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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
4 Consulenze:
1 - Concorsi pubblici, prove scritte, segni di riconoscimento
Gentile avvocato vorrei sapere se sottolineare alcuni periodi della traccia o del tema svolto durante un concorso pubblico, è da considerare segno di riconoscimento ai fini dell'annullamento della prova medesima.
RISPOSTA
Sottolineare dei concetti con la stessa penna utilizzata per la stesura della prova scritta, non è segno di riconoscimento, secondo l'attuale giurisprudenza consolidata del Tar e del Consiglio di Stato.
Per lo meno non ci sono sentenze in tal senso …
Di seguito sono riportate le massime di alcune sentenze in materia di segni di riconoscimento apposti sulle prove scritte dei concorsi pubblici.
T.A.R. Lazio – Roma Sezione II ter. Sentenza 3 luglio 2007, n. 5980
“In tema di concorsi pubblici, se è vero che per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo sia stato di fatto raggiunto, si deve tuttavia distinguere tra i segni identificativi, ovvero quelli che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile ed i segni convenzionali, ossia quelli che non hanno di per sé valore identificativo, ma possono essere utilizzati come segno di riconoscimento nell'ambito di un accordo illecito tra candidato e commissione; ne consegue che non può essere considerato segno identificativo la numerazione delle pagine e, pertanto, è illegittimo l'annullamento degli elaborati di chi aveva numerato le pagine”.
Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 32366/2010, ha stabilito che sottolineare alcune frasi, sempre negli elaborati di un concorso, costituisce un segno di riconoscimento, se la sottolineatura è avvenuta con delle matite rossa e blu e non con la penna utilizzata per la stesura del compito.
Attenzione, si trattava di un concorso in magistratura ed il regolamento del concorso non prevedeva la possibilità di portare con sé in aula, matite o penne diverse da quelle consegnate dalla commissione. Nel caso della sentenza n. 32366/2010, “la Commissione d'esame ha ritenuto che i segni apposti, in modo incongruo, sulle tracce di due elaborati, per di più con matita di diverso colore da quello dell’inchiostro utilizzato per la stesura del compito, fossero idonei a determinare il riconoscimento del candidato”.
La candidata esclusa dal concorso ha fatto ricorso al Tar. Ecco cosa ha sentenziato il collegio dei giudici del Tar Lazio.
“Tale valutazione relativa al segno di riconoscimento, attiene all’esercizio di potestà tecnico-discrezionale dell’amministrazione, si presenta immune da vizi logici e appare, con riscontro agli elementi concreti che fungono da suo presupposto, sufficientemente e congruamente motivata”.
Attenzione quindi: stabilire la sussistenza di un segno di riconoscimento, all'interno di un compito, rientra esclusivamente nella valutazione discrezionale della commissione d'esame.
Ecco il motivo delle numerose divergenze in giurisprudenza.
Ad esempio, TAR per la Sardegna, sezione prima, nella sentenza 11 dicembre 2008, n. 2158.
“In un concorso pubblico, l’utilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) per la stesura della prova scritta non può essere di per sé qualificato oggettivo “segno di riconoscimento” impeditivo alla correzione, con la conseguenza dell’esclusione per non valutabilità”.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Esclusione da prova preselettiva per uso di penna blu: possibilità di ricorso e riferimenti giurisprudenziali
Buon giorno. Il mese di gennaio ho partecipato ad una prova preselettiva per funzionario Amm.vo cat. C.1. indetto dalla Regione __________ La prova consisteva in 30 domande a risposta (chiusa) multipla. Venerdì 15 febbraio sono stati pubblicati i risultati, io risulto non ammesso. Ho richiesto l'acquisizione del mio compito ed il mio compito risulta essere stato escluso e non essere stato corretto, in quanto ho utilizzato una penna di colore blu anziché nera come quelle distribuite in sede di concorso. Il biglietto con i dati anagrafici l'ho compilato con la penna nera ma per la redazione del compito, forse per distrazione ne ho usata un'altra. Non c'era un regolamento della prova preselettiva, io vagamente ricordo che il presidente ha detto di utilizzare il materiale dato in dotazione, ma non ricordo alcun ammonimento relativo a pena di esclusione per scrittura con inchiostro di diversi colori. Segni identificativi anche per quiz a risposta multipla dove l'esaminatore non ha alcuna discrezionalità nella correzione hanno la stessa valenza? Preciso anche che le domande sono state preparate al momento dalla commissione e che sono state fotocopiate e consegnate davanti a tutti i partecipanti. Alla stregua di quanto descritto chiedo se un eventuale ricorso, chiedendo l'ammissione con riserva, possa avere fondamento o meno. Chiedo altresì se vi siano sentenze favorevoli a riguardo e se possiate indicarle. Cordiali saluti
RISPOSTA
Dipende dal regolamento del concorso, generalmente allegato ai quiz a cui rispondere: se il regolamento del concorso prevede, a pena di esclusione, che il candidato debba utilizzare soltanto il materiale dato in dotazione, se nel materiale in dotazione non ci sono delle penne blu … il candidato che utilizza la penna blu è escluso del concorso.
Abbiamo già pubblicato in precedenza delle consulenza in materia di segni di riconoscimento delle prove scritte dei concorsi pubblici. Ma il tuo caso è diverso, non si tratta di un tema ma di una prova a quiz.
Nel silenzio del regolamento del concorso, secondo il TAR per la Sardegna, sezione prima, sentenza del 11 dicembre 2008, n. 2158, “in un concorso pubblico, l’utilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) per la redazione della prova scritta non può essere di per sé qualificato oggettivo “segno di riconoscimento” impeditivo alla correzione, con la conseguenza dell’esclusione per non valutabilità”.
Posso citare, a tuo favore, anche altre due pronunce giurisprudenziali (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008 , n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007 , n. 489), secondo cui “nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la “ mera possibilità di riconoscimento”, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità”.
Nel silenzio del regolamento del concorso, è possibile ricorrere al TAR con ricorso giurisdizionale, chiedendo l'ammissione con riserva alle prossime prove della selezione pubblica. Trattandosi di prova a quiz, da correggere attraverso strumenti automatici e meccanici, l'utilizzo della penna blu, al posto della penna nera, non potrebbe ragionevolmente essere considerato segno di riconoscimento tale da annullare la tua prova!!!
La tua esclusione non è ragionevole, non è legittima.
Sempre a disposizione.
Cordiali saluti.
3- Esclusione da concorso per presunto segno di riconoscimento: l'indicazione di un veicolo personale in una prova scritta
Egr. avvocato, ho partecipato ad un concorso da agente di polizia municipale bandito da un comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e tra le prove scritte c'era la redazione di un verbale per violazione dell'articolo 142 del codice della strada - decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285.
Per una mia leggerezza ho indicato nell'esempio di cui alla prova scritta del concorso, la mia automobile, ossia una Cupra Formentor, acquistata da mio padre 4 anni fa.
Consideri che si tratta del mio comune di residenza.
Ho indicato la mia macchina in assoluta buona fede, non conosco i commissari della commissione esaminatrice e non era mia intenzione commettere un illecito.
Posso essere escluso dalla graduatoria a causa di questo potenziale segno di riconoscimento? a
RISPOSTA
In considerazione di quello che mi hai scritto, si tratta di un segno di riconoscimento idoneo a giustificare la tua esclusione dal concorso, come evidenziato dalla sentenza del TAR Sardegna, sezione II, 3 giugno 2024, n. 442. L'auto è oggettivamente riconducibile alla tua persona in quanto, anche se non è stata indicata la targa, è stato indicato un preciso modello con un grado di specificazione evidentemente eccessivo, nel contesto di un piccolo comune dove è noto il conducente di una Cupra Formentor, in quanto non ce ne saranno molte …
Se consideriamo che il candidato è anche residente in questo comune, sussiste una violazione del principio dell’anonimato e quindi il candidato deve essere escluso dalla procedura del concorso pubblico.
Quali sono i requisiti per eccepire la violazione del principio dell'anonimato, a causa di un segno di riconoscimento?
1)l’utilizzo di un segno di riconoscimento idoneo all’identificazione, in ragione del luogo, del tempo e del contesto.
2)il suo verosimile intenzionale utilizzo, anche a prescindere dalla buona fede del candidato.
Come risulta evidenziato dal TAR Sardegna, la volontà del candidato di farsi riconoscere dall'indicazione della Cupra Formentor si desume dall’inspiegabilità dell’indicazione di un’autovettura a lui oggettivamente riconducibile, posto che egli ben avrebbe potuto indicare nell’elaborato un’altra autovettura ovvero una “di fantasia”; oppure limitarsi a scrivere soltanto “Cupra”, senza essere eccessivamente ed inutilmente specifico nell'identificazione del veicolo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
4 - Esclusione da concorso pubblico per busta non sigillata: violazione del principio di anonimato e riferimenti giurisprudenziali
Egr. avvocato, vorrei chiedere una consulenza in materia di segni di riconoscimento della prova scritta di un concorso pubblico.
Ho dimenticato di sigillare la busta piccola del cartoncino contenente i miei dati personali.
Posso essere escluso per questo motivo, anche se il bando di concorso disciplinato dall’art. 3 del d.p.r. 487/1994 non sanziona espressamente con l’esclusione, questa particolare fattispecie?
RISPOSTA
Ti confermo che in questo caso, l'esclusione del candidato è legittima, a salvaguardia dei principi dell’anonimato e della par condicio dei concorrenti.
Né potresti nemmeno difenderti dinanzi al TAR, eccependo un'accidentale apertura della busta piccola, all'interno della busta grande, considerato che il verbale dei commissari ha certificato che la busta piccola non era mai stata chiusa dal candidato all'interno di quella contenente le prove scritte.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, “Nell’ambito dei concorsi pubblici, non è necessario accertare se, a seguito della violazione dell’obbligo di chiudere la busta contenente le generalità del candidato, vi sia stato un concreto sviamento della procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale circostanza (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571)”. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il TAR Lazio-Roma, sezione V, nella sentenza 26 ottobre 2023, n. 15930.
E' irrilevante anche la circostanza per cui i commissari abbiano effettivamente letto il nominativo del candidato, non essendo stata chiusa e sigillata la busta piccola. Quanto accaduto è di per sé idoneo ad alterare il principio dell’anonimato e di costituire un potenziale elemento di sviamento della procedura di correzione dai canoni di trasparenza e imparzialità e non è nemmeno sanabile con il soccorso istruttorio da parte dei commissari.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.