Morte di un coniuge prima della sentenza definitiva sull'assegno divorzile





Egr. Avvocato, sono una donna di 52 anni, separata dal mio marito da 5 anni, all'inizio dell'anno 2022 ho presentato ricorso giudiziale per ottenere il divorzio.
Ho ottenuto dal Tribunale civile di Arezzo una sentenza non definitiva sullo “status” (cioè sulla condizione di cessazione degli effetti del matrimonio civile) che non è stata impugnata dal mio ex marito.
Come lei sa bene, nel caso di divorzio, l’unica impugnazione ammessa per il caso di una sentenza non definitiva sullo “status”, è l'impugnazione immediata, come previsto ai sensi dell'art. 4, comma 12, secondo periodo, legge 1.12.1970, n. 898 (“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”), al fine di consentire la tempestiva trasmissione della sentenza divenuta irrevocabile “all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze”. È avvenuto proprio questo, in modo da permettere ai coniugi ormai divorziati di contrarre nuovamente matrimonio in tempi più brevi.

Subito dopo l'irrevocabilità dell'iniziale sentenza sullo status di divorziati, il mio ex marito di 60 anni è morto a causa di un incidente stradale!
Tra le altre cose, con il ricorso giudiziale per ottenere il divorzio, avevo chiesto un assegno di mantenimento divorzile, essendo la scrivente una casalinga, mentre mio marito era un dirigente di una pubblica amministrazione.
L'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970, è previsto dalla normativa quando un coniuge divorziato non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Ho diritto di riassumere il processo di divorzio nei confronti degli eredi del mio ex marito (i suoi figli, avuti da una relazione extraconiugale)?
Ho diritto di chiedere ai due figli del mio ex marito, l'assegno di divorzio fino al momento del decesso del loro genitore?
Ho diritto di ottenere una sentenza che statuisca il mio diritto all'assegno divorzile, quale presupposto per la pensione di reversibilità?
Resto in attesa del suo autorevole parere.
Distinti saluti.

 

RISPOSTA

 

Sì, confermo che hai diritto di riassumere il processo di divorzio nei confronti degli eredi del tuo ex marito, al fine di

a)chiedere ai due figli del tuo ex marito, l'assegno di divorzio fino al momento del decesso del loro genitore b)ottenere una sentenza che statuisca il tuo diritto all'assegno divorzile, quale presupposto per la pensione di reversibilità

È quanto previsto dalla recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 20494 del 24 giugno 2022.
Le Sezioni Unite della Cassazione ci spiegano cosa accade in caso di morte di un coniuge durante il processo di divorzio, prima della sentenza definitiva che si pronuncia sulla spettanza dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.

Procedi con la riassunzione del processo di divorzio nei confronti degli eredi del tuo ex marito, per ottenere una pronuncia definitiva del tribunale civile, idonea a costituire

a)il presupposto per poter richiedere la pensione di reversibilità dell’ex coniuge, ormai defunto oppure una quota della pensione di reversibilità (art. 9, legge divorzio - legge n. 898/1970)

b)il diritto a percepire l’assegno di divorzio, dalla presentazione del ricorso al Tribunale civile per ottenere lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, fino al momento del decesso del tuo ex marito (art. 5, legge divorzio)

c)il diritto di conseguire l’assegno periodico a carico dell’eredità (art. 9-bis, legge divorzio)

d)il diritto di ottenere la quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge (art. 12-bis, legge divorzio).

Ricordo infine che la sentenza di divorzio è una sentenza costitutiva che costituisce il necessario fondamento giuridico per i diritti invocati dalle parti in causa.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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