2 Consulenze legali:

1 - Responsabilità civile e penale per la propagazione di un incendio in caso di mancata aratura del terreno limitrofo





Buonasera, sono proprietaria di un fondo agricolo coltivato ad olivi, mentre io ero a lavoro, mio marito è andato all'oliveto a mia insaputa per bruciare alcune sterpaglie, il fuoco si è propagato nel fondo del vicino e continuando è andato oltre su altri fondi limitrofi. Volevo sapere se la responsabilità civile ricade interamente su mio marito o se anche il proprietario del fondo intermedio risponde per quelli limitrofi?

 

RISPOSTA



È chiaro che se il proprietario del fondo intermedio non ha arato il suo terreno, lasciando crescere l'erba che poi seccando, ha incrementato l'entità dell'incendio, anch'egli risponderà del risarcimento danni insieme a tuo marito ed in solido con lui, ai sensi dell'articolo 2055 I comma del codice civile.

Art. 2055 del codice civile. Responsabilità solidale.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.


A conferma, vorrei citare il principio espresso dalla sentenza della Cassazione civile, sez. III, del 07/02/2011 n° 2962: “il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito, assumendo rilievo non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme”.

Anche il proprietario del fondo intermedio è responsabile ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile:

Art. 2051 del codice civile. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il proprietario del fondo intermedio è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, nelle ipotesi in cui la cosa in custodia (terreno) abbia causato l'evento dannoso o abbia contribuito concausalmente alla sua produzione, inserendosi in un processo dannoso in atto ed alimentando lo stesso con accentuato dinamismo. (Cass. 6121/1999; Cass. Civ. 17471/2007; Cass. Civ. 2563/2007; Cass. Civ. 25243/2006; Cass. Civ. 15383/2006; Cass. Civ. 26086/2005).

In parole povere, il terreno limitrofo è stato arato nei tempi giusti oppure era pieno zeppo di erbacce secche?



Considerando che io e mio marito siamo in separazione dei beni, io sono aggredibile come proprietaria del fondo?

 

RISPOSTA



Risponderesti del danno quale proprietaria del terreno, quindi custode dello stesso ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile.
L'art. 2051 del codice civile stabilisce una presunzione di colpa per i danni cagionati da cose in custodia che grava su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa, costituendo una evidente estrinsecazione del dovere di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo, così da impedire che produca danni a terzi.

Risponderesti per non avere impedito a tuo marito di causare l'incendio, salvo dimostrare che l'omessa custodia del terreno è dovuta a caso fortuito. Secondo la giurisprudenza di Cassazione, “il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare la concreta esistenza del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo o nel fatto della stessa vittima, non essendo sufficiente dimostrare la propria assenza di colpa”.

Dovrai dimostrare che non eri al corrente della decisione di tuo marito di recarsi presso il terreno agricolo per accendere colposamente il fuoco. Diciamo che si tratta di una responsabilità civilistica “quasi” oggettiva!

C'è il rischio che tu possa essere condannata civilmente!

Nessuna responsabilità penale invece, nei tuoi confronti!



Come vengono stimati i danni, è il caso di cercarsi un perito di parte?

 

RISPOSTA



Da un perito nominato dal giudice del tribunale civile adito.



Un eventuale processo penale per incendio colposo incide sul processo civile anche in caso di patteggiamento? Grazie

 

RISPOSTA



Il processo penale riguarderà soltanto tuo marito (se ci sarà un processo penale … ) Se tuo marito dovesse patteggiare la pena?! Il patteggiamento esclude che il danneggiato possa esercitare, o proseguire, nel processo penale l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno.

Il danneggiato che intende rivendicare il risarcimento del danno subìto in conseguenza dell'illecito dell’imputato dovrà, semplicemente, promuovere una causa autonoma davanti però al giudice civile (azione civile con atto di citazione al tribunale civile), con i conseguenti oneri di prova a proprio carico (danno subito, azione del soggetto danneggiante, dolo o colpa del soggetto agente etc etc).

La sentenza di patteggiamento non ha, nei procedimenti civili e amministrativi, la stessa efficacia di un provvedimento di condanna emesso a seguito di dibattimento. La sentenza penale di condanna ha, nel processo civile, efficacia di giudicato, ovvero di accertamento definitivo della sussistenza del fatto, delle sua illiceità penale e dell’essere stato commesso dall’imputato.

Tuttavia, secondo le sentenze di cassazione sezioni unite n. 17289/2006, n. 9456/2013, “la pronuncia di patteggiamento identifica un rilevante elemento di prova per il giudice civile del merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, sarà tenuto a motivare le ragioni diverse che hanno condotto l’imputato ad ammettere la propria responsabilità, accettata dal giudice penale”.

In parole povere, in caso di patteggiamento, il processo civile si “sposterà” dinanzi al tribunale civile ! La pronuncia di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel processo civile, tuttavia è un forte elemento di prova per il giudice civile che dovrà in qualche modo tenerne conto …

Se il proprietario del fondo limitrofo non ha arato il suo terreno, egli avrà titolo per chiedere un risarcimento ridotto nei confronti di tuo marito.
Risarcimento ridotto tuttavia, in ragione della sua colpa, ai sensi dell'articolo 1227 comma 1 del codice civile. La cassazione civile sentenza n. 17471/2007 parla di “conseguente diminuzione della responsabilità proporzionale all'apporto causale del predetto comportamento colposo da parte del soggetto danneggiato”!

Ecco cosa prevede l'articolo 1227 del codice civile:

“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Calcolare risarcimento danni incendio alberi, valore di mercato dell'albero e mancati redditi parametrati alla vita produttiva della pianta





Buonasera, un mio parente ha creato un danno al vicino, praticamente, dando fuoco a delle sterpaglie, ha bruciato circa 300 olivi del vicino piantati in un terreno di circa 3000 mq. Chiaramente dovrà risarcire il danno, è possibile sapere come viene calcolato il danno?

Il danno degli olivi bruciati potrebbe superare il valore di mercato del terreno con gli olivi in piena produzione ed eventualmente qual è il ragionamento seguito? Grazie per la risposta

 

RISPOSTA



Il risarcimento del danno è pari al lucro cessante ed al danno emergente, come da articolo 1223 del codice civile; secondo la predetta norma di legge, il risarcimento deve essere calcolato “sia in riferimento alla perdita subita (danno emergente) che al mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità) della condotta posta in essere dal danneggiante.

Cosa dobbiamo intendere per danno emergente?
Il valore attuale di mercato degli alberi distrutti.
Tale valore di mercato sarà determinato da un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice del tribunale civile, ossia un agronomo, che prenderà in debita considerazione i seguenti elementi:

-la dimensione della pianta

-la sua ubicazione territoriale

-lo stato sanitario e vegetativo

-l'età dell'albero

E' evidente che il valore attuale di mercato degli alberi distrutti non potrebbe superare il valore di mercato del terreno con gli olivi in piena produzione!!! ma il danno emergente è soltanto una parte del risarcimento danni a cui sarà condannato il tuo parente!

Dobbiamo considerare anche il lucro cessante, ossia il risarcimento dev’essere calcolato anche in base ai mancati redditi, scontati all’attualità, per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e quella della normale durata economica della pianta stessa.
Al fine di calcolare il danno emergente, sarà decisiva l'età degli alberi bruciati al momento del sinistro.
Se un albero ha una vita produttiva di 40 anni ed è stato bruciato quando aveva soltanto 20 anni, il lucro cessante sarà parametrato alla metà della vita utile della pianta in questione.

… e nel caso di piante come gli olivi che potrebbero avere una vita produttiva di centinaia di anni?!
Il lucro cessante sarà parametrato al tempo necessario per piantare nuovamente gli arbusti e ritrovarsi con delle piante nuovamente in grado di produrre la stessa quantità di olive delle precedenti. Ad esempio potrebbero essere necessari quattro anni a tal fine …
Il lucro cessante sarà calcolato in relazione ai quattro anni necessari per ripristinare lo “status quo ante”, oltre alle spese per piantare nuovamente trecento olivi.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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