Tutela dei beni da condanne di risarcimento con fondo patrimoniale
Buongiorno sono un medico.
Ho 3 proprietà immobiliari, una casa in comproprietà con mia moglie e due proprietà interamente mie. Con mia moglie sono in separazione dei beni. Non abbiamo figli. Da molti anni per prudenza ho fatto il fondo patrimoniale per tutelare tutte e tre le mie proprietà da cause fatte eventualmente dai pazienti, visto che vedevo da tempo che in generale in Italia i pazienti diventavano sempre piu' litigiosi, un po' come negli Stati Uniti. Ultimamente ho persino spostato la mia residenza dalla casa in comproprietà ad un'altra più piccola e più spartana. Ho attualmente una causa con una paziente che tra l'altro è morta e sto aspettando di vedere se gli eredi continueranno la causa e sto in attualmente in forte litigiosità con una signora che mai l'avessi incontrata prima. Il problema di quest'ultimo caso è che smarrii la cartella clinica insieme ad altre e ne feci la denuncia e che c’è il rischio che l'assicurazione non mi tuteli perché' nella polizza è richiesto il consenso informato.
Quindi il mio quesito è: nella peggiore delle ipotesi il fondo patrimoniale mi mette realmente a riparo da eventuali condanne giudiziarie di risarcimento?
Grazie
Premesso
-che l'art. 170 del codice civile stabilisce che "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
-che la nozione di "bisogni della famiglia", contempla anche le esigenze volte al "pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi" (Cassazione civile sentenza del 7 gennaio 1984, n. 134)
-che nel caso in questione si tratta di un'obbligazione di natura extracontrattuale (visto che il contratto è stato smarrito), ossia un'obbligazione derivante da un presunto danno ingiunto, commesso nei confronti del creditore, dall'attività professionale del debitore
Tanto premesso e considerato, quale tutela appresta il fondo patrimoniale, in considerazione di obbligazioni extracontrattuali, ossia obbligazioni derivanti da danno ingiusto, a causa di errori commessi dal professionista nella sua attività?
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, vedi sentenze del 18.7.2003, n. 11230 e del 5.6.2003, n. 8991, in caso di responsabilità extracontrattuale, il fondo patrimoniale risponde quantomeno nei limiti del vantaggio conseguito dalla famiglia.
In concreto, se gli immobili (alcuni immobili) conferiti nel fondo patrimoniale, sono stati acquistati con i proventi dell'attività professionale, non possiamo escludere che essi possano essere aggrediti dai creditori del professionista che hanno subito un danno ingiusto dalla medesima attività professionale.
Il fondo risponde dei debiti dell'attività professionale, nella misura in cui ne ha tratto vantaggio in precedenza.
In concreto, se gli immobili sono stati ricevuti per donazione dei tuoi genitori (è un esempio) … è evidente che sono al riparo dalle pretese dei tuoi clienti (visto che non sono stati acquistati con i proventi della tua attività).
Se il cliente riuscisse a dimostrare invece che gli immobili del fondo sono stati acquistati con i proventi della tua attività, non posso escludere che il giudice sentenzi circa la non applicabilità dell'articolo 170 del codice civile, quindi la pignorabilità di tali immobili, sebbene inseriti nel fondo patrimoniale.
Da notare che non sarà semplice, per il cliente, fornire la prova che gli immobili del fondo sono stati acquistati con i proventi della tua attività.
Diciamo che al 95%, gli immobili sono al sicuro … non posso escludere tuttavia la sussistenza di un piccolo rischio di pignoramento di tali beni, se il giudice dovesse accogliere l'argomentazione trattata nella presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 170 del codice civile