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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Spese universitarie figlio maggiorenne non sono straordinarie fuori dall'assegno di mantenimento





Egr. avvocato, mi sono separato da mia moglie circa due anni fa.
Abbiamo un figlio di 22 anni, studente universitario.
Le condizioni economiche della separazione sono le seguenti: assegno mensile di mantenimento pari complessivamente a 1000 euro, di cui 200 euro alla moglie e 800 euro al figlio maggiorenne.
Le spese straordinarie sono state poste a carico del padre nella misura del 70% ed a carico della madre, nella misura del 30%.
Domande: le spese universitarie (libri, iscrizione, canone di locazione contratto per studenti universitari etc etc) sono spese di carattere straordinario oppure rientrano nell'assegno di mantenimento mensile ordinario?

Mio figlio mi ha chiesto di versare il mantenimento che gli spetta, direttamente sul suo conto corrente. La mamma non è d'accordo; cosa dovrei fare?
Cosa prevede la legge?
Cosa prevede la più recente giurisprudenza?
Grazie

RISPOSTA

La sentenza della Corte di Cassazione n. 34100 del 12 novembre 2021 si è espressa in materia di spese straordinarie relative all’assegno di mantenimento della prole, affrontando anche diverse problematiche relative alla corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, a fronte dell’espressa richiesta da parte del figlio.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, in materia di assegno di mantenimento, le spese universitarie “per uno studente universitario corrispondono a bisogni ordinari e attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo” e sono da ripartirsi su entrambi i genitori.
Le “spese straordinarie”, fuori assegno di mantenimento, sono spese imprevedibili e imponderabili e non fanno parte dell’ordinario regime di vita dei figli.
In passato anche altre sentenze della Cassazione hanno affrontato il tema della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie nell’ambito degli esborsi sia scolastici che medici: le spese possono considerarsi ordinarie in conseguenza del dovere dei genitori al mantenimento, all’educazione e all’istruzione della prole come previsto dall’art. 148 del codice civile, pertanto, tali esborsi non possono considerarsi imprevedibili e straordinari.
Secondo la sentenza di Cassazione n. 379/2021, “<em”.

È spesa straordinaria, da considerare fuori assegno di mantenimento, quella imprevedibile, imponderabile ed eccezionale; secondo la recente sentenza di Cassazione, si tratta di una spesa non inerente ai bisogni ordinari del figlio.

Tanto premesso, la mamma dovrà provvedere ai bisogni del figlio studente universitario, attingendo all'assegno ordinario pari a 800 euro mensili.

L'articolo 337 septies del codice civile prevede la corresponsione dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.

La richiesta del figlio maggiorenne avente ad oggetto la corresponsione diretta del mantenimento a carico del padre separato, non può essere contenuta in una raccomandata a/r oppure in una pec!
Deve trattarsi di una domanda giudiziale da presentare nel contesto di un processo dinanzi al tribunale civile.
Il figlio maggiorenne può partecipare al giudizio sia in via principale che in via di intervento autonomo (ad esempio nel processo di divorzio dei suoi genitori). L’attribuzione dell’assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale da parte di quest’ultimo secondo il vigente principio della domanda di cui all’art. 99 del codice di procedura civile (“Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”), nulla rilevando la richiesta informale da parte del figlio maggiorenne.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 148 del codice civile
  • Art. 99 del codice di procedura civile
 

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