Requisito condotta incensurabile partecipazione concorso RIPAM
Spettabile Staff,
Già in passato mi sono rivolto a Voi.
Ho bisogno di un ulteriore aiuto per cui gradirei il prima possibile un preventivo per quanto richiedo.
E' uscito un Concorso (prorogato fino al 25 corrente mese) in G.U. IV Serie Speciale n. 50 del 30/06/2020 "CONCORSI ED ESAMI" dalla Commissione RIPAM per l'assunzione di 2133 laureati da suddividere tra diversi enti. Da quanto ho capito la preferenza dell'ente verrebbe selezionata successivamente dai candidati vincitori.
La cosiddetta Riforma Orlando (nella riforma del T.U. del Casellario giudiziale entrata in vigore nel 2019) ha stabilito che alcune condanne possono non venire dichiarate.
Per cui se nella modulistica di un Concorso pubblico nel caso comparisse una consueta formula tipo "dichiara di non aver riportato condanne penali per reati non colposi, ovvero di aver riportato le seguenti condanne per reati non colposi: ......................" o comunque una formula simile, il candidato colpevole di quei reati dei quali ha diritto a non dichiarare potrebbe lasciare in bianco quella formuletta (o selezionarla ma non compilarla) passando per incensurato (poi la P.A. farebbe tutte le verifiche del caso comunque ma trovando dalla visura "NULLA" sarebbe un vantaggio in più). Anche perchè non dovrebbe scrivere qualcosa tipo "Sì veramente avrei delle condanne ma non alcune per le quali ho diritto a tacere". Giusto?
GIUSTO
Ora, il bando di concorso accumula sia gli Enti dove occorre la "condotta incensurabile" sia quelli che non la prevedono, ma nel modulo (web) di compilazione occorre dichiarare una semplice e generica dichiarazione di assenza di reati ostativi al lavoro nelle P.A. e il non aver notizia o meno di carichi pendenti. Inoltre e qui potrebbero sorgere dei problemi è richiesto (anche se in teoria in modo non obbligatorio) il "[...] possesso della condotta incensurabile [...]" (fonte: vedasi allegato o testo di seguito).
Riporto per completezza la parte testuale interessata, consultabile anche nell'allegato con lo 'screen shot' della schermata della parte di pagina di domanda concorsuale ma dal momento che in questi giorni ho qualche problema con i file grafici ne riporto il testo interessato anche di seguito:
"[...] [casellina] di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario
Campo obbligatorio [si riferisce alla condizione precedente]
[casellina] di avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza
[casellina] di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (OBBLIGATORIO per i posti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e dell'Avvocatura Generale dello Stato)
[...]"
da (RIPAM, Iscrizione ai Concorsi Pubblici attivi | Portale Step One 2019,
https://ripam.cloud/domanda-partecipazione/[dati identificativi e comunque sito irragiungibile fuori login]).
Nota: nell'allegato il sopracitato testo riportato l'ho evidenziato in azzurro per essere più facilmente individuato.
Non so se chi ha progettato la modulistica lo abbia fatto per superare la Riforma Orlando (e quindi rendere inefficace la possibilità di tacere su quei reati che non vanno più obbligatoriamente dichiarati) o sia un semplice caso.
Vengo al dunque
Una condanna per reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza alcolica (Art. 186 codice della strada) con soglia penalmente rilevante), subita nel 1999 con arresto comminato in ammenda e per la quale si è avuta la non menzione a richiesta dei privati e successivamente si è avuta l'estinzione del reato (con intervento di legale). Quindi reato che, con l'entrata in vigore del T.U. del Casellario Giudiziale, non è più obbligatorio dichiarare. Nel frattempo probabilmente per intervento di riforma della Corte Costituzionale del 2010 che ha modificato un requisito di rimozione delle iscrizioni dal Casellario, decorsi 10 anni, detta condanna non compare più in visura (nel 2006 compariva). Compare "NULLA".
In Tribunale, a richiesta di delucidazioni, viene detto che se la visura risulta "NULLA", la dichiarazione di possesso di "condotta incensurabile" è lecita. E comunque viene detto che dal momento che quel paragrafo non è obbligatorio tranne nel caso si volesse partecipare al concorso per quei determinati posti ministeriali richiedenti "condotta incensurabile", nel caso non si fosse interessati (cosa che in effetti è tale), non selezionarla.
Domande:
1) Dichiarare di possedere una condotta incensurabile in una dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, pur avendo una condanna, costituisce reato?
LA TUA CONDOTTA E' INCENSURABILE, NON AVENDO COMMESSO ALCUNO DEI REATI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 407 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600 600 bis, comma 1, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
La dichiarazione in questione non costituisce reato.
Non mi sembra che la locuzione "condotta incensurabile" deriva da qualche normativa e/o da requisiti oggettivamente definiti.
Fondamentalmente occorre fare riferimento ai requisiti per il concorso in magistratura. La norma di riferimento è l'articolo 407 del CPP.
Sia chiaro, in caso di concorso alla GdF, sarebbe escluso anche colui che è stato sanzionato soltanto da un punto di vista amministrativo, per uso personale di sostanze stupefacenti … escluso per ovvi motivi …
Confermo: si tratta di un concetto avente un perimetro normativo a geometria variabile.
In riferimento a codesto concorso, occorre fare riferimento ai reati di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a).
Non riesco a rintracciare nemmeno la portata temporale di detta locuzione che nel linguaggio umano è fondamentale. Non capisco in ogni caso quali sarebbero gli attributi sostanziali di quella qualità comportamentale. Nel senso che la "condotta incensurabile" nella domanda concorsuale di RIPAM pare fondato sull'art. 35, comma 6, del D.Lgs 165/2001 che rimanda all'art. 26 della Legge 53/1989 che riflette "[...] il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria", quindi al D.Lgs 160/2006 (novellato dalla Legge 130/2007) dove all'art. 2, lettera "b-bis)" c'è scritto "essere di condotta incensurabile;" Quindi, la "condotta incensurabile" sarebbe una "condotta incensurabile"? Ovvero? Non mi pare che abbia molto senso questa equazione perché causa ed effetto coinciderebbero.
Occorre ricondurre il concetto "de quo" ai reati di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) CPP, salvo casi eccezionali e particolari (per essere un finanziere, occorre non aver avuto nulla a che fare con le sostanze stupefacenti, nemmeno una canna per uso personale)
Forse mi sono perso qualcosa per strada, altrimenti non riesco a capire di cosa si stia trattando. Invece, se la "condotta incensurabile" non è normata ma soggettivamente interpretabile (come mi pare di capire!), non ci sarebbe alcun problema a farla propria e dichiararla (soprattutto in caso di visura "NULLA"), se il timore fosse solo quello di non commettere reato di dichiarazione mendace?
Nessun timore di commettere il reato di dichiarazione mendace.
Cioè vorrei capire se la "condotta incensurabile" è un'interpretazione e di conseguenza il fatto di non possederla ma di dichiararla lo stesso costituisce reato o meno. Questo è un punto fondamentale, soprattutto se il Concorso lo si vuol fare per necessità ma si abbiano anche altri bandi tra le mani e non si vuole rischiare di prendersi una nuova denuncia e una probabile condanna (o paura e ansia per dover subire un processo) né, di converso, rischiare di far sapere a tutti gli Enti (magari con dati conservati per il futuro) il proprio "scheletro nell'armadio" magari in vista di un futuro bando che non richieda nella modulistica la "condotta incensurabile". Il mio timore non è tanto che l'Ente finale possa non procedere all'assunzione (da quanto so quando si verificano casi di questo tipo, solitamente le cause le vince il vincitore di concorso facendo ricorso) ma che se la Commissione esaminatrice fosse edotta sulla presenza di un pregiudicato potrebbe calcare la mano (in modo legale) per esempio con domande difficilissime, per il semplice fatto che gli esseri umani sono di natura soggetti a background radicati e a pregiudizi, almeno da quanto ho studiato nel corso degli anni e da alcune esperienze di vita vissuta. E, in questo caso, prepararsi come se la recente Riforma Orlando del T.U. del Casellario Giudiziale non fosse sopravvenuta, secondo me potrebbe essere rischioso e forse anche una perdita di tempo (e non aiuterebbe nemmeno a concentrarsi proficuamente nello studio).
Se non hai commesso reati di cui all'articolo 407 del codice penale comma II lettera a), non hai nulla da temere: la tua condotta è incensurabile ai fini della partecipazione al concorso RIPAM.
2) Se in effetti non si selezionasse la casellina sul possesso di "condotta incensurabile", va bene che non sarebbe obbligatorio questo paragrafo, ma a questo punto il candidato passerebbe per possibile pregiudicato (ciò che in realtà è anche a fronte di visura "NULLA"?) e in questo caso se ad una verifica sul perchè non sia stato selezionato il paragrafo (perchè la sua assenza susciterebbe un ovvio campanellino d'allarme) risultasse una visura "NULLA", il candidato potrebbe passare per un tale che ha selezionato erroneamente la casellina o peggio ancora per un tale che si sarebbe inventato una condanna inesistente e quindi denunciabile per dichiarazione mendace? Nel modulo non si può aggiungere nulla lì appresso perchè non è cartaceo ma elettronico (se riuscite ad aprire l'immagine lo constaterete). Questo punto è ancora forse più fondamentale del precedente. Sarebbe a mio avviso il colmo e un motivo allora per selezionare quel paragrafo comunque, fermo restando di non confidare quel problema a nessuno (parenti, amica del cuore, colleghi, ecc) tranne che all'avvocato, ovviamente.
Grazie per l'attenzione.
Cordialmente,
La tua condotta è incensurabile.
Puoi dichiarare nella domanda del concorso RIPAM che la tua condotta è incensurabile. Se poi alla presidenza del consiglio dei ministri ritengono che la tua condotta non sia incensurabile, perché ad esempio ti hanno scoperto a farti una canna a sedici anni … vorrà dire che sarai selezionato presso altra amministrazione!
Certamente non sarai condannato per dichiarazione mendace per colpa di quella canna!
Rischi la condanna per dichiarazione mendace soltanto se dichiari di possedere una condotta incensurabile, pur avendo commesso uno dei reati di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice di procedura penale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 407 del codice di procedura penale