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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
1 - Assegno di mantenimento in relazione al tempo trascorso con il padre
Sposato 2 figli 9 e 6 anni.
Stipendio medio netto 1000 euro.
Mia moglie poco meno con casa di proprietà e 2 libretti postali aperti a nome suo.
In caso di separazione (io costretto ad andare in fitto e soprattutto a lavorare di più passando meno tempo con i bambini) a quanto ammonterebbe il mantenimento per i piccoli?
Se invece passeremo lo stesso tempo con i piccoli cambierebbe qualcosa? Grazie
RISPOSTA
Si tratterebbe di una separazione legale senza addebito di colpa nei confronti del singolo coniuge. Una separazione giudiziale o consensuale, ma senza alcun addebito di colpa.
Siccome i coniugi hanno redditi più o meno equivalenti, il giudice non condannerebbe il marito, che percepisce uno stipendio leggermente più elevato, al mantenimento in favore della moglie, giacché la stessa percepisce "adeguati redditi propri", ai sensi dell'articolo 156 del codice civile.
Art. 156 del codice civile - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
La casa familiare, essendo tra l'altro di proprietà della moglie, affidataria con prevalenza della prole, sarà utilizzata dalla stessa, pertanto il marito dovrà cercare soluzioni abitative alternative che probabilmente comporteranno un costo mensile in termini di canone di locazione oppure di rata del mutuo immobiliare.
Il mantenimento in favore della prole (due figli minori), sarà pertanto pari a circa il 40% della differenza tra lo stipendio netto del marito ed il canone di locazione medio di un bilocale, nella provincia di residenza dei due coniugi.
Sarà posto a carico del coniuge non affidatario con prevalenza della prole, anche l’obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche e scolastiche straordinarie, pertanto la regolamentazione dell’assegno per il mantenimento dei figli imporrà al Presidente l’adozione di criteri prudenziali ancor piu’ strettamente collegati alle particolarità del caso concreto.
Penso che sia il caso di fare une esempio:
-stipendio netto del marito pari a 1000 euro canone di locazione valore medio di mercato di un bilocale nella provincia di residenza dei coniugi pari -a 350 euro
- assegno di mantenimento della prole pari al 40% della differenza tra 1000 euro e 400 euro, ossia il 40% di 650 euro, ossia 260 euro
-spese straordinarie a carico del padre al 50%.
Cosa dobbiamo intendere per spese straordinarie in favore della prole?
Allego apposito protocollo del tribunale civile di Roma.
E' evidente che in caso di affidamento della prole perfettamente condiviso tra i due genitori, il giudice omologherebbe la separazione consensuale, senza dover prevedere alcun assegno di mantenimento in favore dei figli minori. Stesso discorso nel caso in cui il figlio di 9 anni fosse affidato al padre, mentre il bimbo di 6 anni fosse affidato alla madre.
Considera che in caso di affidamento “quasi” condiviso (ad esempio, figli minori che pernottano sempre con la madre, ma giornate equamente suddivise tra il padre e la madre), l'assegno di mantenimento potrebbe anche ridursi da 260 a 200 – 180 euro mensili.
L'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole è inversamente proporzionale al tempo che i figli minori trascorreranno con il padre, dopo la separazione dei loro genitori.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Condizioni separazione consensuale con due figli minori assegno mantenimento prole
Buongiorno mi sto separando da mio marito, con cui sono sposata da 15 anni e abbiamo due figli di 10 e 8 anni.
Entrambi lavoriamo e abbiamo un reddito di circa 15.000 euro io e 66.000 lui.
La casa in cui viviamo è di sua proprietà e su cui vi è un mutuo che paga lui stesso con addebito in busta paga circa 350 euro.
Io ho fatto richiesta affinché concordassimo:
-affido condiviso al 50
-collocazione prevalente presso di me.
RISPOSTA
Richiesta legittima quella dell'affidamento condiviso, ai sensi dell'articolo 337 ter I comma del codice civile: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
-una turnazione che prevede weekend alterni dal venerdì alla domenica con pernotto con accompagnamento a scuola il lunedì ed un ulteriore giorno in settimana con pernotto.
RISPOSTA
La condivisione è quasi perfetta, tuttavia possiamo riconoscere legittimamente la prevalenza della mamma, quale genitore affidatario con prevalenza.
-assegnazione casa coniugale per 4 anni, tempo in cui io posso cercare una nuova sistemazione restituendo quindi la casa a lui
RISPOSTA
Avresti potuto pretendere l'assegnazione della casa fino alla maggiore età dei figli, in quanto genitore affidatario con prevalenza degli stessi, ai sensi dell'articolo 337 sexies del codice civile: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
-mantenimento dei bambini pari ad euro 600 (giustificato dalla disparità economica)
-assegnazione dell'assegno unico che ammonta a circa 350 euro mensili
RISPOSTA
L'assegno unico andrà al genitore affidatario con prevalenza della prole e sarà speso nell'interesse dei figli minori ovviamente.
Considera quanto riportato nelle tabelle giurisprudenziali del Tribunale di Monza (usate in molti tribunali italiani, come punto di riferimento),
“a) Nel caso in cui al coniuge affidatario dei figli minori ed assegnatario della casa coniugale non sia liquidato alcun assegno per il proprio mantenimento la liquidazione del contributo al mantenimento dei figli, da porsi a carico dell’altro coniuge, potrà variare in relazione al numero dei beneficiari.
Nelle situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile, in relazione ai redditi dell’obbligato, è la seguente:
- in presenza di un solo figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00)
- in presenza di due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00)
- in presenza di tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00)”
Lui non intende accettare né l'aspetto economico né la turnazione dei bambini. La sua richiesta è 400 euro al mese, rinuncia all'assegno unico, rinuncia alla casa per 4 anni e turnazione alternata settimanale.
RISPOSTA
Le tue richieste sarebbero potute essere molto più sfavorevoli per tuo marito!
In parole povere, ti sei “mantenuta bassa” …
La replica di tuo marito è incomprensibile; procedi con una separazione giudiziale.
Io trovo che l’alternanza sia negativa per i bambini che si troverebbero a dover ogni settimana spostare tutto il loro bagaglio di cose personali, scolastiche e sportive e perderebbero anche un punto di riferimento avendo questo continuo e lungo cambiamento. Senza contare che per questioni lavorative il padre non potrebbe portarli a scuola al mattino né tantomeno prenderli al pomeriggio (entrambi i bambini esco alle 13) dovendosi quindi affidare a terzi che sarebbero i nonni paterni. Questo perché lui non ritiene che io possa, essendo la sua settimana, occuparmi di bambini al pomeriggio.
RISPOSTA
Un affidamento così perfettamente condiviso tra i genitori potrebbe andare bene soltanto in caso di figli minori prossimi ormai alla maggiore età.
Fermo restando la mia assoluta disponibilità affinché vi sia un rapporto continuativo con il padre, sono contraria al fatto di dover adottare questa metodologia perché ritengo che, essendo io disponibile, loro potrebbero (salvo il giorno in cui c'è il pernotto con il padre) dormire a casa mia e tornare anche per il pranzo senza che vengano dislocati in mille case. Avendo piena disponibilità delle loro cose e senza grandi spostamenti e soprattutto potrebbero stare con me che ho tempo e anche modo di aiutarli nei compiti e nella gestione degli sport. Ed in aggiunta anche la possibilità di vedere assiduamente il papà (weekend alternati e un giorno in settimana).
RISPOSTA
Ritengo che in caso di separazione giudiziale, il giudice considererà molto più ragionevoli e tue motivazioni, rispetto a quelle del padre.
Bambini così piccoli hanno necessità di un punto di riferimento, ossia del genitore affidatario con prevalenza, nel contesto di un affidamento comunque condiviso della prole.
Ciò che poi mi lascia perplessa è su cui avere delucidazioni è se visto gli orari del padre che non sono compatibili con quelli dei bambini può chiedere questo tipo di affidamento?
RISPOSTA
No
Può lasciare in via continuativa i bambini ai nonni perché lui non c'è pur essendoci io?
RISPOSTA
No. Prevale l'affidamento alla madre, se disponibile dai suoi impegni di lavoro.
Lui purtroppo si oppone a tutto questo e quindi sono con la presente a richiedervi un Vs cortese parere circa questa situazione e su cosa potrei richiedere io, sia in termini economici e di collocazione dei bambini. Cordiali Saluti
RISPOSTA
Hai persino rinunciato all'assegno di mantenimento in tuo favore, che ti spetterebbe ai sensi dell'articolo 156 del codice civile (considera che il mantenimento complessivo - moglie e figli minori - potrebbe anche arrivare al 45% del reddito netto del marito!).
Hai rinunciato all'assegnazione della casa fino alla maggiore età dei ragazzi.
L'assegno in favore della prole potrebbe essere sensibilmente più elevato.
Le richieste del padre sono prive di buon senso, consiglio di procedere con ricorso al tribunale civile per la separazione giudiziale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.