Installazione di un impianto fotovoltaici sul tetto attività di edilizia libera
Egregio avvocato, ho intenzione, durante la prossima estate, di installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto di casa. Vorrei precisare che si tratta di un'abitazione autonoma, costituita da un piano terra ed un primo piano parzialmente mansardato, coperta da un classico tetto a tegole.
E' proprio sul tetto a tegole di mia proprietà che vorrei installare l'impianto fotovoltaico, per poter ottenere un congruo risparmio di spesa energetica negli anni a venire.
Una domanda molto tecnica ? Da un punto di vista del titolo edilizio, dovrò presentare SCIA allo sportello unico edilizia, il così detto SUE attivato presso l'ufficio tecnico comunale.
Oppure si tratta di un intervento di edilizia libera ?
Preciso che la mia abitazione è in periferia, ben lontana dal centro storico della mia città. Quale titolo abilitativo si rende necessario ai sensi di legge ?
RISPOSTA
Se la tua abitazione non è ubicata in centro storico, l'installazione dei pannelli solari, fotovoltaici e dei generatori microelolici, rientra nell'edilizia libera di cui al d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. E quater: “Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)”.
Rientrano quindi nell'attività edilizia libera oltre all'installazione dei pannelli, anche la riparazione, la sostituzione ed il rinnovamento degli stessi. Sono attività edilizie che possono essere svolte liberamente dal proprietario dell'immobile.
Non è necessario presentare SCIA!
La fonte normativa della presente consulenza è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.
Il decreto contiene il glossario dell’edilizia libera (in allegato alla presente consulenza), ossia un elenco delle principali opere edilizie realizzabili senza titolo abilitativo, in attuazione dell’art. 1 del decreto legislativo n. 222 del 2016. Tuttavia, sarà sempre opportuno controllare i regolamenti edilizi comunali, prima di procedere alla realizzazione di un'attività in regime di edilizia libera, ossia senza alcun titolo abilitativo.
Il decreto del ministro delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione, riguarda non soltanto i pannelli fotovoltaici, ma anche le categorie di manutenzione ordinaria degli immobili, l'eliminazione delle barriere architettoniche, le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree di pertinenza, i lavori di efficientamento di impianti, ad esempio gli impianti elettrici.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- DECRETO 2 marzo 2018 - Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- Tabella delle principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.