Mobilità volontaria tra enti pubblici, cessione del contratto individuale di lavoro





Il quesito: "Due tecnici, Tizio e Caio, (cat. D, CCNL comparto sanità NON medici), sono i vincitori di un bando di mobilità per titoli e colloquio espletato da un'azienda sanitaria pubblica ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. 165/01. Essi hanno competenze professionali diverse, così come si evince dai loro curriculum allegati al bando di mobilità. Nell'organizzazione aziendale, Tizio viene collocato in una unità di lav richieste le competenze di Caio. E Caio è destinato altrove. oro dove sono In assenza di regolamenti interni, come può Caio pretendere di espletare il suo lavoro in un continuum con la sua professionalità già acquisita in anni di esperienza nel pubblico impiego? Contro tale decisione arbitraria dell'azienda e viste le mancate risposte di chiarimenti a Caio, lo stesso Caio può intervenire anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza?
Anche se la mobilità non è più una cessione di contratto, Caio non ha diritto di fare il lavoro per cui si è formato nel tempo?



RISPOSTA



Ci sono numerose sentenza della Cassazione e del giudice amministrativo che inquadrano la mobilità volontaria di cui all'articolo 30 comma 1 del testo unico pubblico impiego, come una cessione del contratto di lavoro. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la mobilità volontaria integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto (Cassazione civile, sezioni unite, 12/12/2006 n. 26420); le procedure di mobilità volontaria comportano una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale. Anche il giudice amministrativo ha avallato la natura di cessione del contratto di lavoro, relativamente alla mobilità volontaria tra enti pubblici; si tratterebbe di una “cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo impiego o una nuova assunzione, ma comporta la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto” (T.A.R. Sardegna, sez. I - 26/6/2015 n. 889; T.A.R. Campania Salerno, sez. II - 14/4/2015 n. 814).

Tanto premesso, hai diritto di svolgere le mansioni indicate nel tuo contratto individuale di lavoro ovvero mansioni professionalmente equivalenti. L'ente non ha titolo giuridico per demansionarti, in violazione dell'articolo 2103 del codice civile. Non hai diritto di svolgere sempre e comunque le stesse mansioni svolte nel precedente ente ! hai diritto invece di svolgere mansioni professionalmente equiparate a quelle per cui sei stato assunto, previo periodo di formazione e tutoraggio. Tutto ciò rientra nell'ambito dello ius variandi del datore di lavoro pubblico.
Se ti hanno adibito a mansioni inferiori (in caso di demansionamento) puoi sottoporre il caso “de quo”, anche all'attenzione del responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente pubblico per cui lavori.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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