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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Sanzioni amministrative al conducente con patente codice 68 che guida con tasso alcolemico non superiore a 0,5
Salve,
Vorrei chiedervi delucidazioni in merito al codice unione 68, apposto sulla patente dopo sospensione per guida in stato di ebbrezza, tasso 0.67.
RISPOSTA
Hai commesso un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Il codice unionale 68 è applicato tuttavia nelle sole ipotesi di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, aventi natura di reato contravvenzionale, ossia quelle tipizzate dall'articolo 186 comma 2 lettere b) e c), quindi con un tasso alcolemico superiore a 0,8.
I codici 68 e 69 sono inseriti soltanto al momento della restituzione della patente al titolare, una volta il periodo di sospensione previsto dalla norma. La durata minima dei codici 68 e 69 è di due anni, ma può essere prolungata fino a tre anni dalla Commissione medica locale in base alla gravità dell'infrazione.
Il codice impone "alcol zero" alla guida: ma se si viene trovati con un tasso entro 0.49 (tasso alcolemico non superiore a 0,5) quali sono le conseguenze?
Grazie e buon lavoro.
RISPOSTA
Il codice 68 indica che il conducente non può assumere alcolici prima di mettersi alla guida, quindi il tasso alcolemico del conducente deve essere pari a zero. Leggiamo i commi 9 ter e 9 quater dell'articolo 186 del Codice della Strada:
“9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136 bis, comma 4, secondo periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli” Il comma 9 quater in caso di tasso alcolemico pari a 0,49 per il conducente con il codice 68 sulla patente di guida, rinvia all'articolo 125 comma 3-quater del codice della strada che prevede quanto segue:
“3-quater. Fuori dei casi previsti dall’articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a “LIMITAZIONE DELL’USO - Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione”.
Il conducente con il codice 68, fuori dai casi previsti dell'articolo 186, ossia con un tasso alcolemico di 0,49, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 125 comma 3-quater del codice della strada, ossia
a)la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 638 euro;
b)la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.