Revoca aggiudicazione per internalizzazione del servizio di pulizia immobili comunali
Egr. avvocato sono un operatore economico aggiudicatario del servizio di pulizia degli immobili comunali.
Mi è giunta voce che il Comune abbia intenzione di revocare l'aggiudicazione per internalizzazione del servizio, sulla base di un generico richiamo a obiettivi generali di contenimento della spesa pubblica; in concreto la pulizia degli immobili comunali sarebbero affidate alla persona interno dell'ente comunale oppure affidate ad una società in house.
È fattibile questa revoca dell’aggiudicazione?
Con quale motivazione?
Come dovrebbe configurarsi il procedimento di revoca? È previsto un momento di contraddittorio con la ditta aggiudicataria del servizio di pulizia?
RISPOSTA
Secondo la sentenza della C.G.A. Sicilia, sez. giurisdizionale, 29 maggio 2026, n. 319, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione basato sulla decisione di internalizzare il servizio è illegittimo quando «risulta carente di una puntuale motivazione circa il concreto perseguimento del dedotto interesse al contenimento della spesa attraverso l’internalizzazione del servizio». «Tale lacuna appare tanto più evidente a fronte della mancata valutazione del ribasso offerto dall’odierna appellata e della natura del servizio ai fini del raffronto del costo del servizio esternalizzato con quello internalizzato».
Il mero richiamo a obiettivi generali di contenimento della spesa non è pertanto idoneo a giustificare la revoca dell’aggiudicazione, in quanto la stazione appaltante deve svolgere preventivamente alla revoca, una valutazione comparativa tra i costi dell’esternalizzazione, in considerazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario, e quelli dell’autoproduzione.
Non solo: la stazione appaltante deve anche dimostrare l’inidoneità della prestazione oggetto della gara a soddisfare le esigenze che avevano determinato l’avvio della procedura.
In assenza di un congruo apparato motivazionale, il provvedimento di revoca è illegittimo e quindi annullabile dal giudice amministrativo.
Il potere di revoca dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, «rimane sottoposto al sindacato giurisdizionale laddove omette un’adeguata considerazione e un’appropriata protezione delle esigenze del legittimo affidamento ingenerato nell'operatore economico privato e dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall’atto originario, nonché, più in generale, alla stabilità dei provvedimenti amministrativi». Nella fattispecie oggetto della presente consulenza, il potere di revoca sarebbe esercitato al di fuori del perimetro tracciato dalla giurisprudenza amministrativa.
Allora come dovrebbe essere esercitato questo potere di revoca finalizzato alla internalizzazione del servizio, secondo i canoni delineati dal giudice amministrativo?
Occorre innanzitutto un confronto procedimentale con l'operatore economico aggiudicatario:
a) la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare;
La motivazione della revoca deve essere puntuale e non generica:
b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’aggiudicazione;
Occorre ben sottolineare la prevalenza dell'interesse pubblico a fondamento della revoca:
c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario;
Interesse pubblico da tutelare, ma soltanto se in contraddittorio con l'appaltatore lo stesso risulta appunto prevalente rispetto all'interesse privato, anche alla luce del criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa:
d) la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente, nell’esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dall'originaria aggiudicazione a lui favorevole» (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5026/2016)
Il nucleo fondamentale della motivazione è quindi la necessaria valutazione comparativa dei predetti interessi, pubblico e privato, sulla base della sicura verifica dell’inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l’avvio della procedura di gara.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










