni seduta; stessa tempistica anche per la pubblicazione dell'elenco dei candidati esaminati sul sito web dell'amministrazione.
La valutazione dei titoli deve invece concludersi entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali, mentre la pubblicazione della graduatoria finale deve avvenire entro 15 giorni dalla conclusione dell'esame dei titoli. Tutto questo è previsto espressamente dall'articolo 11 comma 5 del D.P.R. n. 487/1994: "Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale".
La tempistica relativa all'elaborazione della graduatoria finale è indicata dal comma 5 quater dell'articolo 35 del Testo Unico Pubblico Impiego: "Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".
A proposito del concorso pubblico, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'amministrazione che ha bandito la selezione, troveremo pubblicati i seguenti atti/documenti amministrativi, a garanzia della massima trasparenza della procedura selettiva: “i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
Pertanto in estrema sintesi, la commissione esaminatrice di un concorso pubblico:
a)ha 180 giorni di tempo dalla conclusione della prova scritta, per approvare la graduatoria finale con indicazione dei vincitori e degli idonei;
b)deve comunicare il risultato della prova orale dei candidati al termine di ogni singola sessione;
c)deve valutare i titoli dei candidati entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali;
d)deve elaborare la graduatoria finale entro quindici giorni dalla conclusione della valutazione dei titoli, con contestuale pubblicazione della stessa;
e)deve, prima della formazione della graduatoria finale, al termine dello svolgimento di tutte le prove d'esame (scritte, pratiche, orali) elaborare una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria la commissione deve applicare i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, applicare le precedenze e le preferenze.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.










