Inapplicabilità della Legge n°689/1981 nei riguardi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi del T.U. Edilizia D.P.R. n. 380/2001





Gent.mi avvocati, con la presente si richiede di verificare se la legge 689/81 è applicabile in materia edilizia di cui D.P.R. 380/01.
In particolare si richiede: - se la sanzione amministrativa pecuniaria fissata dall'art. 6 bis comma 5 è decurtabile di un terzo ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge 689/81 in sede di accertamento della violazione da parte dell'organo competente;

RISPOSTA

Assolutamente no!
In relazione all'applicabilità della Legge n°689/1981 nei riguardi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi del T.U. Edilizia D.P.R. n. 380/2001, si ritiene, generalmente, che la particolarità della materia urbanistica consente di non applicare il pagamento della sanzione in misura ridotta per gli illeciti urbanistico-edilizi, ciò in quanto, in tali casi, le sanzioni correlate all’abusivismo edilizio hanno natura riparatoria dell'illecito al fine di ripristinare la legalità.



Se in primo luogo tale sanzione deve necessariamente effettuata e notificata dall'ente accertatore (Sportello unico dell'edilizia) o come indicati nei modelli unici nazionali pagati in via di autoliquidazione in sede di deposito;

RISPOSTA

Il quinto comma dell'articolo 6 bis del D.P.R. n. 689/1981 prevede quanto segue: “la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione”.
Generalmente la sanzione deve essere accertata e notificata dall'ente pubblico; in caso di comunicazione effettuata spontaneamente quanto l'intervento è in corso di esecuzione, la sanzione ridotta può essere pagata in via di autoliquidazione.



Se tali disposizioni sono ammessi per quali altri articoli del D.P.R. 380/01

RISPOSTA

Secondo un preciso orientamento giurisprudenziale, la regola della prescrizione quinquennale propria delle sanzioni amministrative ex lege n. 689/81 trova applicazione anche per gli illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa in materia urbanistico- edilizia ( Cons. Stato Sez. IV 25/11/2003 n. 7765).
Attualmente si tratta dell'unico istituto disciplinato dalla legge 689/81, applicabile alle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. n. 380/2001, anche in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19-08-2016, n. 3649: “la regola della prescrizione quinquennale propria delle sanzioni amministrative, ex lege n. 689/81, trova applicazione anche per gli illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa in materia urbanistico- edilizia”.



Se sempre ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81 la sanzione pecuniaria amministrativa è prescritta dalla commissione della violazione (mancata comunicazione) o dopo 5 anni dall'avvenuta conoscenza dell'ente preposto ad accertare la violazione.

RISPOSTA

Secondo la predetta sentenza del Consiglio di Stato del 2016, la prescrizione quinquennale decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'ente preposto all'accertamento della violazione.
A tal proposito, riporto un passaggio della sentenza dei supremi giudici amministrativi: “nel caso all’esame solo nel gennaio dell’anno 2005 il Comune pretende il pagamento della somma a titolo di sanzione, dopo che sono decorsi oltre trent’anni che la relativa pretesa poteva essere esercitata posto che a suo tempo, nel 1969, l’Amministrazione ha comunque attivato il potere ” repressivo” con l’irrogazione della sanzione pecuniaria in relazione alla quale è stato registrato il pagamento effettuato alla Tesoreria Comunale di cui alla suindicata ricevuta di versamento del 16 giugno 1969.

ATTENZIONE … DECORSI OLTRE TRENT’ANNI DAL MOMENTO IN CUI LA PRETESA POTEVA ESSERE ESERCITATA, ossia dall'avvenuta conoscenza dell'ente preposto ad accertare la violazione.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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