Guida in stato di ebrezza, partecipazione concorsi pubblici ed iscrizione albo professionale
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Aggiornamento “riforma Orlando del casellario giudiziale”: quali procedimenti penali non si devono più dichiarare nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici?
A seguito della “riforma Orlando”, decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, le seguenti fattispecie:
1) patteggiamento di pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato (art. 445 codice di procedura penale);
2) condanna con decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
3) è stata ottenuta la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale);
4) concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 del codice penale);
5) condanna per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
6) concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale);
7) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.);
8) Condanna dal giudice di pace penale;
9) Nel caso di sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (Art. 168 bis c.p.)
10) Ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e inizio della messa alla prova per adulti (Art. 168 bis c.p.)
11) condanna per bigamia se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato (Art 556 c.p.);
12) amnistia applicata alla condanna;
13) il reato è stato depenalizzato;
14) La misura di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata di seguito revocata;
L'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2018 ha modificato l'articolo 28 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24 comma 1”.
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Se si ha una condanna per guida in stato di ebrezza (15 giorni di arresto più pena pecuniaria) si potrà in futuro esercitare la professione di avvocato o commercialista o professore o altro in cui è richiesto un titolo di studio (laurea) o queste sono professioni e relativa iscrizione all'albo professionale ormai precluse. Quanto può inficiare una tale pena il futuro lavorativo visto che per iscriverti ad un concorso o fare una domanda per l'iscrizione in una graduatoria di insegnamento o collaboratore scolastico o collaboratore amministrativo in una scuola è richiesta la fedina penale libera. Per iscriversi all'ordine degli avvocati viene richiesta la fedina penale, con una tale condanna possono rifiutare l'accesso a tale professione e quale possibilità si ha per potersi difendere.
In caso di guida in stato di ebbrezza, la pena indicata nella tua email, è comminata a mezzo decreto penale di condanna. Il procedimento relativo al decreto penale di condanna si caratterizza per l'assenza delle garanzie collegate allo svolgimento dell'udienza preliminare e del dibattimento; l'assenza di tali garanzie tuttavia, è bilanciata dal fatto che, ai sensi dell'art. 460, commi 2 e 5, del codice di procedura penale, vengono concessi all'imputato i seguenti benefici:
1) la pena pecuniaria viene diminuita fino alla metà del minimo edittale;
2) l'imputato non viene assoggettato al pagamento delle spese processuali e ad eventuali pene accessorie;
3) la confisca può essere disposta soltanto se obbligatoria;
4) la condanna non è di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena;
5) il reato si considera estinto se nei successivi 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni l'imputato non commette ulteriori reati della stessa indole;
6) il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato in ulteriori processi civili o amministrativi.
Inoltre, con l'emissione del decreto in parola, il giudice concede la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta dei privati.
ATTENZIONE … beneficio della non menzione della condanna e estinzione del reato se nei due anni successivi l’imputato non commette ulteriori reati della stessa indole. Direi che la carriera professionale non è assolutamente preclusa …
Tutti i benefici elencati possono tuttavia essere revocati se l'imputato, decidendo di opporsi al decreto, venga poi ritenuto responsabile dei fatti ad esso ascritti. L'art. 464, commi 3 e 4, prevede infatti che "nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi".
Opporsi al decreto penale di condanna comporta quindi il rischio di essere ritenuti responsabili e di perdere i benefici di cui sopra.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.