Lavori condominiali danni da ristrutturazione intervento assicurazione
Smantellamento del pavimento tranciato una servitù di passaggio contenente i cavi elettrici del condomino, l'amministratore condominiale non ha avvisato della presenza di questi cavi concorso di colpa del creditore, impianto elettrico non regolare.
RISPOSTA
La signora ha accettato l'indennizzo assicurativo, senza alcuna riserva. Avrebbe potuto accettare l'indennizzo a titolo di mero acconto, con riserva di agire in giudizio, invece lo ha accettato senza riserve.
Abbiamo però anche scoperto che la servitù di passaggio conteneva tutti i cavi elettrici "morti" dei vicini, visto che il condominio una ventina di anni fa aveva costruito una linea esterna a norma, più moderna e prestante e che solo l'appartamento della nostra vicina non aveva usufruito di quella linea (per onor del vero allora al momento della delibera il proprietario era un altro).
RISPOSTA
Abbiamo un norma di riferimento del codice civile, da applicare alla presente fattispecie: si tratta dell'articolo 1227 del codice civile, rubricato “Concorso del fatto colposo del creditore”.
Art. 1227 del codice civile. Concorso del fatto colposo del creditore.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Se il danno fosse stato cagionato al proprietario dell'appartamento che all'epoca decise di non aderire alla linea esterna a norma, avremmo potuto validamente fare riferimento all'articolo 1227 del codice civile. In ragione dell'articolo 1227 del codice civile, il giudice avrebbe potuto limitare l'entità del risarcimento, in proporzione alle responsabilità del “creditore”, il quale senza alcuna ragionevole motivazione, aveva optato per il passaggio interno dei cavi elettrici.
In questo caso tuttavia, nessuna censura potrebbe essere mossa nei confronti dell'attuale proprietaria, considerato che sarebbe sproporzionato pretendere dalla stessa un allacciamento alla linea esterna, in previsione di un potenziale rischio di tranciamento a causa dei lavori di altri condomini. Ci vorrebbe una palla di vetro per vedere il futuro …
Non a caso l'assicurazione ha liquidato l'indennizzo a titolo risarcitorio.
Né tanto meno avete titolo per entrare nel merito della conformità dei cavi tranciati, alla normativa tecnica in materia di impianto elettrico condominiale.
Tutti gli altri condomini si erano adeguati al tempo e avevano svincolato la loro linea dal passaggio sotto il nostro pavimento.
RISPOSTA
La censura non potrebbe essere mossa nei confronti dell'attuale proprietaria.
Ora mi chiedo, è sempre nostra responsabilità sistemare la situazione dopo aver tranciato o c'è del dolo da parte della vicina (o del vecchio proprietario) nel non essersi adeguati?
RISPOSTA
Se si fosse trattato del vecchio proprietario, avremmo potuto ridurre il risarcimento ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
In questo caso, il risarcimento è dovuto per intero. Risulta prioritaria la tutela del danneggiato.
Questa vicenda, oltre ad esserci costata molti soldi direttamente (i lavori non sono stati integralmente coperti dall'assicurazione), ci ha tenuto il cantiere bloccato per oltre 7 settimane.
Cordialmente
RISPOSTA
Se proprio dobbiamo cercare un soggetto nei confronti del quale agire in rivalsa, questo potrebbe essere l'amministratore condominiale che non vi ha avvisati della presenza di questi cavi, al di sotto di parti comuni dell'edificio oppure lo stesso committente che non vi ha avvisato della presenza di questa servitù di passaggio, al momento della firma del contratto di appalto.
Mi sento di sollevare da qualsiasi responsabilità la vicina danneggiata, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1227 del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1227 del codice civile