Risarcimento danni - Proprietà immobiliare e distanze tra gli alberi



 

Spettabile Studio legale desidero una consulenza relativa alle foto ed al quesito con relativa risposta pubblicato dalla rivista S.E.,poichè il mio vicino di casa tempo fa ha piantato alberi (dei pini) che si sono sviluppati, e ora fanno ombra specialmente nella stagione invernale quando è sereno per tutta la mattina sono all'ombra (e al freddo). Ho accennato della cosa al vicino con il quale ho rapporti freddi ma naturalmente ha fatto finta di nulla.Vorrei sapere se vi sono strumenti giuridici che mi consentano di fargli abbattere almeno un albero dei tre che fronteggiano,sono stato in comune ,mi hanno risposto che la distanza è regolamentare,tre metri dal confine ,potrei intervenire nel caso i rami "sconfinino" nalla mia proprietà ,ma io lamento l'ombra e la visuale impedita dalla presenza di questo Muro di piante. Porgo distinti saluti

 

RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 892, I comma, numero 1 del codice civile, la distanza prevista dalla legge è di tre metri dalla linea di confine.

Art.892 - Distanze per gli alberi - Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Non hai diritto, pertanto, di fare estirpare gli alberi del vicino tuttavia, ai sensi dell'articolo 896, I comma del codice civile, hai diritto di far recidere i rami degli alberi che si protendono nella tua proprietà.

Art.896 - Recisione di rami protesi e di radici - Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Ho letto il caso riportato nella settimana enigmistica: il presupposto della condanna del proprietario degli alberi è la negligenza dello stesso che non provvede alle necessarie operazioni di potatura.
La Corte di Cassazione condanna il proprietario degli alberi, in considerazione del principio delineato dall'articolo 833 del codice civile (atti di emulazione), ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Articolo 833 del codice civile:
"Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri"

Il presupposto della condanna non è la semplice presenza degli alberi, ma la negligenza del proprietario degli stessi, che causa un danno ingiusto al vicino, ex 2043 del codice civile. Se il tuo vicino non dovesse provvedere regolarmente alle operazioni di potatura ovvero, in generale, a prendersi cura degli alberi, piantati sulla sua proprietà, avrai diritto di agire in giudizio per chiedere un risarcimento danni, oltre all'eliminazione degli alberi, oggetto del contenzioso giudiziario.
Se il comportamento del vicino sarà diligente, non avrai strumenti di tutela giuridica a tua disposizione.
Cordiali saluti.

Fonti:

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