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Residenza anagrafica non coincidente con dimora abituale, diniego alla richiesta di concessione del contributo Bonus bebè





Si sottopongono gli elementi istruttori relativi a due fattispecie di particolare complessità gestite dal sottoscritto. Con la presente, Le richiedo una verifica preliminare circa la praticabilità giuridica dell'adozione di provvedimenti di diniego. Si richiede cortese e formale parere interpretativo in merito alla concessione del contributo di cui alla Delib. Reg. 5 giugno 2025 "Bonus bebè Legge Regionale Sardegna n. 3 del 09/03/2022" (misure di contrasto allo spopolamento), i cui dettagli e linee guida sono reperibili al seguente indirizzo istituzionale: Bonus bebè
La criticità in merito all'istruttoria delle istanze è sorta con riferimento a due specifiche fattispecie che presentano profili di ambiguità rispetto al possesso dei requisiti sostanziali prescritti dalla Regione Sardegna. Nello specifico:
Fattispecie 1)
Richiesta da parte di una cittadina originaria di Ussassai ma precedentemente residente nel Comune di Tortolì. Nel mese di luglio 2024 la stessa ha richiesto il cambio di residenza anagrafica nel Comune di Ussassai e, nel successivo mese di agosto 2024, ha formalizzato istanza scritta per l'ottenimento del beneficio economico.
In sede di presentazione, la richiedente ha espressamente dichiarato all’Assistente Sociale che il mutamento anagrafico era finalizzato in via esclusiva all'ottenimento del Bonus, laddove la dimora abituale del nucleo familiare sarebbe rimasta stabilmente nel Comune di Tortolì. A seguito di reiterati accertamenti anagrafici eseguiti d'ufficio tra la fine del 2024 e la metà del 2025, è stata costantemente riscontrata l'assenza della signora e della neonata presso l'indirizzo anagrafico dichiarato.
La signora ha poi cambiato versione affermando che si rechi costantemente ogni giorno da Ussassai a Nuoro (sede di lavoro) e che pertanto nei giorni di lavoro non è possibile trovarla presso la sua abitazione.

RISPOSTA

Occorre attivare il controllo dell'effettività della residenza da parte dell'agente di polizia municipale.



Posto che la normativa regionale subordina il beneficio alla residenza effettiva (coincidente ex art. 43 c.c. con la dimora abituale), lo scrivente Ufficio è orientato verso il non accoglimento dell'istanza per carenza del requisito sostanziale.

RISPOSTA

La domanda non deve essere accolta per i seguenti motivi:
è assente il requisito di ammissibilità di cui al punto 6, paragrafo 3 delle linee guida:
“siano proprietari o detentori legittimi (es. locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un immobile adibito a dimora abituale (la Regione lo evidenzia con il neretto) nel Comune di nuova residenza per l’intero periodo di godimento del beneficio;”
All'esito dell'istruttoria, l'immobile individuato quale residenza anagrafica, non risulta essere la sua dimora abituale, come accertato dalle assistenti sociali e dalla polizia municipale (immagino che il comune di Ussassai abbia un agente di polizia municipale incaricato degli accertamenti in materia di residenza).
Secondo motivo che dobbiamo tenere bene a mente, perché altrimenti si guarda il dito e non la luna: questa signora ha commesso un reato!
Dichiarare una residenza anagrafica falsa costituisce il reato di falso ideologico in atto pubblico, di cui all'articolo 483 del Codice Penale.
La falsa dichiarazione di residenza è un reato, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 29469 del 27 giugno 2018. Con la sentenza n. 29469 del 27 giugno 2018, la Cassazione penale ha trattato il tema del reato di dichiarazione di falsa residenza, che è stato fatto rientrare nel reato di falso ideologico, disciplinato dall’articolo 483 del Codice penale e per il quale il bene giuridico tutelato è la fede pubblica. Nello specifico, l’articolo recita che:
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Ricordiamoci allora di applicare l'articolo 76 del DPR 445/2000:
Art. 75 del DPR 445/2000 Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
La falsa attestazione relativa al cambio di residenza anagrafica comporta la sanzione della decadenza da qualsiasi beneficio connesso alla dichiarazione mendace.
Come procedere?
Rigettare la domanda di sussidio, alla luce dei suddetti elementi giuridici, rigettare la domanda di residenza anagrafica e denunziare la signora alla Procura della Repubblica di Lanusei.



Fattispecie 2)
Richiesta presentata a fine febbraio 2026 da una cittadina anagraficamente iscritta nel Comune di Ussassai, ma stabilmente dimorante nel Comune di Nuoro. Nella domanda l'istante autocertifica la dimora abituale nel Comune di Ussassai, salvo poi dichiarare verbalmente all'Assistente Sociale che la permanenza nel territorio comunale è circoscritta unicamente ai giorni che vanno dal giovedì sera alla domenica sera.
A seguito di mirati accertamenti esperiti dal Comando di Polizia Locale, è stata formalmente verbalizzata l'assenza sistematica del nucleo nei giorni feriali (dal lunedì al mercoledì e, in diverse occasioni, il venerdì mattina).
A supporto della valutazione, si richiama quanto espressamente disciplinato dalle Linee Guida della Regione Sardegna (approvate con DGR del 5 giugno 2025):
• Punto 2 (Finalità): "La misura intende incentivare la natalità nei piccoli centri, sostenendo la presenza stabile di famiglie con figli nei Comuni demograficamente fragili."
• Punto 3 (Gestione della misura): "Le amministrazioni comunali curano l’intera istruttoria del procedimento, compresa la verifica dell’effettiva residenza e della fruizione dei servizi locali da parte del nucleo familiare, a garanzia della finalità sostanziale della misura: promuovere la stabilità abitativa e il radicamento nei territori a rischio di spopolamento."
• Criteri di ammissibilità: Viene sancito l'obbligo congiunto di mantenere un immobile adibito a dimora abituale per l'intero periodo di godimento del beneficio e l'obbligo di coabitazione del genitore con il minore nel comune di nuova residenza.
Tutto ciò premesso, considerato che la giurisprudenza amministrativa e civilistica prevalente qualifica la residenza effettiva come data dall'unione dell'elemento oggettivo (la permanenza stabile) e soggettivo (l'intenzione di abitarvi), questo Ufficio ritiene di non dover ammettere le due istanze sopra descritte, non ravvisandosi il presupposto normativo del "radicamento territoriale" e della "permanenza stabile".

RISPOSTA

Sicuramente sì, tuttavia in questo caso, l'Ufficio non deve cancellare la residenza anagrafica né tanto meno denunziare la cittadina alla Procura della Repubblica di Lanusei.



Si ritiene, altresì, che la verifica comunale sul mantenimento dei requisiti debba essere operata con cadenza temporale periodica (anche a campione) per l'intera durata del quinquennio, non potendosi limitare a un singolo riscontro positivo iniziale.
Tanto premesso, si richiede formale parere in merito alla legittimità dei paventati provvedimenti di diniego/esclusione, onde prevenire eventuale contenzioso dinnanzi al TAR.

RISPOSTA

Il TAR non può entrare nel merito delle valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione. A seguito di un'istruttoria posta in essere regolarmente, nel legittimo esercizio della discrezionalità tecnica, l'Ufficio non ha ravvisato il presupposto normativo del "radicamento territoriale" e della "permanenza stabile".
Quali potrebbero essere le motivazioni in ragione delle quali la cittadina potrebbe promuovere con successo un ricorso al TAR?
Vizio di eccesso di potere nella forma della disparità di trattamento (ad esempio allegando un caso simile al suo, trattato tuttavia in maniera diametralmente opposta dall'ufficio) oppure della carenza di istruttoria (mi sento di escluderla, considerato che l'istruttoria è stata attivata sia dalle assistenti sociali che dalla polizia municipale). Attenzione al preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis della Legge 241/1990.
Laddove l'ufficio omettesse questo passaggio procedimentale (capita di dimenticarlo …), si configurerebbe il vizio della violazione di legge e quindi il TAR accoglierebbe il ricorso della cittadina.
Il TAR non potrebbe entrare nel merito della valutazione discrezionale dell'Ufficio circa la sussistenza dei requisiti, peraltro supportata da granitica giurisprudenza (escludo pertanto anche la carenza di motivazione). Vi invito pertanto a prestare attenzione agli aspetti formali dell'istruttoria e del procedimento amministrativo.



RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA

Confermo le conclusioni dell'Ufficio comunale Affari Generali.
Riguardo il primo caso, ricordatevi di denunziare la signora alla Procura della Repubblica di Lanusei, altrimenti il pubblico ufficiale (RUP) rischia un procedimento penale per omissione di atti d'ufficio.
Riguardo il secondo caso, ricordatevi del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis della Legge 241/1990.
La cittadina potrebbe vincere il ricorso al TAR, soltanto per vizi formali legati al corretto svolgimento del procedimento amministrativo, in particolare dell'istruttoria, non potendo il giudice amministrativo entrare nel merito della vostra discrezionalità tecnica-amministrativa.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

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