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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Modello accordo prematrimoniale in caso di separazione divorzio coniugi
Egr. avvocato sono Giuseppe, primario in un noto ospedale del Sud Italia, 45 anni, ho deciso di sposarmi con la mia attuale partner Alina, un'infermiera rumena in Italia da molti anni, quindici anni più giovane di me.
Siamo d'accordo nello stipulare un contratto prematrimoniale per regolare la denegata ipotesi di separazione legale oppure divorzio. Preciso che né io né Alina abbiamo figli e per il momento non abbiamo intenzione di averne.
Le chiedo pertanto se un accordo prematrimoniale è legale e cosa può essere disciplinato dallo e quali aspetti invece non possono essere previsti dai nubendi.
Quale forma deve avere un accordo prematrimoniale?
Ringrazio fin d'ora per la sua consulenza e porgo distinti saluti
RISPOSTA
Per l'ordinamento giuridico italiano, l'accordo prematrimoniale è lecito nella misura in cui possa essere considerato un contratto atipico stipulato al fine di riequilibrare i rispettivi rapporti economici nell'ipotesi di pronuncia di separazione o divorzio, in cui la crisi matrimoniale rappresenta una condizione eventualmente lecita dell'accordo tra i nubendi.
L'articolo 1322 del codice civile, a proposito di autonomia contrattuale prevede quanto segue:
“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.
Quale forma deve avere un accordo prematrimoniale tra promessi sposi? Il contratto prematrimoniale si perfeziona attraverso la stipula di un atto pubblico presso un notaio, oppure tramite convenzione al termine della negoziazione assistita da uno o più avvocati.
Quali sono gli aspetti che non possono essere oggetto di accordo prematrimoniale?
a) non è possibile autorizzare per iscritto i tradimenti del futuro coniuge,
b) non è possibile rinunciare preventivamente all'assegno di mantenimento /divorzile, in caso di separazione / divorzio
c) non è possibile stabilire la frequenza dei rapporti sessuali tra coniugi
d) non è possibile rinunciare ai diritti ereditari, in caso di separazione, stante il divieto dei patti successori di cui all'articolo 458 del codice civile che prevede la “nullità di qualsiasi patto successorio mediate il quale un soggetto disponga della propria successione anzitempo, o rinunci a diritti di un'eredità non ancora maturata”
e) non è possibile rinunciare preventivamente all'affidamento condiviso dei figli, in caso di separazione /divorzio
f) non è possibile limitare la libertà del singolo coniuge, ad esempio prevedendo limitazioni all'abbigliamento (divieto di indossare la minigonna ad esempio) oppure alle abitudini quotidiane (divieto per il marito di rientrare in casa dopo le 23,00, quando esce con gli amici)
Quali sono allora gli aspetti che possono essere oggetto di accordo prematrimoniale?
Considerato che l'assegno divorzile è costituito non soltanto da una componente assistenziale ma anche da una componente compensativa, in considerazione dell'apporto fornito dal coniuge divorziato alla comunione materiale della famiglia, prima della separazione legale, con l'accordo prematrimoniale è possibile indicare e quantificare questo apporto finanziario, in modo che il giudice del Tribunale civile possa prenderlo in considerazione al momento della quantificazione del mantenimento, nell'eventualità di una separazione / divorzio.
Ad esempio, definizione degli oneri economici sostenuti da un coniuge con il matrimonio:
-abitazioni edificate a spese del marito sul terreno della moglie
-ristrutturazione di un immobile da parte del marito o dei genitori del marito, di proprietà al 100% della moglie. I coniugi possono accordarsi per quantificare un ristoro da concedere al coniuge che ha sostenuto le spese che hanno incrementato il valore di mercato della proprietà immobiliare del consorte.
Scelte di vita del coniuge, poste in essere nell'interesse della famiglia, penalizzanti dal punto di vista della carriera lavorativa.
Con l'accordo prematrimoniale i coniugi prenderanno atto che, ad esempio, la moglie ha lasciato la sua attività di estetista per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia ed in particolare ai figli, consentendo al marito di dedicarsi alla sua professione di medico chirurgo a tempo pieno.
Sono aspetti di cui il giudice della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovrà necessariamente tenerne conto!
Clausole penali in caso di tradimento del coniuge
Secondo la sentenza n. 6598 del 2019 della Corte di Cassazione, la violazione del dovere coniugale di fedeltà non è sanzionabile soltanto con l’addebito della separazione ma può dar luogo anche al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore del coniuge tradito, ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile.
La richiesta risarcitoria del coniuge tradito prescinde dall'addebito della colpa in caso di separazione legale dei coniugi. Secondo la giurisprudenza di Cassazione, affinché possa essere riconosciuto il risarcimento dei danni per tradimento, è indispensabile che “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale”.
Tanto premesso, nulla osta alla previsione di una penale quantificabile preventivamente in xxxx euro, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni morali, in favore del coniuge tradito
È possibile stabilire quali beni di proprietà individuale del coniuge (ad esempio un'automobile intestata al marito) sono concessi in uso/comodato alla moglie e, in caso di separazione, entro quanti giorni dovranno essere restituiti all'intestatario, a pena di pagamento di una penale in denaro, preventivamente quantificata per ogni giorno di ritardo.
È possibile indicare i beni personali che ciascun coniuge apporterà nell'abitazione familiare (televisore, frigorifero, lavatrice etc etc), in modo da evitare dispute sulla proprietà degli stessi al momento della separazione legale.
Nel contratto prematrimoniale sarà possibile indicare anche aspetti relativi al ménage familiare, come ad esempio le “spese comuni”, in modo da rendere evidente la violazione degli accordi da parte del singolo coniuge, in caso di separazione legale.
Mi riferisco ad una clausola contrattuale come la seguente:
“Premesso che i coniugi riconoscono che la vita in comune deve improntarsi alla massima collaborazione anche nelle attività domestiche, i sottoscritti convengono di ripartire secondo le modalità che seguono, le spese comuni familiari.
Sono spese comuni quelle sostenute:
a) per l'alimentazione della famiglia
b) per l'erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono, in relazione all'abitazione familiare
d) per le riparazioni ordinarie dell'abitazione familiare, nonché dei mobili a suo arredo;
e) per la biancheria relativa all'abitazione familiare
f) per i servizi igienico-sanitari dell'abitazione familiare
g) ….............
h) …............
Alle spese comuni relative al ménage familiare, i coniugi parteciperanno in misura proporzionale ai loro redditi”
Di seguito uno schema fac simile di accordo prematrimoniale:
Articolo 1. Premesse
-indicazione della data del matrimonio e del regime patrimoniale (separazione dei beni, comunione dei beni), nonché della separazione legale e del divorzio quali condizioni per l'applicazione della clausola del contratto prematrimoniale
Articolo 2. Definizione degli oneri economici sostenuti da un coniuge con il matrimonio
-incrementi di valore dei beni di proprietà del consorte, con risorse finanziarie proprie
Articolo 3. Scelte di vita del coniuge, poste in essere nell'interesse della famiglia, consensualmente con il consorte
-ad esempio la moglie lascia la sua attività imprenditoriale per prendersi cura della prole, con il consenso del marito oppure il marito di trasferisce per condividere il tetto coniugale con la moglie
Articolo 4. Clausole penali in caso di tradimento del coniuge
-Fermo restando il diritto ad un risarcimento dei danni morali di importo superiore alla penale indicata nell'accordo prematrimoniale
Articolo 5. Beni di proprietà del singolo coniuge concessi in uso al consorte
-Auto, moto, smartphone, pc etc etc
Articolo 6. Beni personali che ciascun coniuge apporterà nell'abitazione familiare
-televisore, frigorifero, lavatrice etc etc
Articolo 7. Spese comuni relative al ménage familiare
-Elencazione delle spese
Articolo 8. Foro competente
-Per tutte le controversie attinenti il presente accordo, sarà competente il tribunale di _________
Articolo 9. Norma di chiusura dell'accordo prematrimoniale
-Per quanto non previsto dal presente accordo prematrimoniale, si applicano le norme del codice civile, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 - "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e del diritto di famiglia previste dall'ordimento vigente
LUOGO, DATA
FIRME DEI NUBENDI
FIRME DEGLI AVVOCATI
A disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 458, 2059 del codice civile