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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

AGGIORNAMENTO

L'attuale validità della graduatoria di un concorso è biennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 ter del D.Lgs. 165/2001. A seguito del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 (art. 3 comma 1 lett. d) numero 3 e art. 4 comma 9) “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni”, le graduatorie dei concorsi degli enti locali hanno invece una durata di tre anni dalla data di pubblicazione e non più di due anni dalla data di approvazione, in linea con l'articolo 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

Validità e scadenza vecchie graduatorie concorsi pubblici e utilizzo graduatorie altri comuni per assunzioni enti locali





Convenzione utilizzo scorrimento di graduatorie di altri comuni per la copertura di posti vacanti





Gentile avvocato, sono risultata idonea in graduatoria al concorso pubblico per un posto, full time, a tempo indeterminato, di agente di polizia locale C1, tenutosi presso un piccolo comune della Basilicata, al confine con la Puglia.
Un comune della Puglia, ubicato al confine con la Basilicata, ha deliberato con apposita deliberazione di giunta di approvare una convenzione per lo scorrimento di graduatorie di altri comuni, quale strumento per la copertura di un posto vacante da agente di polizia locale C1. Il comune pugliese ha pubblicato la delibera di giunta ed il relativo avviso all'albo pretorio on line e, successivamente, ha chiesto tramite pec, la disponibilità alla “cessione” di eventuali graduatorie di agente di polizia locale ancora vigenti, a tutti i comuni della Puglia, come previsto dal relativo regolamento comunale in materia di procedure concorsuali e para concorsuali.
Il criterio in base al quale il comune in questione avrebbe scelto l'una anziché l'altra graduatoria, sarebbe stato quella della vicinanza territoriale.
Ebbene il comune in questione ha stipulato una convenzione con un comune della stessa provincia distante dallo stesso ben 25 km, mentre il comune dove è vigente la graduatoria che mi riguarda, pur essendo in Basilicata, dista appena 16 Km dal comune pugliese che ha attivato la procedura per il posto vacante.
La domanda è la seguente: posso impugnare con ricorso al TAR il regolamento che circoscrive l'ambito di richiesta di graduatorie ai soli comuni della stessa regione, ossia la Puglia, oltre che la delibera di giunta che ha approvato il successivo convenzionamento per l'utilizzo e lo scorrimento della graduatori di un ente comunale terzo … terzo ma esclusivamente pugliese?
Sono risultata seconda in graduatoria presso il comune lucano. Il concorso pubblico da agente di polizia locale era stato bandito ovviamente per un solo posto, nell'anno 2017.
Grazie e resto in attesa.

 

RISPOSTA



Non avresti titolo giuridico per impugnare il convenzionamento per l'utilizzo della graduatoria di un ente comunale terzo, così come deliberato dalla giunta del comune pugliese che ha richiesto le graduatorie da agente di polizia locale.
Il soggetto idoneo nella graduatoria di altro comune, che non è stato interpellato dal comune richiedente le graduatorie, non avrebbe alcun diritto soggettivo all'assunzione. Non solo … non è detto che il “tuo” comune della Basilicata avrebbe “concesso” la graduatoria al comune pugliese, quand'anche fosse stata inviata la relativa pec contenente l'istanza.

Lo scorrimento di graduatorie di Enti terzi quale modalità ordinaria per la copertura di posti vacanti a tempo indeterminato nella PA centrale, è stato previsto per la prima volta dall'articolo 9, comma 1, della Legge 3/2003 che dispone quanto segue:

“1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.”

Considera inoltre l' art. 3, comma 87, della legge 244/2007 che ha aggiunto all’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 il comma 5 ter: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali";

Considera inoltre che agli Enti locali si applica l'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000: “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.

In attesa di una normativa specifica e definitiva, le scelte da parte dei singoli comuni sono molto differenziate: ci sono enti comunali che chiedono le graduatorie soltanto ad alcuni Comuni della Provincia a loro scelta, altri invece a tutti i Comuni della Provincia, altri ancora a tutti quelli della Regione. Difficilmente però, il regolamento comunale prevede la facoltà di chiedere le graduatorie fuori dalla relativa regione.

Premesso che la scelta adottata dal regolamento comunale del comune pugliese richiedente la graduatoria è pienamente legittima, non avresti comunque interesse ad agire con ricorso al TAR, trattandosi di un rapporto convenzionale tra due diversi enti comunali che non attribuisce alcun diritto soggettivo a colui che si è collocato utilmente tra gli idonei della graduatoria ancora vigente presso un ente comunale terzo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
  • LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
  • LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
  • DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
  • LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
 

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