Limite tre mandati Presidente Federazione sportiva e consiglieri federali
Leggendo il parere del COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI, n. 6/2018, prot. N. 00767/18, relativo a una esatta interpretazione delle norme di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8 che, come noto, nello stabilire modifiche al d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e al d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, introduce limiti stringenti al numero di mandati che possono essere svolti dai Presidenti delle Federazioni e dai componenti il Consiglio Federale, si ha una visione chiara e definita sul limite dei tre mandati. Conseguentemente ci si interroga sulla eventualità che un Presidente Federale, oppure un Consigliere Federale, abbia già superato il suddetto limite dei tre mandati avendone già svolti quattro, cinque o addirittura sei. Nell'ipotesi di cui innanzi si chiede di conoscere quale è l'interpretazione esatta della norma di riferimento, tenuto conto che la normativa prevede il limite dei tre mandati.
La domanda è la seguente: Un presidente di Federazione, oppure un consigliere, che ha svolto 6 mandati consecutivi può, in base alla suddetta norma ed in riferimento al parere CONI, candidarsi per un ulteriore mandato??
Grazie
Il parere del Collegio di garanzia del CONI è certamente favorevole all'inclusione nel computo dei mandati anche di quelli già svolti prima dell’entrata in vigore della Legge del 2018.
Per rispondere al tuo quesito tuttavia, dobbiamo fare riferimento all'articolo 6, comma 4 e 7, della legge n. 8/2018 (disposizioni transitorie e finali).
Recita il citato comma 4: “I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali … che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’art. 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, come sostituito dall’art. 2 della presente legge (3 mandati n.d.r.) possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato …”;
A parere del Collegio di garanzia, la norma salvaguarda indiscutibilmente, al fine di consentire una continuità del mandato assunto, la vigenza dello “status quo ante” consentendo, anche nell’ipotesi di superamento del limite dei tre mandati, una ulteriore candidatura; ma, di contro, è altrettanto palese che, come condizione esclusiva di applicabilità dell’ipotesi derogatoria al più volte menzionato limite dei tre mandati, il legislatore ponga quale requisito quello di essere in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 8/2018.
Sebbene la preclusione del limite dei tre mandati si applica anche ai Presidenti (e consiglieri) eletti precedentemente all’entrata in vigore della legge 8/2018, qualora alla data di entrata in vigore della legge, il candidato rivestiva l’incarico di presidente (o consigliere), potrà essere eletto per un ulteriore mandato.
Qualora invece, alla data di entrata in vigore della legge n. 8/2018, il candidato non rivestiva l’incarico di presidente ovvero di consigliere, questi non potrà essere eletto per un ulteriore mandato, non ricomprendendosi tale fattispecie nella tassativa ipotesi derogatoria prevista dall’art.6, comma 4 e 7.
In parole molto povere: i mandati antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 8/2018, si computano ai fini del limite dei tre mandati. Tuttavia, soltanto se al momento dell'entrata in vigore della legge, il presidente oppure il consigliere era in carica, questi avrà a sua disposizione un'altra possibilità di candidarsi per svolgere un ulteriore mandato, come previsto eccezionalmente dalle disposizioni transitorie e finali. Attenzione, nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti, come previsto dalla legge.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8 Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.
- Parere del CONI n. 6 Anno 2018