2 Consulenze:
1 - Come si concordano tra genitori separati le spese per la prole
Gentile avvocato, sono un padre separato, obbligato ai sensi dell'articolo 337 ter del codice civile, a versare un mantenimento in favore di mio figlio di 12 anni pari a 400 euro al mese, nonché a compartecipare al 60% a tutte le spese straordinarie nell'interesse della prole, mediche, scolastiche ed extrascolastiche.
Poiché il verbale di separazione consensuale omologato dal tribunale civile di Milano, nulla precisa a tal riguardo, vorrei porre le seguenti domande.
Nel silenzio del provvedimento di separazione giudiziale ovvero del verbale omologato dal tribunale di separazione consensuale, quali sono le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi – genitori e quali quelle che richiedono il preventivo accordo.
Stesso discorso per le spese scolastiche ed extrascolastiche.
Come si concordano tra genitori le spese straordinarie in favore della prole?
Con una scrittura privata?
Le spese per l'acquisto degli occhiali da vista devono essere preventivamente concordate tra i genitori?
Grazie avvocato.
RISPOSTA
Le spese straordinarie in favore della prole, in ottemperanza agli obblighi genitoriali di cui all'articolo 147 del codice civile, devono essere necessariamente documentate ma non devono obbligatoriamente essere stabilite con una scrittura privata firmata da ambo i coniugi. Secondo le linee guida del tribunale di Milano, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche tramite email) dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante la spesa sostenuta entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, preferibilmente tramite pagamento con bonifico bancario.
Quali sono le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Di seguito le spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Quali sono le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo?
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;
Di seguito le spese scolastiche che richiedono invece il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Quali sono le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Di seguito le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In caso di disaccordo, la situazione conflittuale sarà portata all'attenzione del giudice del tribunale civile, per la sua soluzione più idonea a soddisfare l'interesse della prole.
Le spese per l'acquisto degli occhiali da vista del figlio non devono essere preventivamente concordate tra i genitori, tuttavia il genitore anticipatario della spesa dovrà esibire non soltanto la fattura di acquisto, ma anche la prescrizione dell'oculista che prevede l'uso degli occhiali o delle lenti a contatto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Le tasse universitarie per un'università pubblica non sono spese straordinarie in favore dei figli
La sentenza della Corte di Cassazione 34100 del 12/11/2021 stabilisce che le tasse universitarie per un'università pubblica non possono essere annoverate tra le spese straordinarie nell'ambito di un assegno divorzile. Tuttavia molti Tribunali hanno un Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati che sostengono il contrario. Per esempio quello del Tribunale di Napoli datato al 7/3/2018 sostiene esplicitamente che le tasse universitarie che non hanno neanche la necessità di un accordo tra i coniugi, sono straordinarie. Chi ha ragione? Come ci si comporta in questi casi?
RISPOSTA
Le linee guida dei tribunali non sono fonte del diritto.
Non si tratta di norme di legge ma di documenti pubblici dettati dalla prassi e concordati tra gli uffici giudiziari e l'ordine degli avvocati di riferimento.
A cosa servono?
A semplificare la vita dei coniugi che hanno intenzione di separarsi e di divorziare, nel senso che nel verbale di separazione o divorzio consensuale, i coniugi, relativamente all'individuazione delle spese straordinarie, possono semplicemente rinviare alle linee guida in uso presso quel particolare tribunale, senza dover aggiungere altro.
Le linee guida hanno una loro autorevolezza, pur non essendo norme di legge; nell'ipotesi in cui i coniugi non dovessero riuscire a trovare un accordo tra loro, ad esempio sulle spese per l'acquisto della cancelleria all'inizio dell'anno scolastico, possono consensualmente dirimere la loro controversia, leggendo di comune accordo le linee guida del tribunale competente per territorio e rendendosi conto se queste spese sono state classificate come ordinarie oppure straordinarie.
Nulla impedisce ai coniugi, in sede di separazione consensuale (art. 158 del codice civile), di prendere le distanze dalle linee guida, individuando come spese straordinarie, alcune spese che le linee guida qualificano come ordinarie.
Nessuno impedisce ad un marito ed una moglie di indicare nel verbale di separazione consensuale che le spese universitarie sono spese ordinarie anche in caso di università privata …
Le linee guida sono scritte principalmente per i coniugi, per aiutarli ad addivenire ad una separazione – divorzio consensuale.
Per carità, è ovvio che anche i giudici ne tengano conto … ma la finalità delle linee guida è supportare i coniugi in sede di ricerca di un accordo per una separazione consensuale.
Le sentenze della Cassazione invece sono “scritte” per fare giurisprudenza, ossia per influenzare le successive sentenze dei tribunali di merito (anche se non essendo norme di legge, non sono cogenti per i giudici di livello inferiore, ossia tribunale e corte d'appello).
Sono due piani completamente differenti; è ovvio che una sentenza di Cassazione avrà un prestigio ed un'autorevolezza dieci volte superiore a tutte le linee guida messe insieme …
Ma le linee guida servono ai coniugi prima di giungere ad un accordo, al fine di agevolare una separazione consensuale.
Le sentenze della Cassazione servono ai giudici “dopo”, quando l'accordo non si è raggiunto e quindi nasce un contenzioso da dirimere con una sentenza.
Resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.