1 - Mancata fruibilità del passo carrabile, distanza di 12 metri dalle intersezioni





Buongiorno Alla Vs cortese attenzione

Premessa Il mio accesso a raso, civico n°1, carrabile realizzato nel 1983 di servizio ad attività artigianali, provvisto di autorizzazione comunale n. ________________ dava direttamente su Via Garibaldi, strada principale di ingresso all'Abitato di XXXXXXXX (BS) in prossimità sul lato destro con intersezione  Via della Spiga e dal quale potevo accedere con qualsiasi mezzo di trasporto compatibilmente con le dimensioni di mt3.8 del carraio.

Su quest'area l'amministrazione comunale per migliorare la circolazione dell'intersezione progetta e costruisce una rotatoria. Il passo carrabile si ritrova in questo modo riposizionato sull'area di raccordo della rotatoria fra Via Garibaldi e Via della Spiga e lo sbocco effettivo dello stesso è determinato dal limite iniziale dell'isola di separazione carreggiata e il ciglio laterale della banchina di ingresso in prossimità dell'attraversamento pedonale.

La configurazione dell'area di accesso cosi realizzata, per dimensione e organizzazione dei manufatti ,non mi  permette di utilizzare mezzi di trasporto(camion) superiori a 8m di lunghezza ,con danni alle attività artigianali.

Ho contattato l'Amministrazione Comunale per consentirmi il corretto utilizzo del passo carrabile ma la risposta è stata negativa.
Richiesta
1) A quale normativa devo appellarmi per obbligare l'Amministrazioni comunale a ristabilire le condizioni di fruibilità dell'accesso antecedenti la modificazione dell'area antistante?
2) Che reato ha commesso l'amministrazione comunale nel limitare la fruibilità dell'accesso?
3) Devo agire in sede giurisdizionale? o in altra sede? In attesa di Vs risposta cordiali saluti



RISPOSTA



Il comune di XXXXXXXXX non ha mai approvato un regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili, quindi dobbiamo fare riferimento agli articoli 45 e 46 del regolamento al codice della strada.

http://www.comune.botticino.bs.it/regolamento

Mi sembra di capire che il tuo passo carrabile immette su di una strada urbana, cioè via Garibaldi. Non dobbiamo quindi fare riferimento all'articolo 45, in materia di strade extraurbane, ma all'articolo 46 in materia di strade urbane.

1) Il passo carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali. 2) Il passo carrabile deve favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. E' previsto dal comma 4 dell'articolo 46 del regolamento al codice della strada.

A mio parere quindi, il comune ha violato il comma 2 ed il comma 4 dell'articolo 46 del regolamento. Ho sottolineato le parti della norma più interessanti (vedere allegato).

Art. 45. - Accessi alle strade extraurbane

1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire un’ agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. 9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso .
9. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto .

Art. 46. - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
1. deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni
e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
2. deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
3. qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 .
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui , per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione .
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione .
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice .

2)Nessun reato, non siamo in ambito penalistico !!! E' stato commesso un illecito di natura amministrativa, in quanto il comune ha concesso un'autorizzazione che poi non ha rispettato in pieno. E' stato cagionato al cittadino un danno ingiusto, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile che deve pertanto essere risarcito.

3)Occorre presentare ricorso al TAR, per chiedere il ripristino della situazione anteriore alla realizzazione della rotatoria, oltre che un congruo risarcimento danni, per il nocumento arrecato alla tua attività artigianale. Visto al risposta negativa del comune, non avrebbe senso sollecitare direttamente il sindaco o l'assessore competente in materia.

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

2 - Chiusura accesso alla proprietà privata





Sono proprietario di un fabbricato sito nel comune di xxxxxxxxx, servito da un passo carrabile autorizzato con concessione ANAS nel 1973 a tempo indeterminato. Nel 2017 la provincia di xxxxxxxxx ha realizzato una rotonda di forma anomala con il consenso del comune (essendo in zona urbana) e dell'ANAS.
Di fatto quest'opera dista meno di 12 metri dal mio accesso, in realtà il mio accesso va a ricadere nel mezzo della stessa. Per questo motivo mi sono visto chiudere lo stesso accesso e interpellato ANAS, provincia e comune, vedo praticare una sorta di scarica barile delle responsabilità. Questo era un accesso per uso commerciale, mi consentiva accedere ai locali in cui ho esercitato per tutta la vita attività di meccanico. Oltre a questo, in precedenza il comune nel realizzare un marciapiede mi aveva già chiuso un altro accesso al piano superiore, livello stradale. Allo stato attuale non sono in grado di accedere liberamente alla mia proprietà, se non attraverso una rampa definita complanare che mi porterebbe controsenso all'imbocco del mio accesso per metà chiuso.
Tanto premesso, la mia domanda è, cosa mi consiglia di fare?
Come devo muovermi?
Potreste assistermi?
In attesa porgo
Distinti Saluti

 

RISPOSTA

 

La questione deve essere inquadrata all'interno del rapporto tra la potestà pubblica di realizzare strade urbane (mi pare di capire che si tratti di una strada urbana) ed il diritto di proprietà privata, nella sua peculiare accezione di avere accesso alla stessa (facoltà di fondamentale importanza per il proprietario).
Procediamo con ordine: esisteva un passo carrabile autorizzato da tempo.
Successivamente l'amministrazione provinciale ha deciso di realizzare una rotonda - rotatoria pertanto il tuo passo carrabile, essendo ubicato a meno di 12 metri dalla rotonda, è divenuto contrario all'articolo 46 del regolamento di attuazione del codice della strada, norma dettata per le strade urbane.
L'amministrazione provinciale, nel momento in cui ha approvato il progetto, si sarà resa conto che il titolare dell'attività avrebbe avuto accesso alla sua proprietà dal vecchio passo carrabile, quello che era stato chiuso dal comune per realizzare un marciapiede.
Perché da qualche parte il proprietario dovrà pure avere accesso alla sua proprietà …
A prescindere dallo scarica barile tra amministrazioni, abbiamo due certezze:

A) la rotatoria è stata ormai realizzata, quindi non potrà essere “demolita”, tuttavia ha cagionato una diminuzione del valore della tua proprietà, avendo causato la chiusura di un passo carrabile di fondamentale importanza. Potresti ricorrere al TAR per chiedere un congruo risarcimento danni all'amministrazione provinciale, parametrato alla diminuzione di valore del tuo immobile e della tua attività.

b) In qualità di proprietario hai diritto di accesso nella tua proprietà e nella tua attività, quindi il comune deve autorizzare la realizzazione di un abbassamento del marciapiede, in modo da “riaprire” il vecchio passo carrabile. Hai diritto di presentare richiesta di modifica del marciapiede per realizzare – ripristinare il passo carrabile.
In caso di rigetto della tua domanda di modifica del marciapiede per ripristinare il vecchio passo carrabile, presenterai ricorso al tribunale contro il comune di VL.

Le strade da percorrere sono due:

-risarcimento danni alla provincia per la diminuzione del valore della tua proprietà, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile

-richiesta di modifica del marciapiede per ripristinare il vecchio passo carrabile, da presentare al comune

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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