Mancata raccolta dei rifiuti, abbattimento TARI del 60%, reato di interruzione di pubblico servizio
Problema mancato ritiro immondizia sotto casa (da più di 15 giorni). L'azienda municipale xxxxxxxx nonostante mie segnalazioni tramite internet e telefoniche non fa nulla (manca pure il cassonetto dell'indifferenziata – che ho segnalato) cosa posso fare?
scrivere una lettera di messa in mora? Se non ottengo risposta neanche alla messa in mora? p.s. di fronte all'immondizia ci sono appartamenti tra cui uno studio medico (dottore mutua) grazie, a presto.
Consiglio innanzitutto di presentare esposto denuncia penale, presso la procura della Repubblica di xxxxxx oppure presso gli uffici di polizia giudiziaria (polizia, carabinieri) nei confronti delle società appaltatrici e della stazione appaltante, ossia l'amministrazione comunale, poiché la mancata raccolta dei rifiuti, dolosamente perpetrata per giorni e giorni, configura il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 codice penale) e di violenza privata (art. 610 codice penale); il sindaco e l'amministrazione comunale (assessore competente, dirigente responsabile del servizio) sono responsabili dell’omesso controllo sulla gestione del servizio esternalizzato alla società appaltatrice. Sarà possibile inoltre presentare ricorso al TAR per vedere condannati, per danni causati alla vita da relazione, all’immagine, all'ambiente, sia le società appaltatrici che l'amministrazione comunale. Secondo la Cassazione Civile, sezioni unite, sentenza 28/06/2013 n° 16304, è competente il giudice amministrativo, in caso di richiesta di risarcimento danni per la mancata raccolta dei rifiuti. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è disciplinato dall’art. 33 lett. e) che attribuisce appunto la giurisdizione al giudice amministrativo; tale competenza è stata confermata anche dalla legge n. 123/2008 e del nuovo codice amministrativo.
Articolo n. 340 del codice penale.
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Articolo n.610 del codice penale.
Violenza privata.
1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ai sensi dell'articolo 59, co. 4 e 6, d.lgs. n. 507 del 15.11.1993, norma istitutiva del tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in caso di carente o assente prestazione del servizio, la TARI potrebbe essere ridotta del 60% ovvero il relativo pagamento potrebbe essere addirittura sospeso. E' possibile scrivere un apposito atto di diffida all'ufficio tributi comunale, sezione TARI, “minacciando” l'abbattimento del tributo nella misura di cui al comma 2 del predetto articolo 59 d.lgs. n. 507/1993, ovvero la sospensione dello stesso fino a quando il servizio non sarà stato reso “quotidianamente efficiente”.
Art. 59. Attivazione del servizio
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2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali e' obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
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4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non e' svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attivita' dell'utente o e' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo e' dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
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6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente puo' provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 340, 610 del codice penale
- DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.
- LEGGE 14 luglio 2008, n. 123 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
- DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Cassazione Civile Sent. Sez. U Num. 16304 Anno 2013