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Nullità della comunicazione dati del conducente non firmata dal proprietario del veicolo





Buongiorno. Vorrei un parere e un preventivo per gestire dei ricorsi contro multe per art. 126-bis (omessa comunicazione dati conducente) emesse dalla Polizia Locale di Roma.

RISPOSTA

Per completezza espositiva, leggiamo innanzitutto l'articolo 126 bis comma 2 del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 1992):

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 (l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166
”.

In caso di mancata identificazione del conducente, l'obbligo di sottoscrivere la suddetta comunicazione, nella piena consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (articolo 76 DPR 445/2000), ricade sul proprietario del veicolo ovvero su altro eventuale soggetto obbligato in solido ossia l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
La norma prevede non soltanto una semplice comunicazione nei confronti dell'organo di polizia, ma un'assunzione di responsabilità civile e penale in caso di false attestazioni, a carico di soggetti individuati dal legislatore con la massima precisione (proprietario del veicolo ovvero altri obbligati in solido).



L'auto è intestata a mio padre (che ha ricevuto i verbali originari per velocità).

RISPOSTA

Tuo padre è tenuto ad assumersi la responsabilità civile e penale di indicare, all'interno della suddetta comunicazione, l'identità del conducente anche nell'ipotesi di coincidenza tra proprietario del veicolo e conducente dello stesso al momento dell'infrazione del codice della strada (immagino eccesso di velocità).



Entro i 60 giorni, io (figlio e reale conducente).

RISPOSTA

La responsabilità di dichiarare chi era il conducente del veicolo al momento dell'infrazione, è posta dalla legge innanzitutto in capo al proprietario.



Ho inviato PEC al Comando allegando il modulo e la mia patente per farmi decurtare i punti.
Credo che il problema sia che sul modulo c'era la mia firma ma mancava quella di mio padre.

RISPOSTA

La legge pone questa assunzione di responsabilità civile e penale, a carico del proprietario del veicolo. Non è una questione di forma ma di sostanza!



Per questo vizio formale, stanno notificando a mio padre i verbali per il 126-bis.
Avendo io fornito patente e confessione ("raggiungimento dello scopo"), so che ci sono gli estremi per l'annullamento.

RISPOSTA

Temo che il principio del raggiungimento dello scopo, applicato alla presente fattispecie, sia un ragionamento non inerente né pertinente.
Lo scopo della norma è innanzitutto l'assunzione di responsabilità civili e penali connesse ad una falsa dichiarazione, responsabilità che la legge pone in capo al proprietario del veicolo.
Il conducente non può esentare da questa responsabilità il proprietario del veicolo, a suo piacimento ...
Facciamo un esempio concreto: il proprietario del veicolo ti consegna le chiavi della sua auto. Il proprietario sa bene che risponderà dei danni provocati dal conducente nonché degli illeciti amministrativi.
Il conducente di sua iniziativa fa guidare l'automobile alla sua fidanzata che eccede i limiti di velocità previsti dal codice della strada.
Il conducente potrebbe dire al proprietario “tranquillo, mi assumo io la responsabilità di dichiarare che ero io alla guida al momento dell'infrazione e non la mia fidanzata” …
Vorrei ribadire che la legge non prevede che il proprietario del veicolo possa essere sollevato da questa responsabilità civile e penale connessa con la dichiarazione ex art. 126 bis del codice della strada, in violazione della norma di legge.



Vorrei sapere se potete prendere in carico voi la pratica (per tutti i verbali). Dispongo delle ricevute di accettazione e consegna della PEC originale.
Grazie.

RISPOSTA

Siamo obbligati dal punto di vista deontologico ad avvisarti che questi ricorsi difficilmente saranno accolti.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

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