Criteri spese straordinarie in favore figlio fuori dall'assegno di mantenimento
Egr. avvocato sono un uomo di 43 anni, dipendente pubblico, ho avuto una relazione con una donna durata circa dieci anni, dalla quale è nato un figlio che attualmente ha compiuto 8 anni.
Al momento della cessazione della convivenza, non avendo trovato un accordo con la mia ex compagna per il mantenimento del figlio minore, ci siamo rivolti al tribunale civile per ottenere, tramite sentenza, la seguente regolamentazione dell'affidamento condiviso della prole:
1)assegno di mantenimento ordinario a carico del padre pari a 500 euro mensili, considerato che il mio stipendio netto è pari a 1800 euro, mentre lo stipendio netto della madre (cassiera al supermercato) è pari a 1000 euro mensili;
2)ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
3)attribuzione della casa familiare di proprietà dei miei genitori alla madre, in qualità di genitore affidatario con prevalenza della prole.
Le mie domande sono la seguente:
1) qual è il criterio per stabilire se una spesa in favore del figlio minore è coperta dall'assegno di mantenimento ordinario omnicomprensivo oppure la madre ha diritto di chiedere al padre il rimborso della spesa nella misura del 50%, trattandosi di spesa straordinaria in favore della prole?
2) Nel silenzio della sentenza del tribunale civile di Padova, quali spese straordinarie in favore degli figlio minore richiedono il previo accordo tra i genitori?
In quali casi la madre non è tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione al padre, per poter effettuare la spesa straordinaria da ripartire al 50% tra i genitori (ovvero tra i due ex coniugi)?
3) Quali esigenze copre l'assegno ordinario di mantenimento del figlio minore?
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione civile sezione VI n. 21273 del 18/09/2013, non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.
Alcune di queste spese risultano già comprese nel mantenimento ordinario relativo all'assegno mensile pari a 500 euro, previsto nella sentenza del tribunale civile di Padova che vi riguarda.
Ai sensi dell'articolo 147 del codice civile, anche in caso di separazione dei coniugi (oppure di cessazione della convivenza dei genitori), sussiste l'obbligo dei genitori di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Il mantenimento ordinario risponde alle seguenti esigenze:
1)alimentari
2)abitative
3)scolastiche
4)sportive
5)sociali
Il mantenimento ordinario è quantificato in ragione dei criteri di cui all'articolo 337 ter del codice civile:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
L'abitazione familiare è attribuita secondo i criteri di cui all'articolo 337 sexies del codice civile:
“tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”
Tanto premesso, una spesa in favore del figlio minore è straordinaria (fuori dall'assegno di mantenimento), se sussistono contestualmente i seguenti tre criteri relativi alla natura della stessa.
CRITERI SPESA STRAORDINARIA IN FAVORE DEL FIGLIO, DA RIPARTIRE TRA I GENITORI
Criterio temporale | Si tratta di una spesa eccezionale ed imprevedibile |
Criterio quantitativo | Si tratta di una spesa particolarmente gravosa |
Criterio funzionale | Si tratta di una spesa necessaria o comunque utile per realizzare interessi primari del figlio minore |
In presenza di questi tre criteri, secondo le linee guida del Tribunale di Padova (protocollo d'intesa per le spese straordinarie tribunale di Padova), in allegato, quali sono le spese per cui occorre il preventivo accordo tra genitori?
Spese mediche che non richiedono preventivo accordo tra genitori | Spese mediche che richiedono un preventivo accordo tra genitori |
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Visite specialistiche prescritte dal medico curante in regime di convenzione con il SSN | Cure fisioterapiche |
Farmaci prescritti dal medico curante | Cure termali |
Cure dentistiche nel limite di 500 euro annui | Cure dentistiche di importo superiore a 500 euro annui |
Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale | Trattamenti sanitari erogati da struttura che operano in regime non convenzionato con il SSN |
Trattamenti sanitari urgenti anche se non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale | Farmaci e terapie di medicina non tradizionale |
Ticket sanitari | Supporto psicologo, psicoterapeuta |
Spese scolastiche che non richiedono preventivo accordo tra genitori | Spese scolastiche che richiedono preventivo accordo tra genitori |
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Rette scuola dell'infanzia | Rette asilo nido, scuola, università da Istituti Privati |
Tasse scolastiche e universitarie da Istituti Pubblici | Corsi di specializzazione e corsi di recupero - lezioni private |
Libri di testo per l'anno scolastico | Alloggio presso sede universitaria |
Gite scolastiche senza pernottamento | Gite scolastiche con pernottamento |
Spese extrascolastiche che non richiedono preventivo accordo tra genitori | Spese extrascolastiche che richiedono preventivo accordo tra genitori |
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Attività sportiva oltre al primo sport | Viaggi e vacanza |
Pertinente attrezzatura sportiva | Spese per la custodia della prole – baby sitter |
Spese attinenti alla pratica della propria religione di appartenenza | Corsi di istruzione, attività sportive oltre al primo sport, ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature |
Mi corre l'obbligo di evidenziare che, nel silenzio della sentenza che vi riguarda:
le somme dovute a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie in favore della prole non possono essere compensate con nessuna altra spesa sostenuta dal genitore obbligato, in favore del figlio oppure dell'ex coniuge |
L'autorizzazione deve essere chiesta all'altro genitore per iscritto, con il meccanismo del silenzio-assenso, decorsi 15 giorni dal ricevimento della raccomandata – email - pec |
Sarà pur sempre necessario accertare la sostenibilità della spesa straordinaria, in rapporto alle attuali capacità economiche del genitore obbligato |
Queste tabelle si applicano sia in caso di figli minorenni che nell'ipotesi di figli maggiorenni tuttavia incolpevolmente non economicamente autosufficienti ovvero portatori di handicap.
A disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
Cordiali saluti.